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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36339/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez..3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato dunque che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge e di un vizio di motivazione in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato - è puramente contestativo e reiterativo delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata, che ha illustrato compiutamente - pagg. 2-3, che richiamano la motivazione della sentenza di primo grado, pagg. 3-5 - il convergente compendio indiziario (riconoscimento ad opera della p.g. attraverso l'esame dei videofilmati, sequestro, a carico dell'imputato, di indumenti ed effetti personali corrispondenti a quelli utilizzati dall'autore del furto, sequestro, nell'abitazione del prevenuto, di due contenitori di bevande certamente facenti parte della merce messa in vendita nella gelateria visitata dal ladro, insussistenza di versioni difensive plausibili e non congetturali, tali da contrastare efficacemente il materiale probatorio così raccolto) che consente di individuare nel ricorrente il responsabile del delitto, in linea con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il consi liere'este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez..3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato dunque che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge e di un vizio di motivazione in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato - è puramente contestativo e reiterativo delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata, che ha illustrato compiutamente - pagg. 2-3, che richiamano la motivazione della sentenza di primo grado, pagg. 3-5 - il convergente compendio indiziario (riconoscimento ad opera della p.g. attraverso l'esame dei videofilmati, sequestro, a carico dell'imputato, di indumenti ed effetti personali corrispondenti a quelli utilizzati dall'autore del furto, sequestro, nell'abitazione del prevenuto, di due contenitori di bevande certamente facenti parte della merce messa in vendita nella gelateria visitata dal ladro, insussistenza di versioni difensive plausibili e non congetturali, tali da contrastare efficacemente il materiale probatorio così raccolto) che consente di individuare nel ricorrente il responsabile del delitto, in linea con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il consi liere'este
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