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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24243/2026

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opro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;2793 - controricorrente -avverso la sentenza n. 721/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 464/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14569/2022Numero sezionale 2793/2026Numero di raccolta generale 24243/2026Data pubblicazione 30/07/20261.

Il prof. [OSCURATO:PERSONA], docente a tempo indeterminato alle dipendenzedel Ministero dell’Istruzione, partecipava, in data 24 aprile 2017, alle operazionidi mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2017/2018, lamentando lamancata valutazione, ai fini della mobilità, del servizio di insegnamentoprestato presso istituti scolastici non statali antecedentemente all’immissionein ruolo, nonché il mancato riconoscimento integrale del medesimo servizio aifini della ricostruzione di carriera.2.

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania – sezione lavoro,egli chiedeva: i) l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella graduatoriaper la mobilità, del servizio prestato presso scuole pareggiate e paritarie nellastessa misura di quello svolto presso scuole statali;ii) la condanna dell’Amministrazione all’attribuzione del relativo punteggio(indicato in ulteriori 138 punti o nella diversa misura ritenuta dovuta);iii) l’accertamento del diritto al riconoscimento integrale, ai fini della carriera,del servizio prestato presso istituti non statali;iv) la conseguente condanna del Ministero al riconoscimento integrale di taleservizio.3.

Con sentenza n. 5112/2017, pubblicata il 12 dicembre 2017, ilTribunale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando – previadisapplicazione delle “Note comuni” allegate al CCNI mobilità 2017/2018 – ildiritto del ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso scuoleparitarie, ai fini sia della mobilità sia della ricostruzione di carriera, nella stessamisura del servizio statale, ossia nei limiti dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (perintero, primi 4 anni, e, per 2/3, per gli anni successivi), ordinandoall’Amministrazione di attribuire ulteriori sessanta punti ai fini della mobilità;rigettava per il resto (in particolare con riferimento a ulteriori periodi di servizionon provati) e condannava il Ministero alle spese di lite.4.

Avverso tale decisione proponevano appello sia il Vasta, in viaprincipale, sia il Ministero, in via incidentale.Numero registro generale 14569/2022Numero sezionale 2793/20265.

L’appellante principale censurava la sentenza nella parte in cuNiu maevroedvi raac lciomlta igteanetroal e 24243/2026Data pubblicazione 30/07/2026il riconoscimento del servizio ai fini della ricostruzione di carriera “nella stessamisura” del servizio statale, chiedendone il riconoscimento integrale; il Ministero,con appello incidentale, deduceva l’erroneità della decisione nella parte in cui avevaequiparato il servizio prestato presso scuole paritarie a quello prestato pressoscuole statali, chiedendo il rigetto delle domande.6.

Con sentenza n. 721/2021, pubblicata il 14 dicembre 2021, la Corted’appello di Catania respingeva l’appello principale, accoglieva quello incidentale e,per l’effetto, rigettava integralmente il ricorso introduttivo, compensando le spesedi entrambi i gradi.7.

La Corte territoriale fondava la decisione sul consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui non è riconoscibile, ai finidell’inquadramento e del trattamento economico, il servizio pre-ruolo prestatopresso scuole paritarie, e richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 180del 2021, che aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994.8.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.9.

Resiste il Ministero con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato “ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsaapplicazione artt. 112 e 329 c.p.c.”, il ricorrente denuncia la violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno, assumendo chela Corte territoriale, nel rigettare integralmente il ricorso introduttivo, avrebbepronunciato oltre i limiti devolutivi dell’appello, essendo rimasto estraneo algiudizio di secondo grado il capo della sentenza di primo grado relativo alla mobilitàe alla conseguente attribuzione di sessanta punti, non impugnato né con l’appelloprincipale né con quello incidentale.2.

Con il secondo motivo, rubricato “subordinatamente ex art. 360 n. 5 c.p.c.,per omessa motivazione del rigetto integrale del ricorso di primo grado”, ilricorrente afferma che, qualora si ritenesse anche il capo relativo alla mobilitàNumero registro generale 14569/2022Numero sezionale 2793/2026devoluto alla cognizione del giudice d’appello, la sentenza iNmumperuo gdinraacctoalta sgeanreerable b24e2 43/2026Data pubblicazione 30/07/2026comunque viziata per omessa motivazione, non avendo la Corte territoriale espostoalcuna ragione a sostegno del rigetto delle domande concernenti la valutazione delservizio ai fini della mobilità, limitando la propria motivazione al diverso profilodella ricostruzione di carriera.3.

Col terzo mezzo, rubricato “ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsaapplicazione della legge 62/2000, del d.l. 255/2001 e dell’art 3 Cost.”, ilricorrente censura, sempre in via subordinata, la sentenza per violazione dilegge, sostenendo che il mancato riconoscimento, ai fini della mobilità, delservizio prestato presso scuole paritarie contrasterebbe con la normativa cheequipara tale servizio a quello prestato presso scuole statali (l. n. 62/2000 ed.l. n. 255/2001), nonché con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.4.

Con il quarto (ed ultimo) mezzo (“in estremo subordine ex art. 360 n. 4c.p.c. nullità della sentenza della corte di appello per omessa integrazione delcontraddittorio”) il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessaintegrazione del contraddittorio nei confronti degli altri docenti partecipanti alleoperazioni di mobilità, i quali sarebbero stati litisconsorti necessari, con laconseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa alprimo giudice, anziché decidere nel merito.5.

Il primo motivo è inammissibile.Manca, infatti, la trascrizione in ricorso delle conclusioni e dei passaggisalienti dell’appello incidentale del Ministero.

L’appello incidentale, al di là dellariproduzione di minimi stralci che non valgono a delimitare il thema decidendumalla sola ricostruzione della carriera, non è stato localizzato né prodotto nelgiudizio di cassazione (né inserito nell’elenco degli atti indicato in calce alricorso per cassazione), sicché non risultano rispettati gli oneri imposti dagliartt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.A riguardo, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esamediretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciatoun error in procedendo, come nel caso dell’ultrapetizione, presupponel'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto delNumero registro generale 14569/2022principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consenNutmoenroos ezidonia le 2793/2026Numero di raccolta generale 24243/2026individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, cosìData pubblicazione 30/07/2026da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimentodell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; conf.

Cass. n. 11738/2016).6.

Quanto alla seconda censura, va evidenziato che, essendo la questione dellavalutazione del servizio presso le scuole paritarie identica sia ai fini della mobilitàche della ricostruzione di carriera (Cass., Sez.

L, n. 34163/2023) non v’è luogo aparlare in concreto di deficit motivazionale della pronuncia impugnata, il che siriflette, evidentemente, in termini di reiezione anche del secondo motivo attesoche le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale restano valide anche per lamobilità.7.

Il terzo motivo è infondato alla luce dell’orientamento espresso, sia pure intema di ricostruzione della carriera, da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n.34163/2023 cit., Cass. n. 7583/2022, Cass. n. 25226/2020 e Cass. n.33137/2019), secondo cui non sussiste omogeneità tra il servizio pre-ruolo statalee quello prestato presso le scuole paritarie e la diversità giustifica un differentetrattamento, in mancanza di una norma di legge che ne imponga il riconoscimento;nella motivazione delle pronunce richiamate è dato, infatti, ampio risalto alleragioni per le quali dev’essere esclusa l’asserita piena sovrapponibilità fra scuolastatale e scuola paritaria, e si è anche sottolineato che alle medesime conclusioniè giunta la giurisprudenza amministrativa, chiamata specificamente a pronunciaresulla legittimità degli atti disciplinanti le operazioni di mobilità che in questa sedevengono in rilievo (cfr., Cass. n. 34163/2023 cit., in motivazione).Cass. n. 7583/2022 cit. sottolinea in particolare:“4.

Alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automaticaestensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e lescuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, siapure in altri contesti, (riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territorialee della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento) ha ribadito ilprincipio secondo cui non possono essere applicate estensivamente oNumero registro generale 14569/2022analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che aNtutmreirbo useizsiocnoalen2o79 3/2026Numero di raccolta generale 24243/2026benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l’art. 485 delData pubblicazione 30/07/2026d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001, disposizionequest’ultima che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nellascuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimentoe dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n.4806/2021).

5. [OSCURATO:PERSONA] con la recente sentenza n. 180/2021ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell’art. 485 del d.lgs. n.297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenzaamministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme cherichiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittivadelle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametricostituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, nécontraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale dellegislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti dellascuola secondaria».

La Corte ha aggiunto che «specie in riferimentoall'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti,l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti dellescuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando allegislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principidi cui all'art. 33 Cost.

In considerazione dei sopra evidenziati elementidifferenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersiirragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspettidel rapporto».

6. La sussistenza di elementi differenziali che rendono nonirragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essereutilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principiodi non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva1999/70/CE, perché «i lavoratori a tempo determinato non possono esseretrattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminatoNumero registro generale 14569/2022Numero sezionale 2793/2026comparabili» e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilieNvuome roadpi rpacocorlttaig ecnhereal e 24243/2026Data pubblicazione 30/07/2026si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati aduna diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione”.Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta quanto al rispetto del dirittounionale (cfr. sul tema Cass. n. 4326/2026) hanno trovato, peraltro, conferma nellarecente pronuncia del 4 settembre 2025 in causa C–543/23 con la quale la Cortedi Giustizia ha statuito che “La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel sensoche essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai finidella determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momentodella loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolasticastatale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambitodi un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioniscolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nellacompetenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alleistituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi diservizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, inparticolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazionedella loro anzianità e della loro retribuzione”.8.

Il quarto motivo è parimenti infondato alla luce dei principi espressi da Cass.n. 30090/2021: dovendosi adottare una pronuncia di rigetto dell’originariadomanda, era superfluo, infatti, procedere nella specie all’integrazione delcontraddittorio.

Vale infatti il principio per cui la Corte territoriale «… ove sussistanocause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione delprincipio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processualiconcernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio dinecessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio dellaNumero registro generale 14569/2022ragionevole durata del processo» (Cass. 18 aprile 2019, n. 1083N9um;e rvo .s ezaionnacleh2e79 3/2026Numero di raccolta generale 24243/2026Cass. 11 marzo 2020, n. 6924).Data pubblicazione 30/07/20269.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimitàvanno interamente compensate, tenendo conto della controvertibilità dellequestioni, solo lite pendente oggetto di assestamento giurisprudenziale a seguitodella pronuncia della Corte di Giustizia 4 settembre 2025 in causa C–543/23.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
opro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;2793 - controricorrente -avverso la sentenza n. 721/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 464/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14569/2022Numero sezionale 2793/2026Numero di raccolta generale 24243/2026Data pubblicazione 30/07/20261. Il prof. [OSCURATO:PERSONA], docente a tempo indeterminato alle dipendenzedel Ministero dell’Istruzione, partecipava, in data 24 aprile 2017, alle operazionidi mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2017/2018, lamentando lamancata valutazione, ai fini della mobilità, del servizio di insegnamentoprestato presso istituti scolastici non statali antecedentemente all’immissionein ruolo, nonché il mancato riconoscimento integrale del medesimo servizio aifini della ricostruzione di carriera.2. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania – sezione lavoro,egli chiedeva: i) l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella graduatoriaper la mobilità, del servizio prestato presso scuole pareggiate e paritarie nellastessa misura di quello svolto presso scuole statali;ii) la condanna dell’Amministrazione all’attribuzione del relativo punteggio(indicato in ulteriori 138 punti o nella diversa misura ritenuta dovuta);iii) l’accertamento del diritto al riconoscimento integrale, ai fini della carriera,del servizio prestato presso istituti non statali;iv) la conseguente condanna del Ministero al riconoscimento integrale di taleservizio.3. Con sentenza n. 5112/2017, pubblicata il 12 dicembre 2017, ilTribunale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando – previadisapplicazione delle “Note comuni” allegate al CCNI mobilità 2017/2018 – ildiritto del ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso scuoleparitarie, ai fini sia della mobilità sia della ricostruzione di carriera, nella stessamisura del servizio statale, ossia nei limiti dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (perintero, primi 4 anni, e, per 2/3, per gli anni successivi), ordinandoall’Amministrazione di attribuire ulteriori sessanta punti ai fini della mobilità;rigettava per il resto (in particolare con riferimento a ulteriori periodi di servizionon provati) e condannava il Ministero alle spese di lite.4. Avverso tale decisione proponevano appello sia il Vasta, in viaprincipale, sia il Ministero, in via incidentale.Numero registro generale 14569/2022Numero sezionale 2793/20265. L’appellante principale censurava la sentenza nella parte in cuNiu maevroedvi raac lciomlta igteanetroal e 24243/2026Data pubblicazione 30/07/2026il riconoscimento del servizio ai fini della ricostruzione di carriera “nella stessamisura” del servizio statale, chiedendone il riconoscimento integrale; il Ministero,con appello incidentale, deduceva l’erroneità della decisione nella parte in cui avevaequiparato il servizio prestato presso scuole paritarie a quello prestato pressoscuole statali, chiedendo il rigetto delle domande.6. Con sentenza n. 721/2021, pubblicata il 14 dicembre 2021, la Corted’appello di Catania respingeva l’appello principale, accoglieva quello incidentale e,per l’effetto, rigettava integralmente il ricorso introduttivo, compensando le spesedi entrambi i gradi.7. La Corte territoriale fondava la decisione sul consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui non è riconoscibile, ai finidell’inquadramento e del trattamento economico, il servizio pre-ruolo prestatopresso scuole paritarie, e richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 180del 2021, che aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994.8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.9. Resiste il Ministero con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato “ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsaapplicazione artt. 112 e 329 c.p.c.”, il ricorrente denuncia la violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno, assumendo chela Corte territoriale, nel rigettare integralmente il ricorso introduttivo, avrebbepronunciato oltre i limiti devolutivi dell’appello, essendo rimasto estraneo algiudizio di secondo grado il capo della sentenza di primo grado relativo alla mobilitàe alla conseguente attribuzione di sessanta punti, non impugnato né con l’appelloprincipale né con quello incidentale.2. Con il secondo motivo, rubricato “subordinatamente ex art. 360 n. 5 c.p.c.,per omessa motivazione del rigetto integrale del ricorso di primo grado”, ilricorrente afferma che, qualora si ritenesse anche il capo relativo alla mobilitàNumero registro generale 14569/2022Numero sezionale 2793/2026devoluto alla cognizione del giudice d’appello, la sentenza iNmumperuo gdinraacctoalta sgeanreerable b24e2 43/2026Data pubblicazione 30/07/2026comunque viziata per omessa motivazione, non avendo la Corte territoriale espostoalcuna ragione a sostegno del rigetto delle domande concernenti la valutazione delservizio ai fini della mobilità, limitando la propria motivazione al diverso profilodella ricostruzione di carriera.3. Col terzo mezzo, rubricato “ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsaapplicazione della legge 62/2000, del d.l. 255/2001 e dell’art 3 Cost.”, ilricorrente censura, sempre in via subordinata, la sentenza per violazione dilegge, sostenendo che il mancato riconoscimento, ai fini della mobilità, delservizio prestato presso scuole paritarie contrasterebbe con la normativa cheequipara tale servizio a quello prestato presso scuole statali (l. n. 62/2000 ed.l. n. 255/2001), nonché con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.4. Con il quarto (ed ultimo) mezzo (“in estremo subordine ex art. 360 n. 4c.p.c. nullità della sentenza della corte di appello per omessa integrazione delcontraddittorio”) il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessaintegrazione del contraddittorio nei confronti degli altri docenti partecipanti alleoperazioni di mobilità, i quali sarebbero stati litisconsorti necessari, con laconseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa alprimo giudice, anziché decidere nel merito.5. Il primo motivo è inammissibile.Manca, infatti, la trascrizione in ricorso delle conclusioni e dei passaggisalienti dell’appello incidentale del Ministero. L’appello incidentale, al di là dellariproduzione di minimi stralci che non valgono a delimitare il thema decidendumalla sola ricostruzione della carriera, non è stato localizzato né prodotto nelgiudizio di cassazione (né inserito nell’elenco degli atti indicato in calce alricorso per cassazione), sicché non risultano rispettati gli oneri imposti dagliartt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.A riguardo, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esamediretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciatoun error in procedendo, come nel caso dell’ultrapetizione, presupponel'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto delNumero registro generale 14569/2022principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consenNutmoenroos ezidonia le 2793/2026Numero di raccolta generale 24243/2026individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, cosìData pubblicazione 30/07/2026da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimentodell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; conf. Cass. n. 11738/2016).6. Quanto alla seconda censura, va evidenziato che, essendo la questione dellavalutazione del servizio presso le scuole paritarie identica sia ai fini della mobilitàche della ricostruzione di carriera (Cass., Sez. L, n. 34163/2023) non v’è luogo aparlare in concreto di deficit motivazionale della pronuncia impugnata, il che siriflette, evidentemente, in termini di reiezione anche del secondo motivo attesoche le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale restano valide anche per lamobilità.7. Il terzo motivo è infondato alla luce dell’orientamento espresso, sia pure intema di ricostruzione della carriera, da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n.34163/2023 cit., Cass. n. 7583/2022, Cass. n. 25226/2020 e Cass. n.33137/2019), secondo cui non sussiste omogeneità tra il servizio pre-ruolo statalee quello prestato presso le scuole paritarie e la diversità giustifica un differentetrattamento, in mancanza di una norma di legge che ne imponga il riconoscimento;nella motivazione delle pronunce richiamate è dato, infatti, ampio risalto alleragioni per le quali dev’essere esclusa l’asserita piena sovrapponibilità fra scuolastatale e scuola paritaria, e si è anche sottolineato che alle medesime conclusioniè giunta la giurisprudenza amministrativa, chiamata specificamente a pronunciaresulla legittimità degli atti disciplinanti le operazioni di mobilità che in questa sedevengono in rilievo (cfr., Cass. n. 34163/2023 cit., in motivazione).Cass. n. 7583/2022 cit. sottolinea in particolare:“4. Alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automaticaestensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e lescuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, siapure in altri contesti, (riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territorialee della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento) ha ribadito ilprincipio secondo cui non possono essere applicate estensivamente oNumero registro generale 14569/2022analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che aNtutmreirbo useizsiocnoalen2o79 3/2026Numero di raccolta generale 24243/2026benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l’art. 485 delData pubblicazione 30/07/2026d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001, disposizionequest’ultima che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nellascuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimentoe dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n.4806/2021). 5. [OSCURATO:PERSONA] con la recente sentenza n. 180/2021ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell’art. 485 del d.lgs. n.297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenzaamministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme cherichiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittivadelle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametricostituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, nécontraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale dellegislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti dellascuola secondaria». La Corte ha aggiunto che «specie in riferimentoall'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti,l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti dellescuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando allegislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principidi cui all'art. 33 Cost. In considerazione dei sopra evidenziati elementidifferenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersiirragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspettidel rapporto». 6. La sussistenza di elementi differenziali che rendono nonirragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essereutilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principiodi non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva1999/70/CE, perché «i lavoratori a tempo determinato non possono esseretrattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminatoNumero registro generale 14569/2022Numero sezionale 2793/2026comparabili» e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilieNvuome roadpi rpacocorlttaig ecnhereal e 24243/2026Data pubblicazione 30/07/2026si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati aduna diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione”.Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta quanto al rispetto del dirittounionale (cfr. sul tema Cass. n. 4326/2026) hanno trovato, peraltro, conferma nellarecente pronuncia del 4 settembre 2025 in causa C–543/23 con la quale la Cortedi Giustizia ha statuito che “La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel sensoche essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai finidella determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momentodella loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolasticastatale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambitodi un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioniscolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nellacompetenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alleistituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi diservizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, inparticolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazionedella loro anzianità e della loro retribuzione”.8. Il quarto motivo è parimenti infondato alla luce dei principi espressi da Cass.n. 30090/2021: dovendosi adottare una pronuncia di rigetto dell’originariadomanda, era superfluo, infatti, procedere nella specie all’integrazione delcontraddittorio. Vale infatti il principio per cui la Corte territoriale «… ove sussistanocause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione delprincipio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processualiconcernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio dinecessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio dellaNumero registro generale 14569/2022ragionevole durata del processo» (Cass. 18 aprile 2019, n. 1083N9um;e rvo .s ezaionnacleh2e79 3/2026Numero di raccolta generale 24243/2026Cass. 11 marzo 2020, n. 6924).Data pubblicazione 30/07/20269. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimitàvanno interamente compensate, tenendo conto della controvertibilità dellequestioni, solo lite pendente oggetto di assestamento giurisprudenziale a seguitodella pronuncia della Corte di Giustizia 4 settembre 2025 in causa C–543/23. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]