CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 21/5/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AVEZZANO il 17/4/2019, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha rideterminato la pena e confermato nel reso la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova in relazione allla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. In specifico la difesa rileva che le dichiarazioni della persona offesa, smentite dalla stessa figlia la cui affermazione sarebbe stata travisata, non sarebbero credibili e che, comunque, anche volendo dar credito alla fantasiosa ricostruzione fornita, questa, considerato il tono scherzoso, non sarebbe caratterizzata dalla violenza o minaccia e che comunque i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come furto. Le doglianze, formulate in termini generici e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche già sollevate dalla difesa nell'appello. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sul punto, d'altro canto, non risulta esservi alcun travisamento in quanto la figlia ha nella sostanza confermato le dichiarazioni rese dell'anziano padre e, se pure ha detto di non aver visto lo stesso che parlava con l'imputato, non ha affatto smentito quanto dallo stesso riferito in termini chiari e precisi così che la conclusione circa la credibilità della persona offesa cui sono pervenuti i giudici di merito appare logica ed è coerente agli elementi emersi.Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla qualificazione giuridica attribuita dai giudici di merito ai fatti. La condotta di chi richiede un compenso per la restituzione di un bene rubato con la minaccia che questo non sarebbe altrimenti recuperabile ("non mi hai dato i 40 euro e la bici è andata via") integra il reato di estorsione e non quella di furto, fatto antecedente e autonomo (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA]