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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 2025

Cassazione n. 29088/2026

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svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 06/02/2026 il Tribunale di Palermo in funzione digiudice del riesame ha rigettato l’appello nell’interesse dell’indagato avversol’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Palermo di rigettodell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere(applicata a titolo di aggravamento della precedente misura degli arrestidomiciliari) con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di leggee vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., in relazione agli artt. 274, 275, 284 e 125 cod. proc. pen. in ordine allavalutazione dell’attualità della pericolosità sociale e all’idoneità di misuracautelare meno afflittiva; assume la difesa che il Tribunale del riesame harigettato l'appello ritenendo non sufficienti, ai fini della rivalutazione delleesigenze cautelari, la disponibilità del Sert di Marsala alla presa in carico delricorrente e la corretta condotta dallo stesso tenuta nel periodo infra murario,omettendo di considerare tali elementi quali indicatori sintomatici di unmutamento, almeno parziale, idoneo ad incidere sul giudizio prognostico dipericolosità sociale; la difesa, citando giurisprudenza di questa Corte in tema diadesione programmi terapeutici - secondo la quale anche l'inizio di un percorsodi recupero seriamente intrapreso assume rilevanza ai fini della valutazionecautelare - e di misura cautelare massima quale extrema ratio a fronte diesigenze cautelari non fronteggiabili con misure meno afflittive, osserva che ilTribunale del riesame, nel caso di specie, ha svalutato i predetti elementi positiviindicati e ha travisato il significato della documentazione prodotta, ritenendoinsufficiente l’allegata disponibilità del Serd di Marsala sul programmaterapeutico ambulatoriale, rendendo così una motivazione “stereotipata” emeramente apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamenteinfondato.1.

Il ricorrente, invero, ha denunciato, con diverse formulazioni (violazionedi legge, motivazione contraddittoria e illogica, violazione di norme processuali),la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità,nonché travisamento del significato della documentazione prodotta, per nonavere il Tribunale riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potutogiustificare la sostituzione della misura cautelare massima in atto con quelladegli arresti domiciliari presso l’abitazione.2.

Va premesso che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto dellarichiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimentorestrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata siagiuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fattinuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificareapprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenzecautelari; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della naturaautonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021,D’Ippolito, Rv. 282292 -01; Sez.2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv.266676 -01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 Rv. 265569).

Ciò significa che ilprovvedimento del Tribunale del riesame si inserisce nel limitato contestogiuridico del controllo sulla sopravvenienza di elementi che, unitamente a quelligià acquisiti e complessivamente valutati, possano incidere, ex art. 299 cod.proc. pen., su persistenza e intensità delle esigenze cautelari già ritenute in sededi applicazione della misura.

Nell'ambito di tale perimetro cognitivo, larivalutazione che compete al Tribunale distrettuale - limitatamente al temadevoluto – deve essere svolto alla luce dei principi di proporzionalità e diadeguatezza, che, va ricordato, operano come parametro di commisurazionedelle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tantoal momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che pertutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perduranteidoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamentepermangano o residuino, secondo il principio della minore compressione possibiledella libertà personale (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA].249324; conf.

Sez. 2 -, n. 10383 del 18/02/2022 Rv. 282758).2.1.

Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati e,con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, conla quale il ricorrente non si confronta affatto, ha escluso che i singoli elementisopravvenuti, prospettati dall'appellante, avessero valenza decisiva nel senso diincidere significativamente sul quadro cautelare che ha portato allasottoposizione dell'indagato alla misura della custodia cautelare in carcere.Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono infatti carenzemotivazionali, e tantomeno travisamenti, in quanto il Tribunale del riesame diPalermo ha compiuto una valutazione prognostica fondata su elementi concreti eassolutamente logici, quali le reiterate trasgressioni alle prescrizioni inerenti lapregressa misura meno afflittiva degli arresti domiciliari che per ben due voltehanno determinato l’aggravamento della misura stessa; elementi a fronte deiquali il Tribunale, ha correttamente valutato del tutto inidoneo ad integrare unsignificativo elemento di novità ed una rivalutazione in melius, la disponibilitàmanifestata dal Serd di Marsala a prendere in carico l’indagato, così come lacircostanza che il periodo intramurario sia trascorso senza rilievi disciplinari,essendo, quest’ultimo elemento, espressione di un comportamento doveroso(Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017 Rv. 271119).

Il tribunale ha puntualmenteconsiderato le allegazioni difensive, rimarcando come non attestino, di per sé,l’attenuazione della pericolosità sociale, ribadendo la prognosi negativa sulle“capacità autocustodiali dell’indagato e di rispetto delle prescrizioni connesse allamisura domiciliare (anche con presidio elettronico di controllo) oltre che allospontaneo proseguimento in regime ambulatoriale del percorso terapeutico (p. 4ordinanza impugnata).

Tale deduzione difensiva, pertanto, a fronte della congruamotivazione resa dal Tribunale del riesame, si risolve, in definitiva, nella merarichiesta di una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.2.2.

Il collegio cautelare ha puntualmente esaminato il profilo della sceltadella misura in rapporto al principio di proporzionalità.

È indubbio che la custodiacautelare in carcere resti l’extrema ratio da applicare solo quando le altre misurerisultino inidonee.

Tuttavia, l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente contodelle ragioni per cui misure meno afflittive non fossero in concreto idonee ascongiurare il rilevantissimo pericolo di recidiva, richiamando gli elementi sopramenzionati, fra cui, in particolare, ben due aggravamenti della precedentemisura degli arresti domiciliari a seguito dell’arbitrario allontanamento siadall’abitazione sia dalla Comunità terapeutica dove era stata dispostal’esecuzione della ripristinata misura meno afflittiva degli arresti domiciliari (pp.3 e 4 ordinanza impugnata).

Tali argomentazioni, che non sono affattomanifestamente illogiche, sono pienamente idonee a sorreggere la scelta dellamisura e valgono ad escludere la lamentata violazione del principio diproporzionalità, essendo, i giudici di merito, giunti alla conclusione che solo lacustodia in carcere possa prevenire l’elevato pericolo di reiterazione a frontedelle peculiarità del caso di specie.3.

In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata si articola inmaniera completa, coerente e priva di illogicità manifeste o violazioni di legge,sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ammenda di eurotremila a favore della Cassa delle ammende.4.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. delcodice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttoredell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda aquanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 06/02/2026 il Tribunale di Palermo in funzione digiudice del riesame ha rigettato l’appello nell’interesse dell’indagato avversol’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Palermo di rigettodell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere(applicata a titolo di aggravamento della precedente misura degli arrestidomiciliari) con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di leggee vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., in relazione agli artt. 274, 275, 284 e 125 cod. proc. pen. in ordine allavalutazione dell’attualità della pericolosità sociale e all’idoneità di misuracautelare meno afflittiva; assume la difesa che il Tribunale del riesame harigettato l'appello ritenendo non sufficienti, ai fini della rivalutazione delleesigenze cautelari, la disponibilità del Sert di Marsala alla presa in carico delricorrente e la corretta condotta dallo stesso tenuta nel periodo infra murario,omettendo di considerare tali elementi quali indicatori sintomatici di unmutamento, almeno parziale, idoneo ad incidere sul giudizio prognostico dipericolosità sociale; la difesa, citando giurisprudenza di questa Corte in tema diadesione programmi terapeutici - secondo la quale anche l'inizio di un percorsodi recupero seriamente intrapreso assume rilevanza ai fini della valutazionecautelare - e di misura cautelare massima quale extrema ratio a fronte diesigenze cautelari non fronteggiabili con misure meno afflittive, osserva che ilTribunale del riesame, nel caso di specie, ha svalutato i predetti elementi positiviindicati e ha travisato il significato della documentazione prodotta, ritenendoinsufficiente l’allegata disponibilità del Serd di Marsala sul programmaterapeutico ambulatoriale, rendendo così una motivazione “stereotipata” emeramente apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamenteinfondato.1. Il ricorrente, invero, ha denunciato, con diverse formulazioni (violazionedi legge, motivazione contraddittoria e illogica, violazione di norme processuali),la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità,nonché travisamento del significato della documentazione prodotta, per nonavere il Tribunale riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potutogiustificare la sostituzione della misura cautelare massima in atto con quelladegli arresti domiciliari presso l’abitazione.2. Va premesso che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto dellarichiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimentorestrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata siagiuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fattinuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificareapprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenzecautelari; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della naturaautonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021,D’Ippolito, Rv. 282292 -01; Sez.2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv.266676 -01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 Rv. 265569). Ciò significa che ilprovvedimento del Tribunale del riesame si inserisce nel limitato contestogiuridico del controllo sulla sopravvenienza di elementi che, unitamente a quelligià acquisiti e complessivamente valutati, possano incidere, ex art. 299 cod.proc. pen., su persistenza e intensità delle esigenze cautelari già ritenute in sededi applicazione della misura. Nell'ambito di tale perimetro cognitivo, larivalutazione che compete al Tribunale distrettuale - limitatamente al temadevoluto – deve essere svolto alla luce dei principi di proporzionalità e diadeguatezza, che, va ricordato, operano come parametro di commisurazionedelle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tantoal momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che pertutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perduranteidoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamentepermangano o residuino, secondo il principio della minore compressione possibiledella libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA].249324; conf. Sez. 2 -, n. 10383 del 18/02/2022 Rv. 282758).2.1. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati e,con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, conla quale il ricorrente non si confronta affatto, ha escluso che i singoli elementisopravvenuti, prospettati dall'appellante, avessero valenza decisiva nel senso diincidere significativamente sul quadro cautelare che ha portato allasottoposizione dell'indagato alla misura della custodia cautelare in carcere.Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono infatti carenzemotivazionali, e tantomeno travisamenti, in quanto il Tribunale del riesame diPalermo ha compiuto una valutazione prognostica fondata su elementi concreti eassolutamente logici, quali le reiterate trasgressioni alle prescrizioni inerenti lapregressa misura meno afflittiva degli arresti domiciliari che per ben due voltehanno determinato l’aggravamento della misura stessa; elementi a fronte deiquali il Tribunale, ha correttamente valutato del tutto inidoneo ad integrare unsignificativo elemento di novità ed una rivalutazione in melius, la disponibilitàmanifestata dal Serd di Marsala a prendere in carico l’indagato, così come lacircostanza che il periodo intramurario sia trascorso senza rilievi disciplinari,essendo, quest’ultimo elemento, espressione di un comportamento doveroso(Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017 Rv. 271119). Il tribunale ha puntualmenteconsiderato le allegazioni difensive, rimarcando come non attestino, di per sé,l’attenuazione della pericolosità sociale, ribadendo la prognosi negativa sulle“capacità autocustodiali dell’indagato e di rispetto delle prescrizioni connesse allamisura domiciliare (anche con presidio elettronico di controllo) oltre che allospontaneo proseguimento in regime ambulatoriale del percorso terapeutico (p. 4ordinanza impugnata). Tale deduzione difensiva, pertanto, a fronte della congruamotivazione resa dal Tribunale del riesame, si risolve, in definitiva, nella merarichiesta di una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.2.2. Il collegio cautelare ha puntualmente esaminato il profilo della sceltadella misura in rapporto al principio di proporzionalità. È indubbio che la custodiacautelare in carcere resti l’extrema ratio da applicare solo quando le altre misurerisultino inidonee. Tuttavia, l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente contodelle ragioni per cui misure meno afflittive non fossero in concreto idonee ascongiurare il rilevantissimo pericolo di recidiva, richiamando gli elementi sopramenzionati, fra cui, in particolare, ben due aggravamenti della precedentemisura degli arresti domiciliari a seguito dell’arbitrario allontanamento siadall’abitazione sia dalla Comunità terapeutica dove era stata dispostal’esecuzione della ripristinata misura meno afflittiva degli arresti domiciliari (pp.3 e 4 ordinanza impugnata). Tali argomentazioni, che non sono affattomanifestamente illogiche, sono pienamente idonee a sorreggere la scelta dellamisura e valgono ad escludere la lamentata violazione del principio diproporzionalità, essendo, i giudici di merito, giunti alla conclusione che solo lacustodia in carcere possa prevenire l’elevato pericolo di reiterazione a frontedelle peculiarità del caso di specie.3. In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata si articola inmaniera completa, coerente e priva di illogicità manifeste o violazioni di legge,sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ammenda di eurotremila a favore della Cassa delle ammende.4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. delcodice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttoredell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda aquanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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