CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado ed ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola quattro i motivi di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio motivazionale della sentenza impugnata, all'erronea valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, all'erronea valutazione e al correlato travisamento delle dichiarazioni della persona offesa nonché alla violazione del principio di cui all'art. 27 Cost.; - che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e, peraltro, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, richiamate attraverso la trascrizione parcellizzata di singoli brani di dichiarazioni; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]