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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 38700/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 marzo 2021, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lvo n. 159/11, commesso il 13 ottobre 2018, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna precisazione della censura proposta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 marzo 2021, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lvo n. 159/11, commesso il 13 ottobre 2018, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna precisazione della censura proposta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 38700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris