CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 18336/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocatoMarco [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 147/2024 depositatail 23/1/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 6589/2024Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 18336/2026Data pubblicazione 07/06/20261.- In data 28 novembre 2006, MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poiincorporata in [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di fusionedel 20 aprile 2023) stipulava con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il contratto dilocazione finanziaria n. 1150836, avente ad oggetto un complessoimmobiliare adibito a casa di riposo sito nel Comune di Modugno (BA), delladurata di 15 anni, per un corrispettivo complessivo di € 6.690.763,41 oltreIVA, da pagarsi in 180 rate, la prima di € 484.158,57 e le successive 179rate mensili di € 34.673,77 ciascuna.Lo stesso giorno la concedente acquistava la piena proprietà dell'immobilecon atto a rogito del [OSCURATO:PERSONA] di Valenzano.Nel corso del rapporto, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si rendeva inadempienteall'obbligo di pagamento dei canoni, con la conseguenza che, in data 21novembre 2017 MPS [OSCURATO:PERSONA] le comunicava l'avvenutarisoluzione del contratto, richiedendo il pagamento dei canoni scaduti e larestituzione del bene. L'utilizzatrice risultava infine debitrice di €2.667.161,81.2.- La concedente otteneva dal Tribunale di Siena il decreto ingiuntivo n.43/2018 per il pagamento di € 2.379.590,61 a titolo di canoni scaduti einsoluti, avvalendosi della clausola contrattuale che faceva salva la facoltàdella concedente di adire il giudice ordinario per il pagamento dei propricrediti pecuniari.Contemporaneamente, MPS [OSCURATO:PERSONA] introduceva ilprocedimento arbitrale – previsto dalla clausola compromissoria contenutanell'art. 8 delle [OSCURATO:PERSONA] del contratto – al fine di ottenere lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla restituzione dell'immobile.3.- [OSCURATO:PERSONA], dopo aver concesso termini per memorie e dispostoCTU contabile/econometrica su richiesta della resistente, con lodo nondefinitivo del 15 marzo 2019 rigettava la questione pregiudiziale sollevatada [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., confermava la validità ed efficacia della clausolaNumero registro generale 6589/2024Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 18336/2026Data pubblicazione 07/06/2026arbitrale e dichiarava la propria competenza; con lodo definitivo del 25 luglio2019 rigettava le domande ed eccezioni preliminari di MPS Leasing accoglieva le domande della concedente, dichiarava l'intervenutarisoluzione del contratto di leasing e condannava [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. allarestituzione immediata del bene immobile, ponendo a carico della stessa i¾ dei costi del procedimento arbitrale (€ 125.956,44 complessivi).4.- Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.proponeva impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'appello didi porre integralmente a carico della banca le spese e gli onorari del giudizioarbitrale, sul presupposto dell’assenza di una valida volontàcompromissoria.Nel corso del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. veniva dichiarata fallita dalTribunale di Bari con sentenza n. 164/2021. In data 16 dicembre 2022 sicostituiva MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., eccependo l'interruzione delgiudizio e chiedendo in via preliminare il rigetto della sospensione e ladichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione sotto plurimi profili (artt.829, 348-bis, 342, 817 c.p.c.), e nel merito il rigetto integrale.In data 2 gennaio 2023 la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.depositava comparsa di intervento per la prosecuzione del giudizio ex art.302 c.p.c., riportandosi alle conclusioni dell'atto di appello.5.- Con sentenza n. 147/2024 dell'11 gennaio 2024, pubblicata il 23gennaio 2024, la Corte d'appello di Firenze così provvedeva:dichiarava la nullità del lodo non definitivo e, conseguentemente, del lododefinitivo per difetto della potestas iudicandi, ai sensi dell'art. 829, comma1, n. 1 c.p.c.; condannava MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla rifusione aldel giudizio di impugnazione (€ 8.470), oltre accessori, ponendointegralmente a carico della banca anche le spese di CTU.Numero registro generale 6589/2024Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 18336/2026Data pubblicazione 07/06/20266.- Questa sentenza è oggetto di ricorso per cassazione da parte di BancaMonte dei [OSCURATO:SOCIETA], succeduta alla originaria creditrice, con un motivodi censura, illustrato pure con memoria. Si è difeso il Fallimento concontroricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’unico motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 1341c.c.1.1. - La Corte d'Appello di Firenze ha motivato la nullità della convenzionearbitrale sostenendo che la dichiarazione di approvazione specifica ex artt.1341 e 1342 c.c., apposta in calce al contratto, non rispetterebbe i requisitidi legge. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il richiamoall'«Art. 8 (clausole varie) delle [OSCURATO:PERSONA]» costituisca un merorichiamo numerico privo dell'enunciazione, anche sintetica, del contenutodella clausola compromissoria, trattandosi di un «coacervo di disposizioni dicontenuto eterogeneo», inidoneo a ingenerare nella parte aderente ladovuta attenzione.Si contesta tale statuizione sotto i seguenti profili:a) La clausola compromissoria era adeguatamente evidenziata nel testocontrattuale. L'art. 8 delle condizioni particolari, pur recante la rubrica«Clausole varie», contiene al proprio interno differenti impegni bendifferenziati con separati sottotitoli. La clausola arbitrale è specificamenteintitolata «[OSCURATO:PERSONA]», con carattere totalmente maiuscolo, diadeguata dimensione, separata e distanziata dalle clausole precedenti, concontenuto obiettivamente chiaro. L'amministratore unico di Cavallino HotelS.r.l. ha apposto la propria firma non solo a pagina 7 del contratto (in calceall'approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c.), ma anche a pagina 5, proprio afianco della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».b) La giurisprudenza di legittimità consente il richiamo numerico e/o pertitolo. La ricorrente richiama numerosi precedenti della giurisprudenza diquesta Suprema Corte a sostegno della validità della clausola, alla luce deiNumero registro generale 6589/2024Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 18336/2026Data pubblicazione 07/06/2026quali non è necessaria ai fini dell'approvazione specifica delle clausolevessatorie la riproduzione letterale del contenuto né una distintaapprovazione per ciascuna clausola, essendo sufficiente che sianoindividuate in un'unica dichiarazione autonomamente sottoscritta conindicazioni idonee a contraddistinguerle; e l'obbligo di specificaapprovazione ex art. 1341 c.c. è rispettato anche nel caso di richiamonumerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che –nell'ipotesi cumulativa – non sia accompagnato da un'indicazione, benchésommaria, del loro contenuto; è altresì sufficiente, quale indicazione idoneaa suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero o alla letterache contraddistingue la clausola, senza necessità di integrale trascrizione,ed è sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee arichiamare l'attenzione, essendo irrilevante che contestualmente venganoapprovate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate; il richiamocumulativo poi non osta all'efficacia della clausola se accompagnatodall'indicazione, sia pure sommaria, del contenuto.c) La clausola è stata sottoscritta da una società, non da un consumatore.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto società, ha sottoscritto scientemente e conconsapevolezza la clausola arbitrale, che risulta redatta in modo chiaro econ tecnica idonea a richiamare l'attenzione del legale rappresentante.d) Si eccepisce poi la violazione dell'art. 817 c.p.c. sotto il profilo dellatardività dell'eccezione. Si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 817 c.p.c.,la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazionedegli arbitri l'incompetenza per invalidità o inefficacia della convenzioned'arbitrato non può per questo motivo impugnare il lodo. Nel caso di specie,le eccezioni circa la validità della clausola compromissoria sarebbero statenotevolmente ampliate solo tardivamente con l'atto di citazione in appello.1.2.- Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, la controricorrente eccepisce, sia nel controricorso che poi conla memoria, che la questione della apposizione della firma a pagina 5 (daNumero registro generale 6589/2024Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 18336/2026Data pubblicazione 07/06/2026parte dell'amministratore della società), quale firma dunque valida adapprovare la clausola arbitrale, è posta per la prima volta in questa sede,non risultando essere stata sottoposta al giudice di appello.Ma questa eccezione è infondata.In realtà, la questione era stata sottoposta al giudice di appello, cui erastato chiesto di accertare se, complessivamente, tenuto dunque conto ditutto il documento contrattuale, la clausola arbitrale potesse dirsivalidamente sottoscritta. Ed in tale tema di decisione rientrava anche quellodella validità della firma a pagina 5.Inoltre, ed è anch’essa questione preliminare, è estranea alla questione quiin esame la censura di violazione dell’art. 817 c.p.c., che, come è noto,disciplina le preclusioni nel giudizio arbitrale, e presuppone dunque che essosia legittimamente instaurato. Qui si discute per contro della validadevoluzione della controversia in arbitri, che è altra cosa, diversa dai poterie dagli oneri delle parti nel giudizio arbitrale. Non si può, cioè, eccepire dinon avere tempestivamente contestato i presupposti del giudizio arbitraledavanti al collegio arbitrale, in un giudizio in cui di discute se quel collegioarbitrale è stato validamente nominato, o meglio se ad esso si potevavalidamente fare ricorso.Ciò detto, affinché la clausola arbitrale possa dirsi valida, deve essereesplicitamente sottoscritta. Non occorre che lo sia singolarmente, in quanto«l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamonumerico a clausole, onerose e no, purché non cumulativo, salvo che, inquest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benchésommaria, del loro contenuto» (Cass. n. 17939/2018).Occorre, in altri termini, che, oltre ad aver sottoscritto il contratto, la parteabbia sottoscritto - nelle forme che si sono dette - la singola clausolaarbitrale.Numero registro generale 6589/2024Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 18336/2026Data pubblicazione 07/06/2026Nel caso di specie, la dichiarazione di approvazione di quella clausola recail testuale richiamo: «Art. 8 (clausole varie) delle [OSCURATO:PERSONA]».L'art. 8, sotto la rubrica «[OSCURATO:PERSONA]», costituisce — come accertatodalla Corte d'appello — «un coacervo di disposizioni di contenutoeterogeneo». Il richiamo è dunque cumulativo (rinvia all'intero articolo, nonspecificamente alla clausola arbitrale) ed è privo di qualsiasi indicazione,anche sommaria, del contenuto della clausola compromissoria. Manca, nelladichiarazione di approvazione, persino la parola «arbitrato» o «clausolaarbitrale».Questa situazione è esattamente quella che la giurisprudenza di questaSuprema Corte considera inidonea: «il richiamo in blocco di tutte lecondizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelleprive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse,sia pure sotto l'elencazione secondo il numero d'ordine, non determina lavalidità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose»- così Cass. n. 9492/2012 -. Nella stessa linea si pone Cass. n. 5733/2008,che ha escluso la sufficienza del «richiamo cumulativo numerico e la distintasottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuatocon modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza diquelle a contenuto vessatorio».L'argomento della firma apposta a pagina 5 in corrispondenza della clausolaarbitrale non muta la conclusione, in quanto «l'esigenza della approvazioneper iscritto delle clausole onerose (art. 1341, secondo comma, c.c.) [...]può ritenersi soddisfatta solo con una sottoscrizione autonoma, apposta aduna dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusionedel contratto; non è sufficiente la sola apposizione di firme a margine diogni pagina, riferibili al contratto globalmente considerato» (Cass. n.21666/2024). La firma su ciascuna pagina attiene alla validità della scritturaprivata come documento e non assolve alla funzione di specificaapprovazione delle clausole vessatorie richiesta dall'art. 1341 c.c.Numero registro generale 6589/2024Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 18336/2026Data pubblicazione 07/06/2026Ancor più chiaramente, si è affermato che «non è sufficiente che la singolaclausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché lasottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione dellaclausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa incaratteri tipografici evidenziati» (Cass. n. 32731/2023). Se la sempliceevidenziazione grafica nel corpo del testo non è sufficiente nemmenoquando la sottoscrizione sia collocata immediatamente dopo, a maggiorragione non lo è nel caso in cui la clausola — pur evidenziata — siarichiamata nella dichiarazione di approvazione solo attraverso il rinviocumulativo e anonimo a un intero articolo.In conclusione, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi didiritto applicabili. Ha correttamente individuato la norma di riferimento (art.1341, comma 2, c.c.), ha richiamato la giurisprudenza pertinente (Cass. n.17939/2018) e l'ha applicata al caso concreto, rilevando — conaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità — che il richiamo«Art. 8 (clausole varie)» non conteneva alcuna enunciazione, neppuresintetica, del contenuto della clausola compromissoria.La censura della ricorrente, sotto l'apparente veste della violazione di legge,sollecita in realtà un riesame del materiale istruttorio per pervenire a unadiversa ricostruzione del fatto: operazione che (cfr. Cass. n. 2668/2024;Cass. S.U. n. 34476/2019), esorbita dai limiti del sindacato di legittimità, ecosì viene a costruire una censura inammissibile.Vi è poi un ulteriore profilo, che si rileva ad abundantiam.È regola che, ai fini della validità della clausola, non solo ne è richiesta ladoppia sottoscrizione, ma anche «la scelta di una tecnica redazionale idoneaa suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole,a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate» (Cass. n.21296/2022). Nel caso di specie, la dichiarazione di approvazione — puresistente — si limita a un rinvio numerico ad un intero articolo eterogeneo.La tecnica redazionale adottata non consente al sottoscrittore diNumero registro generale 6589/2024Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 18336/2026Data pubblicazione 07/06/2026comprendere, dalla sola lettura della dichiarazione di approvazione, che trale clausole approvate vi è anche una clausola compromissoria.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguonola soccombenza, liquidate come da dispositivoAi sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro18000 per compensi ed euro 200 per gli esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi