CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 12343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ORDINANZA sul ricorso 30193/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] 14-a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione dell’Unione Generale [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 3844/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 3545/2011 il Tribunale di Roma rigettava la domanda del [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma al pagamento della somma di € 139.400,95, somma richiesta alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma quale quota dovuta per oneri consortili derivanti dall’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate in forza della convenzione urbanistica del 28.8.1992, stipulata con il Comune di Roma. Avverso tale decisione il [OSCURATO:SOCIETA] di Gestione proponeva appello chiedendo l’accoglimento dell’originaria domanda. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] di Roma contestando il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto. Con sentenza nr 3844/2018 la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame e condannava l’appellata al pagamento di € 139.490,95. La Corte distrettuale, condividendo il ragionamento espresso dal Tribunale in conformità ad altre pronunce di legittimità, riteneva che la fonte dell’obbligazione a carico dell’appellata dovesse rinvenirsi nella legge. Rilevava che tale valutazione muoveva dall’esame della previsione dell’art 23 l. 1942 nr 1150, secondo cui i Comuni, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato, possono convenire con i proprietari delle aree comprese nel comparto, da soli o riuniti in consorzio, che i medesimi procedano direttamente all’edificazione e alle trasformazioni degli immobili secondo le specifiche prescrizioni del piano. Sosteneva che la costituzione di tali consorzi di urbanizzazione dava luogo a un’associazione atipica, strumentale al perseguimento, non del mero interesse privato ma di quello collettivo alla pianificazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di un determinato comparto edilizio. Sottolineava che tali connotazioni del consorzio di urbanizzazione si riflettevano sull’individuazione della disciplina applicabile e “non consentivano un integrale rinvio alle norme delle associazioni non riconosciute fondate su basi volontaristiche” ma imponevano di selezionare di volta in volta, a seconda degli aspetti considerati le disposizioni dettate per le associazioni non riconosciute o per la comunione (confr. Cass. civ. n. 7427/2012). Osservava pertanto che, a norma dell’art 23 della richiamata normativa, per costituire il consorzio non era necessaria l’adesione di tutti i proprietari ma era sufficiente il concorso di proprietari rappresentanti i tre quarti del valore dell’intero comparto, segnatamente evidenziando che l’obbligo per i proprietari “non volontariamente aderenti” aveva fondamento normativo e che l’adesione si realizzava in ragione dell’inerenza del diritto reale ai beni ricadenti nel comprensorio, venendo dunque a essere obbligatoria, in quanto “connessa al sistema di lottizzazione convenzionata e intimamente unita al peso imposto dagli oneri di urbanizzazione”. Tali considerazioni, secondo la Corte distrettuale, giustificavano l’assunzione da parte dei consorziati di una serie di doveri ricollegati in via diretta e immediata ai singoli beni e a quelli eventualmente comuni, doveri che avevano i caratteri delle obbligazioni propter rem, sicché il soggetto destinatario degli stessi andava identificato con il dominus del fondo incluso nel comparto in ragione della quota di partecipazione all’ente consortile e in definitiva, per quanto subito si dirà, in misura proporzionale alla volumetria di sua pertinenza. Così inquadrata giuridicamente la vicenda, il giudice del gravame, nell’esaminare le censure sollevate dall’appellante, dava atto che il [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mosso alcuna contestazione alla qualificazione giuridica data alla fattispecie dal primo giudice, limitando le sue censure alla non corretta valutazione delle prove. La Corte distrettuale dissentendo dalle affermazioni del Tribunale secondo cui le delibere di approvazione dei bilanci erano inopponibili alla società appellata, riteneva che alla qualità di consorziato conseguiva necessariamente il dovere di partecipare ai costi e alle spese che avessero avuto l’approvazione dell’assemblea dei consorziati secondo le specifiche regole associative. Osservava poi che i bilanci preventivi e consuntivi, che erano stati depositati a fondamento degli oneri richiesti, erano stati comunicati alla Cooperativa unitamente a plurime richieste di pagamento delle quote dovute, a nulla rilevando l’omessa comunicazione a quest’ultima dell’avviso di convocazione dell’assemblea, omissione che, secondo i principi, comporta unicamente un vizio di annullabilità della delibera, vizio sanato ove non intervenga nei trenta giorni previsti dall’art 1137, terzo comma c.c. alcuna impugnativa. La Corte di appello determinava quindi la quota di partecipazione in 1019 millesimi e in base alla stessa condannava la Cooperativa al pagamento dell’importo di € 139.490,95 quale contributo dovuto per le spese degli esercizi 2004/2007. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA], società cooperativa, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; all’impugnazione ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 101, 112, 324 e 346 c.p.c., violazione del principio della domanda, della corrispondenza fra chiesto e pronunciato anche con riferimento al giudicato interno e all’effetto devolutivo dell’appello per avere il giudice del gravame ritenuto che la Cooperativa avrebbe assunto per previsione normativa “ qualità di consorziato” del [OSCURATO:SOCIETA] di Gestione “ [OSCURATO:SOCIETA]” e per avere conseguentemente considerato provata la somma pretesa in restituzione dal [OSCURATO:SOCIETA], stante l’opponibilità dei bilanci dello stesso all’odierna ricorrente. Con un secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 l. 1942 nr 1150 nonché degli articoli 1321 e 1372 c.c. e dell’art. 18 della Cost . in relazione all ’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. sulla pretesa qualità di consorziato della Cooperativa “ [OSCURATO:SOCIETA]”, per avere la Corte di appello ritenuto che il [OSCURATO:SOCIETA] “ [OSCURATO:SOCIETA]” è un consorzio obbligatorio ai sensi dell’art 23 l. nr 1150/1942 e che l’adesione della Cooperativa a detto consorzio sarebbe avvenuta automaticamente su base normativa senza necessità di una manifestazione di volontà della Cooperativa. Con un terzo motivo la ricorrente società si duole della violazione dell’art 1100 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere il decidente ritenuto che gli obblighi consortili configurati a carico della Cooperativa abbiano i caratteri dell’obbligazione propter rem, segnatamente evidenziando che gli oneri di manutenzione sostenuti dal [OSCURATO:SOCIETA] riguarderebbero in realtà pacificamente beni di proprietà di terzi, posto che, in base alla Convenzione 20 agosto 1992, “le opere e gli impianti realizzati su aree già cedute al Comune” dovevano intendersi allo stesso acquisite. I primi due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. [OSCURATO:PERSONA], come emerge dagli stralci dell’atto introduttivo (pagg. 7 e 18 del ricorso) ha promosso, sul presupposto dell’estraneità della Cooperativa all’ente consortile, un’azione diretta all’accertamento dell’obbligo di contribuzione “in via di regresso per il progressivo adempimento delle obbligazioni solidali a carattere reale e comunque conseguente all’utile gestione”. Il Tribunale, dato atto che era pacifica in causa la mancata adesione della società convenuta al [OSCURATO:SOCIETA], ha rilevato che l’obbligo di partecipare a tale organismo avesse nondimeno una base normativa, individuando dunque nella legge la fonte dell’obbligo di partecipazione e di contribuzione a carico della [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Tale qualificazione giuridica non ha formato oggetto né di appello principale, da parte del [OSCURATO:SOCIETA], né di appello incidentale sia pure condizionato, da parte della società Giardino di [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. sicchè su questo punto si è determinato il passaggio ingiudicato ( interno ) del relativo capo della sentenza del giudice di prime cure. Né si può ritenere, come sostiene la ricorrente in memoria, che la mancata contestazione, in via di appello incidentale – motivata e giustificata, a suo dire, dalla riconosciuta non adesione al [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] – avrebbe precluso la formazione del giudicato interno sul punto. È sufficiente al riguardo considerare che, dalla ritenuta qualificazione dell’ente che ha agito in giudizio in termini di consorzio ex art. 23 legge 17 agosto 1942, n. 1150, i giudici di merito hanno inferito il carattere non volontaristico della adesione e conseguentemente il fondamento normativo sia della partecipazione al consorzio, sia dell’obbligo di contribuzione. Dall’avvenuto passaggio in giudicato di siffatto punto della decisione, discende l’inconsistenza delle censure relative all’obbligo della ricorrente cooperativa di partecipare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sostenute dal consorzio, per come appostate nei non impugnati bilanci. Ed è appena il caso di rilevare che alcuna specifica contestazione sulla opponibilità degli stessi – a prescindere da quelle relative al carattere obbligatorio e non volontaristico della adesione al consorzio, ormai copertada giudicato, per quanto innanzi detto – è stata sollevata in ricorso. Le ulteriori considerazioni sviluppate nel terzo motivo sono assorbite, solo evidenziandosi, per puro spirito di completezza, la novità e l’assoluta genericità delle deduzioni relative all’assunto secondo cui l’attività manutentiva riguarderebbe beni di proprietà di terzi. Il ricorso va rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 8500,00 oltre € 200,00 per esborsi oltre ad accessori di legge nella misura del 15%. Dà at