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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 18049/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente il 27 marzo 2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli per cui il ricorrente è stato già giudicato in via definitiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, tale doglianza implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si rileva l'assenza di elementi specifici e concreti dai quali ricavare la prova dell'attuazione di un progetto criminoso unitario, anche in considerazione della diversità dei titoli di reato per i quali l'imputato è stato sottoposto a giudizio); considerato che le conclusioni ragionate ed argomentate della Corte di merito sono incensurabili, avendo fatto corretta applicazione del principio della giurisprudenza secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 14 aprile 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente il 27 marzo 2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli per cui il ricorrente è stato già giudicato in via definitiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, tale doglianza implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si rileva l'assenza di elementi specifici e concreti dai quali ricavare la prova dell'attuazione di un progetto criminoso unitario, anche in considerazione della diversità dei titoli di reato per i quali l'imputato è stato sottoposto a giudizio); considerato che le conclusioni ragionate ed argomentate della Corte di merito sono incensurabili, avendo fatto corretta applicazione del principio della giurisprudenza secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 14 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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