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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25657/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 30 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli, in data 18 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., deducendo il vizio di travisamento probatorio, è in realtà finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 ha sottolineato come il delitto contestato dovesse ritenersi integrato, anche con riferimento all'aggravante della persona travisata, sconfessando le censure difensive sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa riproposte in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 30 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli, in data 18 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., deducendo il vizio di travisamento probatorio, è in realtà finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 ha sottolineato come il delitto contestato dovesse ritenersi integrato, anche con riferimento all'aggravante della persona travisata, sconfessando le censure difensive sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa riproposte in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris