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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 40938/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 08 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con sei diverse sentenze, commessi tra il 1999 e il 2007, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la solo parziale omogeneità dei reati, la loro distanza nel tempo e nello spazio, e la partecipazione ad essi di complici diversi; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l'ordinanza tenuto conto del fatto che lo iato temporale è limitato, essendo la maggior parte dei reati commessi nell'arco di un solo quinquennio, per non avere valorizzato la almeno parziale omogeneità delle violazioni, idonea per legare tra loro le varie condotte, e soprattutto per non avere tenuto conto della analogia del movente, quello di procurarsi un ingiusto profitto non solo commettendo reati contro il patrimonio ma anche procurandosi armi per la medesima finalità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo le condotte di reato, anche della stessa specie, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero di una scelta di vita, e non vi siano elementi da cui desumere che, nel commettere il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, tra l'altro commesse, spesso, con complici diversi; ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la evidente estemporaneità delle singole condotte, la loro lontananza nel tempo e nello spazio, la solo parziale omogeneità dei titoli di reato, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 08 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con sei diverse sentenze, commessi tra il 1999 e il 2007, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la solo parziale omogeneità dei reati, la loro distanza nel tempo e nello spazio, e la partecipazione ad essi di complici diversi; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l'ordinanza tenuto conto del fatto che lo iato temporale è limitato, essendo la maggior parte dei reati commessi nell'arco di un solo quinquennio, per non avere valorizzato la almeno parziale omogeneità delle violazioni, idonea per legare tra loro le varie condotte, e soprattutto per non avere tenuto conto della analogia del movente, quello di procurarsi un ingiusto profitto non solo commettendo reati contro il patrimonio ma anche procurandosi armi per la medesima finalità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo le condotte di reato, anche della stessa specie, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero di una scelta di vita, e non vi siano elementi da cui desumere che, nel commettere il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, tra l'altro commesse, spesso, con complici diversi; ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la evidente estemporaneità delle singole condotte, la loro lontananza nel tempo e nello spazio, la solo parziale omogeneità dei titoli di reato, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere es
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