CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 NAMIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che la circostanza che l'imputato rosse a conoscenza del divieto di reingresso nel territolo nazionale, esplicitato nel provvedimento di espulsione, redatto in lingua italiana ed albanese, è stata desunta - in modo non manifestamente illogico - dalla Corte di appello di L'Aquila dall'avvenuta notifica dello stesso provvedimento effettuata all'imputato in data 20 novembre 2018, di talché egli era a conoscenza di non potere fare rientro in Italia prima del decorso del termine di cinque anni a decorrere dal 27 maggio 2018; Ritenuto, inoltre, che la Corte territoriale ha osservato che l'odierno ricorrente - per fare rientro in Italia prima dell'anzidetto termine - avrebbe comunque dovuto presentare apposita istanza, cosa che invece non è avvenuta; Considerato, altresì, che - sempre con motivazione coerente - la Corte distrettuale ha respinto il motivo di gravame relativo alla recidiva osservando che il reato per cui si procede costituiva espressione della accresciuta pericolosità sociale dell'imputato avuto riguardo alla entità, alla natura ed alla commissione dei reati per il quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanne irrevocabili (tentato omicidio, violazione legge stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, evasione e danneggiamento); Rilevato, quindi, che il prospetta una lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito in ordine alla responsabilità ed alla recidiva; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 g