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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19171/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b4/[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha sottolineato come il ricorrente, per assicurarsi il profitto del reato avendo già sottratto il bene dagli scaffali del supermercato, aveva usato minaccia e violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale, colpendoli con calci e pugni e provocando anche lesioni personali ad uno di essi, così da dimostrare la sua piena consapevolezza di avere commesso il reato di rapina; che la violenza alla persona impedisce di qualificare il fatto come furto; che l'avvenuta sottrazione del bene dagli scaffali al momento della colluttazione configura la fattispecie di rapina impropria consumata e non tentata, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di appello; che la lieve entità del fatto è stata esclusa dalla Corte con ampia motivazione esente da vizi ed inerente alla gravità della condotta per le lesioni personali procurate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere Estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b4/[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha sottolineato come il ricorrente, per assicurarsi il profitto del reato avendo già sottratto il bene dagli scaffali del supermercato, aveva usato minaccia e violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale, colpendoli con calci e pugni e provocando anche lesioni personali ad uno di essi, così da dimostrare la sua piena consapevolezza di avere commesso il reato di rapina; che la violenza alla persona impedisce di qualificare il fatto come furto; che l'avvenuta sottrazione del bene dagli scaffali al momento della colluttazione configura la fattispecie di rapina impropria consumata e non tentata, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di appello; che la lieve entità del fatto è stata esclusa dalla Corte con ampia motivazione esente da vizi ed inerente alla gravità della condotta per le lesioni personali procurate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere Estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris