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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40560/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile A.S.L.

CITTA' [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha, ìp fk-rtz V.- riforma della pronuncia di primo grado, assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ~L) dal reato di cui agli artt. 81- 617 sexies cod. pen. e che avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile, ASL Città di Torino, a mezzo del suo difensore; ritenuto che l'unico motivo articolato che deduce vizi dì motivazione in realtà lamenta censure che non sono consentite, trattandosi di doglianze che, attraverso i vizi formalmente denunciati, in realtà evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti da quelle cui è giunta la sentenza impugnata; Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Vista la memoria presentata nell'interesse della ricorrente che adduce ragioni, peraltro già indicate in ricorso, non idonee a superare l'indicato profilo di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile A.S.L. CITTA' [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha, ìp fk-rtz V.- riforma della pronuncia di primo grado, assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ~L) dal reato di cui agli artt. 81- 617 sexies cod. pen. e che avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile, ASL Città di Torino, a mezzo del suo difensore; ritenuto che l'unico motivo articolato che deduce vizi dì motivazione in realtà lamenta censure che non sono consentite, trattandosi di doglianze che, attraverso i vizi formalmente denunciati, in realtà evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti da quelle cui è giunta la sentenza impugnata; Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Vista la memoria presentata nell'interesse della ricorrente che adduce ragioni, peraltro già indicate in ricorso, non idonee a superare l'indicato profilo di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 40560/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris