CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di TOR:LNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del 15 novembre 20170 del Tribunale di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 483 cod. pen. e 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per due motivi; - il primo motivo, con il quale si duole dell'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto la sua applicazione non è stata richiesta con l'atto di appello o nel giudizio di secondo grado e questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); - il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione: che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati (ex multis Sez. 5, n. 17660 del 03/03/2004, Cani, Rv. 229115) e analoghe considerazioni valgono in relazione al beneficio della non menzione della condanna, la cui applicazione è discrezionale e va disposta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.