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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23538/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Patriziano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile perché dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato anche per la impossibilità dell'imputato di allontanarsi dal domicilio ove era ristretto, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione sulla scorta delle dichiarazioni dei verbalizzanti e valorizzando la durata del controllo eseguito, senza ottenere risposta, sia al citofono che presso la porta dell'abitazione dell'imputato.

Del tutto generici, in carenza di allegazioni, sono state ritenute le giustificazioni secondo cui l'imputato non avrebbe potuto, per motivi di salute, allontanarsi dall'abitazione ovvero non udire il suono del citofono e del campanello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] relatrice [OSCURATO:PERSONA] dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Patriziano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile perché dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato anche per la impossibilità dell'imputato di allontanarsi dal domicilio ove era ristretto, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione sulla scorta delle dichiarazioni dei verbalizzanti e valorizzando la durata del controllo eseguito, senza ottenere risposta, sia al citofono che presso la porta dell'abitazione dell'imputato. Del tutto generici, in carenza di allegazioni, sono state ritenute le giustificazioni secondo cui l'imputato non avrebbe potuto, per motivi di salute, allontanarsi dall'abitazione ovvero non udire il suono del citofono e del campanello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] relatrice [OSCURATO:PERSONA] dent
Sentenza Cassazione n. 23538/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris