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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12911/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, con la quale si insiste neimotivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede diriesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale,in data 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il profitto conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.corrispondente alla somma di euro 1.774.857,32.La vicenda si riferisce a condotte di creazione ed utilizzazione di crediti fiscali previstidall'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, conv. con modifiche dalla legge n. 90 del2013 (c.d.

"sismabonus acquisti"), con riguardo alla demolizione di fabbricati e allaricostruzione con caratteristiche tali da assicurare un livello antisismico superiore.Secondo il Tribunale, il credito di imposta maturato, pari a diverse decine di milioni dieuro, deriverebbe da false attestazioni concernenti sia la demolizione di fabbricati, in realtàrisalente di oltre venti anni, e quindi precedente all’entrata in vigore del già citato art. 16,comma 1-septies, sia la realizzazione di nuovi fabbricati, non ancora avvenuta.Nell’ambito del procedimento sono stati disposti altri tre provvedimenti ablativi e quelloin esame, il quarto, costituisce l’ultimo in ordine di tempo, giustificato dal prosieguo delleindagini.Il sequestro in esame è stato disposto in relazione alle contestazioni, successivamenteelevate al ricorrente, per la violazione fiscale di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e perautoriciclaggio, descritte ai capi 6 e 7 della imputazione provvisoria.La misura è stata disposta e qualificata come diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e per equivalente sui beni di essa e, in caso di incapienza, sui beni nella disponibilità diCapacchione [OSCURATO:PERSONA], individuato quale amministratore di fatto.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge in relazione alla determinazione della competenza territoriale delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] invece che del Tribunale di Roma.Il ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza impugnata, pur avendo riconosciuto comefattispecie più grave quella di autoriciclaggio contestata al capo 7 della rubrica provvisoria –inerente alla condotta di cessione a titolo oneroso a terzi di crediti di imposta fasulli - haomesso l ’ individuazione del luogo di consumazione del reato, af fermandocontraddittoriamente che sarebbe verosimile che la consumazione sia avvenuta nel territoriodi competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ove gli indagati hanno il centrodei loro interessi.Il Tribunale ha pretermesso la valutazione dei contratti di cessione di credito prodottidalla difesa a sostegno dell’eccezione, dai quali risulta che le cessioni contestate si sonoconcluse in Roma, luogo dove il cessionario [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la volontà diacquistare il credito.

Solo successivamente al perfezionamento del contratto è stato emessol’ordine telematico di trasferimento fiscale del credito che, ad avviso del ricorrente, nonriveste alcuna valenza i fini dell’individuazione del locus commissi delicti, trattandosi di unmero adempimento esecutivo del contratto stesso, peraltro avvenuto sempre in Roma,presso il domicilio fiscale delle società.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non poterindividuare il luogo di consumazione del delitto di autoriciclaggio e, senza valutare i criterisussidiari di cui all’art. 9 cod.proc.pen., ha determinato la competenzaterritoriale alla luce delmeno grave reato di cui all’art. 10-quater D.lgs 74/2000;2) violazione degli artt. 42 e 47 cod.pen. in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 316-ter cod.pen, 10-quater D. lgs 74/2000 e 648-ter.1 cod.pen. nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato.Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione solo apparentein risposta ai rilievi difensivi in punto di dolo, affermandone la sussistenza in via automatica epresuntiva sulla base dell’asserita difformità oggettiva della condotta rispetto al paradigmanormativo.

In particolare, i giudici della cautela reale hanno pretermesso gli elementi nuovidedotti dalla difesa nella memoria depositata in sede di riesame, intesi a dimostrare come, afronte di un quadro normativo complesso e frammentato, l’indagato avesse operato sullabase di una plausibile interpretazione della disciplina di settore tale da escludere lacoscienza e volontà della condotta fraudolenta.

Inoltre, secondo il difensore, il collegio nonha tenuto adeguato conto degli atti interpretativi della Agenzia delle Entrate e della copiosadocumentazione versata nel fascicolo al fine di valutare l’esistenza di un legittimoaffidamento dell’indagato sulla correttezza del proprio operato; ha omesso l’acquisizioned’ufficio dell’interrogatorio reso dall’indagato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha sostenuto l’irrilevanza dellasentenza del Consiglio di Stato n. 2857/2025, omettendo di dare conto delle ragioni per lequali non ha ritenuto pertinenti le deduzioni difensive in ordine alla sussistenza nella speciedi un errore scusabile;3) violazione degli artt. 16 d.l. 63/2013; 119 e 121 d.l. 34/2020; 316 ter, 648-ter.1cod.pen., 10-quater d.lgs 74/2000; la violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 DPR380/2001 nonché degli artt. 16 e 16-bis TUIR; la violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. e viziodella motivazione; la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione inordine al fumus commissi delicti e il travisamento della prova per omessa valutazione dielementi decisivi forniti dalla difesa.

Secondo il difensore l’ordinanza impugnata ha effettuatouna ricostruzione del c.d. sismabonus acquisti, disciplinato dall’art. 16, comma 1 septies,D.L. n. 63/2013 apodittica e parziale in quanto omette di confrontarsi con la ricostruzionealternativa offerta dalla difesa e fondata su specifici elementi nuovi.

In particolare i giudicicautelari hanno reso una motivazione solo apparente in ordine alla possibilità di unamaturazione del credito d’imposta “a step” e sulla possibilità di configurare l’inadempimentoquale condizione risolutiva al cui avverarsi consegue la restituzione del beneficio, divenutonon più spettante nonostante l’originaria esistenza giuridica nonchè con riguardoall’irrilevanza del fattore temporale della demolizione e della qualificazione dell’intervento,eludendo i rilievi difensivi sulla base di un’interpretazione della legge rigida edecontestualizzata rispetto al coacervo di norme secondarie, prassi e principi contabili;4) violazione dell’art. 321 cod.proc.pen.

Il difensore deduce che l’ordinanza impugnataha omesso la motivazione in punto di periculum in mora, desumendone la sussistenza in viaautomatica dall’affermata ricorrenza del fumus, senza spiegare sulla base di quali concretielementi risulti integrato il rischio di dispersione del profitto e la necessità di adozione dellamisura anticipatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo, di valenza assorbente, è fondato e tale era già stato ritenuto con lasentenza resa da questa Corte di legittimità nel medesimo procedimento (Sez. 2, n. 5929 del20/01/2026), il cui contenuto viene qui condiviso e ribadito.Il Tribunale cautelare ha rigettato l’eccezione difensiva adducendo che laconsumazione del delitto di autoriciclaggio coincide con la comunicazione della cessione delcredito, il cui inserimento telematico nel sistema dell’Agenzia delle Entrate è avvenuto inluogo ignoto.

La difesa sostiene, invece, che la consumazione deve essere fatta coinciderecon il contratto di cessione del credito avvenuto in Roma e oggetto di produzionedocumentale, costituendo l’inserimento nel sistema dei relativi dati una mera modalitàesecutiva del negozio.1.1.

Al riguardo l’ordinanza impugnata non ha affrontato la questione se l’atto dicessione del credito di derivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenutodecettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienzadelittuosa del bene (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407 – 02),determinando l’immutazione del titolare/creditore, né ha spiegato in qual modo lacomunicazione all’Agenzia delle Entrate, finalizzata a rendere spendibile il credito stesso daparte dell’ente cessionario, si rapporti al negozio principale concorrendo alla dissimulazione.La disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. e, in particolare, la disposizione dell’art.1264 cod.civ., prescrive che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quandoquesti l'ha accettata o quando gli è stata notificata, sicché il Tribunale avrebbe dovutovalutare la possibilità, al fine di un corretto approccio all’eccezione difensiva, di trovarsi inpresenza di una fattispecie a consumazione prolungata in cui il negozio stipulato dalle parti,già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficacia verso i terzi ein particolare nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione.

Inproposito, questa Corte ha precisato che, ai fini della determinazione della competenzaterritoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotteframmentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il propriocontributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza ilprimo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 10525 del13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629–01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021,Brotini,Rv. 282019–01).2.

L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamatisicché, assorbite le residue censure, deve disporsene l’annullamento, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] al fine di emendare le criticità rilevate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di santa maria capuavetere competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, con la quale si insiste neimotivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede diriesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale,in data 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il profitto conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.corrispondente alla somma di euro 1.774.857,32.La vicenda si riferisce a condotte di creazione ed utilizzazione di crediti fiscali previstidall'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, conv. con modifiche dalla legge n. 90 del2013 (c.d. "sismabonus acquisti"), con riguardo alla demolizione di fabbricati e allaricostruzione con caratteristiche tali da assicurare un livello antisismico superiore.Secondo il Tribunale, il credito di imposta maturato, pari a diverse decine di milioni dieuro, deriverebbe da false attestazioni concernenti sia la demolizione di fabbricati, in realtàrisalente di oltre venti anni, e quindi precedente all’entrata in vigore del già citato art. 16,comma 1-septies, sia la realizzazione di nuovi fabbricati, non ancora avvenuta.Nell’ambito del procedimento sono stati disposti altri tre provvedimenti ablativi e quelloin esame, il quarto, costituisce l’ultimo in ordine di tempo, giustificato dal prosieguo delleindagini.Il sequestro in esame è stato disposto in relazione alle contestazioni, successivamenteelevate al ricorrente, per la violazione fiscale di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e perautoriciclaggio, descritte ai capi 6 e 7 della imputazione provvisoria.La misura è stata disposta e qualificata come diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e per equivalente sui beni di essa e, in caso di incapienza, sui beni nella disponibilità diCapacchione [OSCURATO:PERSONA], individuato quale amministratore di fatto.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge in relazione alla determinazione della competenza territoriale delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] invece che del Tribunale di Roma.Il ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza impugnata, pur avendo riconosciuto comefattispecie più grave quella di autoriciclaggio contestata al capo 7 della rubrica provvisoria –inerente alla condotta di cessione a titolo oneroso a terzi di crediti di imposta fasulli - haomesso l ’ individuazione del luogo di consumazione del reato, af fermandocontraddittoriamente che sarebbe verosimile che la consumazione sia avvenuta nel territoriodi competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ove gli indagati hanno il centrodei loro interessi.Il Tribunale ha pretermesso la valutazione dei contratti di cessione di credito prodottidalla difesa a sostegno dell’eccezione, dai quali risulta che le cessioni contestate si sonoconcluse in Roma, luogo dove il cessionario [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la volontà diacquistare il credito. Solo successivamente al perfezionamento del contratto è stato emessol’ordine telematico di trasferimento fiscale del credito che, ad avviso del ricorrente, nonriveste alcuna valenza i fini dell’individuazione del locus commissi delicti, trattandosi di unmero adempimento esecutivo del contratto stesso, peraltro avvenuto sempre in Roma,presso il domicilio fiscale delle società. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non poterindividuare il luogo di consumazione del delitto di autoriciclaggio e, senza valutare i criterisussidiari di cui all’art. 9 cod.proc.pen., ha determinato la competenzaterritoriale alla luce delmeno grave reato di cui all’art. 10-quater D.lgs 74/2000;2) violazione degli artt. 42 e 47 cod.pen. in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 316-ter cod.pen, 10-quater D. lgs 74/2000 e 648-ter.1 cod.pen. nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato.Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione solo apparentein risposta ai rilievi difensivi in punto di dolo, affermandone la sussistenza in via automatica epresuntiva sulla base dell’asserita difformità oggettiva della condotta rispetto al paradigmanormativo. In particolare, i giudici della cautela reale hanno pretermesso gli elementi nuovidedotti dalla difesa nella memoria depositata in sede di riesame, intesi a dimostrare come, afronte di un quadro normativo complesso e frammentato, l’indagato avesse operato sullabase di una plausibile interpretazione della disciplina di settore tale da escludere lacoscienza e volontà della condotta fraudolenta. Inoltre, secondo il difensore, il collegio nonha tenuto adeguato conto degli atti interpretativi della Agenzia delle Entrate e della copiosadocumentazione versata nel fascicolo al fine di valutare l’esistenza di un legittimoaffidamento dell’indagato sulla correttezza del proprio operato; ha omesso l’acquisizioned’ufficio dell’interrogatorio reso dall’indagato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha sostenuto l’irrilevanza dellasentenza del Consiglio di Stato n. 2857/2025, omettendo di dare conto delle ragioni per lequali non ha ritenuto pertinenti le deduzioni difensive in ordine alla sussistenza nella speciedi un errore scusabile;3) violazione degli artt. 16 d.l. 63/2013; 119 e 121 d.l. 34/2020; 316 ter, 648-ter.1cod.pen., 10-quater d.lgs 74/2000; la violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 DPR380/2001 nonché degli artt. 16 e 16-bis TUIR; la violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. e viziodella motivazione; la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione inordine al fumus commissi delicti e il travisamento della prova per omessa valutazione dielementi decisivi forniti dalla difesa. Secondo il difensore l’ordinanza impugnata ha effettuatouna ricostruzione del c.d. sismabonus acquisti, disciplinato dall’art. 16, comma 1 septies,D.L. n. 63/2013 apodittica e parziale in quanto omette di confrontarsi con la ricostruzionealternativa offerta dalla difesa e fondata su specifici elementi nuovi. In particolare i giudicicautelari hanno reso una motivazione solo apparente in ordine alla possibilità di unamaturazione del credito d’imposta “a step” e sulla possibilità di configurare l’inadempimentoquale condizione risolutiva al cui avverarsi consegue la restituzione del beneficio, divenutonon più spettante nonostante l’originaria esistenza giuridica nonchè con riguardoall’irrilevanza del fattore temporale della demolizione e della qualificazione dell’intervento,eludendo i rilievi difensivi sulla base di un’interpretazione della legge rigida edecontestualizzata rispetto al coacervo di norme secondarie, prassi e principi contabili;4) violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. Il difensore deduce che l’ordinanza impugnataha omesso la motivazione in punto di periculum in mora, desumendone la sussistenza in viaautomatica dall’affermata ricorrenza del fumus, senza spiegare sulla base di quali concretielementi risulti integrato il rischio di dispersione del profitto e la necessità di adozione dellamisura anticipatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, di valenza assorbente, è fondato e tale era già stato ritenuto con lasentenza resa da questa Corte di legittimità nel medesimo procedimento (Sez. 2, n. 5929 del20/01/2026), il cui contenuto viene qui condiviso e ribadito.Il Tribunale cautelare ha rigettato l’eccezione difensiva adducendo che laconsumazione del delitto di autoriciclaggio coincide con la comunicazione della cessione delcredito, il cui inserimento telematico nel sistema dell’Agenzia delle Entrate è avvenuto inluogo ignoto. La difesa sostiene, invece, che la consumazione deve essere fatta coinciderecon il contratto di cessione del credito avvenuto in Roma e oggetto di produzionedocumentale, costituendo l’inserimento nel sistema dei relativi dati una mera modalitàesecutiva del negozio.1.1. Al riguardo l’ordinanza impugnata non ha affrontato la questione se l’atto dicessione del credito di derivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenutodecettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienzadelittuosa del bene (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407 – 02),determinando l’immutazione del titolare/creditore, né ha spiegato in qual modo lacomunicazione all’Agenzia delle Entrate, finalizzata a rendere spendibile il credito stesso daparte dell’ente cessionario, si rapporti al negozio principale concorrendo alla dissimulazione.La disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. e, in particolare, la disposizione dell’art.1264 cod.civ., prescrive che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quandoquesti l'ha accettata o quando gli è stata notificata, sicché il Tribunale avrebbe dovutovalutare la possibilità, al fine di un corretto approccio all’eccezione difensiva, di trovarsi inpresenza di una fattispecie a consumazione prolungata in cui il negozio stipulato dalle parti,già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficacia verso i terzi ein particolare nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione. Inproposito, questa Corte ha precisato che, ai fini della determinazione della competenzaterritoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotteframmentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il propriocontributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza ilprimo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 10525 del13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629–01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021,Brotini,Rv. 282019–01).2. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamatisicché, assorbite le residue censure, deve disporsene l’annullamento, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] al fine di emendare le criticità rilevate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di santa maria capuavetere competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris