CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] eLeonardo Genna come da procura in calce alle “note per l’udienza in camera diconsiglio del 21.04.2026”, domiciliato all’indirizzo PEC dei propri difensori- resistente -Numero registro generale 6741/2023N. 6741/23 R.G. Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 21189/2026Data pubblicazione 22/06/2026e controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al“controricorso da valere anche quale memoria ex art. 378 cpc”, domiciliatoall’indirizzo PEC del proprio difensore- resistente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, recante il n. 94/2023 epubblicata in data 17.1.2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno21.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione notificato il 25.10.2013, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità digenitore del defunto [OSCURATO:PERSONA], espose che questi, il giorno 29.8.2003, allaguida del proprio motociclo “Suzuki GSZ 1300R”, targato AX 71295, procedevain direzione Castelvetrano – Campobello di Mazara, quando, nel tratto compresotra le progressive chilometriche 64+798 e 69+028, in prossimità di una curva,priva di segnaletica orizzontale e verticale, di illuminazione pubblica e di guard-rail, perdeva il controllo del mezzo, sicché cadeva al suolo unitamente alpasseggero [OSCURATO:PERSONA]; che conducente e passeggero, nell’occasione,avevano perso la vita. L’attore, ritenendo sussistere incertezza in ordine allatitolarità della gestione e custodia luogo del sinistro, convenne in giudizio,N. 6741/23 R.G. Numero registro generale 6741/2023Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 21189/2026Data pubblicazione 22/06/2026dinanzi al Tribunale di Marsala, l’[OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Campobello di Mazaraed il Comune di Castelvetrano, chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2051c.c. ed in subordine dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni morali,patrimoniali ed esistenziali, quantificati in €. 250.000,00, oltre agli interessilegali.Tutti i convenuti si costituirono, negando la propria legittimazione passiva echiedendo il rigetto delle domande attoree.Alla prima udienza, tutti i convenuti insistettero nell’eccezione di inammissibilitàe/o nullità dell’atto di citazione ed il giudice istruttore concesse termine di 30giorni all’attore per l’integrazione della domanda. L’attore pertanto depositò indata 13.2.2014 integrazione dell’atto di citazione.Istruita la causa, con sentenza n. 440/2016 del 20.5.2016, il Tribunale di Marsaladichiarò il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti e, per l’effetto,dichiarò inammissibile la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.condanna dei convenuti appellati al pagamento delle spese processuali dei duegradi di giudizio.La Corte d’appello di Palermo, nella resistenza di tutti gli originari convenuti, consentenza del 17.1.2023 accolse parzialmente l’appello, mandando assolti da ognidomanda l’[OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Campobello di Mazara, ma condannando ilComune di Castelvetrano al risarcimento del danno in favore dell’appellante, inmisura pari ad € 214.861,95, oltre accessori. Per quanto qui ancora interessa,osservò il giudice d’appello – dopo aver distinto tra legittimazione passiva eNumero registro generale 6741/2023N. 6741/23 R.G. Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 21189/2026Data pubblicazione 22/06/2026titolarità passiva del rapporto ed aver rilevato che, nella specie, tutti iconvenuti/appellati avevano essenzialmente contestato quest’ultima - che soloper effetto degli approfondimenti peritali disposti in corso di giudizio era emersoche il tratto di strada ove si verificò l’incidente mortale ricadeva nel territorio delComune di Castelvetrano, al quale andava quindi ascritta la responsabilitàdell’accaduto, stante la violazione del dovere di provvedere alla suamanutenzione, al controllo sulla sua efficienza tecnica e alla apposizione dellanecessaria segnaletica, obblighi tutti non rispettati nella specie, benché prescrittidall’art. 14 c.d.s.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Castelvetrano sullabase di un unico motivo. Fissata l’odierna udienza camerale, il Comune diCampobello di Mazara ha depositato controricorso, “a valere anche qualememoria ex art. 378 cpc”, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “note perl’udienza in camera di consiglio del 21.04.2026”; l’[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svoltodifese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il depositodella motivazione entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorsodepositato dal Comune di Campobello di Mazara il 13.4.2026, nonché delle “noteper l’udienza in camera di consiglio del 21.04.2026” depositate da FrancescoGiunta il 25.3.2026: del primo perché depositato ampiamente oltre il termine diquaranta giorni dalla notificazione del ricorso nei suoi confronti (avvenuta il13.3.2023), come disposto dal vigente art. 370, comma 1, c.p.c., applicabileratione temporis; delle seconde perché esse integrano il primo atto difensivo delNumero registro generale 6741/2023N. 6741/23 R.G. Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 21189/2026Data pubblicazione 22/06/2026Giunta ed è noto che “La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intendecontraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni attea dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnatadal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria, masolamente partecipare alla discussione orale” (così, ex multis, Cass. n.4049/2023); peraltro, il parziale recupero delle facoltà difensive orali è nellaspecie da escludere, posto che il ricorso in esame è stato avviato alla trattazionein adunanza camerale, il che oggi costituisce la regola, mentre la trattazione inpubblica udienza costituisce l’eccezione (v. Cass. n. 23921/2020).Per le medesime ragioni, va disatteso il ventilato auspicio del Comune diCampobello di Mazara che il controricorso tardivamente depositato possa “valereanche quale memoria ex art. 378 cpc”: a parte il fatto che, già intuitivamente,ogni atto processuale ha una sua specifica funzione ed è soggetto a regolecontenutistiche e temporali sue proprie - il che stride, di per sé, con il “cumulofunzionale” attribuito al suddetto atto dal predetto ente –, è evidente che ognidel suo presupposto, ossia di un controricorso tempestivamente depositato,donde la sua inammissibilità anche per tal verso.2.1 - Con l’unico motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell‘art.2051 c.c. [art. 360, n. 3 c.p.c.]”. Si sostiene che avrebbe errato la Corte siciliananel ritenere la titolarità della strada teatro del sinistro mortale in capo al [OSCURATO:PERSONA], e dunque nell’attribuire all’ente locale il dovere di provvederealla sua manutenzione a norma dell’art. 14 c.d.s., nonché all’apposizione dellaNumero registro generale 6741/2023N. 6741/23 R.G. Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 21189/2026Data pubblicazione 22/06/2026necessaria segnaletica, attività non espletata nella specie; al contrario, secondoil ricorrente, il tratto di strada in questione non appartiene all’ente né è soggettoalla sua custodia, bensì a quella del Comune di Campobello di Mazara, giustaverbale di consegna del 10.4.1956, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] consegnò il tratto di stradastesso a quest’ultimo ente, che da quel tempo vi ha esercitato i relativi poteri.Tanto, prosegue il ricorrente, avrebbe dovuto escludere ogni sua responsabilitàex art. 2051 c.c. e prim’ancora la sua stessa legittimazione passiva, difettandoun rapporto di custodia con la res e una relazione di fatto tra esso ente e la cosastessa.2.2 – Il motivo è inammissibile.A parte la stessa lacunosità dell’esposizione contenuta in ricorso, in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza impugnata ha ritenuto laresponsabilità del Comune ricorrente sul presupposto della sua titolarità dellagestione e custodia della strada teatro del sinistro e della mancata manutenzionee apposizione della segnaletica prescritta dall’art. 14 c.d.s. La decisione, dunque,si fonda sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., non già sullaresponsabilità del custode ex art. 2051 c.c.: la Corte palermitana haesplicitamente attribuito rilevanza causale nella causazione del sinistro a talimanchevolezze, dunque a negligenza del Comune proprietario del tratto stradale(v. per tutte Cass. n. 12027/2017).La dedotta violazione dell’art. 2051 c.c., pertanto, non è pertinente rispetto aldecisum, non essendo correlata con la motivazione della sentenza impugnata.A tanto si aggiunga che la censura è vieppiù inammissibile perché contestal’accertamento di fatto consistito nello stabilire nel territorio di quale comuneNumero registro generale 6741/2023N. 6741/23 R.G. Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 21189/2026Data pubblicazione 22/06/2026ricadeva il tratto di strada teatro del sinistro: si tratta di accertamento riservatoal giudice del merito, censurabile in questa sede di legittimità solo sul pianomotivazionale, vizio che il ricorrente non agita in ricorso con la necessariaspecificità.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese delgiudizio di legittimità, posta l’invalida attività difensiva dispiegata da FrancescoGiunta e dal Comune di Campobello di Mazara, nonché l’indefensio dell’[OSCURATO:PERSONA].In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno21.4.2026.Il PresidenteMarco Rossetti