CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonino Ficarra-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 317/2022depositata il 22/09/2022.Numero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] di Gela aveva convenutodinanzi al Tribunale di Gela il [OSCURATO:PERSONA] del Golfo persentire accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il lottodi terreno che insiste nella [OSCURATO:PERSONA] di Gela, [OSCURATO:PERSONA] 1,dell’estensione di mq.22090 circa, ricompreso tra la strada nr.1, latraversa “B“, il lotto della già “[OSCURATO:PERSONA]“, il lotto della “Gelaplast“, risultante dalla maggiore estensione del foglio 150, particelle 350 (già43), 121 (già 449), 178 (già 64) come sopra indicato, con le pertinenze,costruzioni e accessori ivi insistenti sono di proprietà esclusiva delConsorzio ASI di Gela; condannare il convenuto ConsorzioAutotrasportatori del Golfo all’immediato rilascio del lotto di terreno inquestione e di ogni pertinenza, accessione e costruzione ivi esistente”(esponeva, in fatto, che il convenuto aveva richiesto l’assegnazione di unlotto per l’insediamento della propria attività; che il lotto era statoindividuato in quello dianzi descritto; che, in seguito all’approvazione delprogetto di realizzazione dell’impianto, l’ASI comunicava la sospensionedell’assegnazione in ragione della impugnazione dinanzi al Tar da parte delprecedente assegnatario della delibera di revoca dell’assegnazione in suofavore; che il [OSCURATO:PERSONA] convenuto proponeva di acquistare il lotto,accollandosi il rischio dell’esito del giudizio dinanzi al Tar; che l’ASIrichiedeva il rilascio di una polizza fideiussoria di lit. 60.000 per mq; che,in assenza di riscontro e stante l’occupazione del fondo da parte delconvenuto, l’ASI intimava al consorzio il rilascio del lotto; che il consorzionegava l’uso illecito affermando che l’immissione in possesso era avvenutain forza di scrittura privata intercorsa con il precedente assegnatario, sig.[OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, chiedendoNumero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/2026di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] con il quale aveva concluso unascrittura privata di cessione; inoltre eccepiva che il [OSCURATO:PERSONA] si erasottratto alla stipula della compravendita, configurando l’accordointercorso un preliminare e chiedeva, pertanto, emettersi sentenza ex art.2932 c.c. Si costituiva il terzo chiamato, chiedendo dichiararsi la nullità delcontratto stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] ma, al contempo,riconoscere l'indennità per l’utilizzo dallo stesso effettuato. Con sentenzan. 508/2014, il Tribunale di Gela accoglieva integralmente la domanda delConsorzio ASI, dichiarandolo proprietario esclusivo del lotto di terreno econdannando il [OSCURATO:PERSONA] all’immediato rilascio,rigettava le domande riconvenzionali del [OSCURATO:PERSONA],escludendo la sussistenza di un obbligo a contrarre in capo all’ASI einquadrando la corrispondenza intercorsa come mera fase procedimentaleamministrativa, non idonea a generare vincoli contrattuali di naturaprivatistica; dichiarava, altresì, la nullità della scrittura privata del27.6.2000 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], in quantoelusiva delle procedure di evidenza pubblica previste dalla L.R. Sicilia n.1/1984. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello che venivarigettato nel merito e accolto unicamente quanto alla rideterminazionedelle spese di lite, ridotte da € 20.000,00 a € 10.343,00, restando ilConsorzio Autotrasportatori soccombente sostanziale. La Corte territorialeconfermava la decisione di primo grado, ribadendo che: a) la controversiarientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di azione dirivendicazione e non di contestazione di poteri autoritativi; b) lo scambioepistolare tra le parti non integrava un contratto preliminare, atteso che ilConsorzio Autotrasportatori non aveva mai fornito prova di averadempiuto alle condizioni essenziali richieste dall'ASI con nota prot. 3486del 21.12.2001, quali la presentazione di una polizza fideiussoria e di unassegno a titolo di penale, conformemente alla disciplina pubblicistica dicui alla L.R.S. n. 1/1984; c) la mancata stipula del contratto definitivo era,Numero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/2026pertanto, imputabile esclusivamente all'inerzia e all'inadempimento delConsorzio Autotrasportatori.2. Propone ricorso per Cassazione il [OSCURATO:PERSONA] del Golfo;si costituisce, ai soli fini della partecipazione all’udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ASI.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, va rilevata l’omessa notifica del ricorso per Cassazione aIacono Emanuele, terzo chiamato nel giudizio di primo grado, e come talelitisconsorte processuale (già contumace nel giudizio di appello). Tuttavia,non deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio, in quanto ilpresente ricorso è destinato ad un rigetto: di conseguenza, va fattaapplicazione del principio per cui il rispetto della ragionevole durata delprocesso impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità delricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire conimmediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione delcontraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso nonrisulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluentesull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delcontraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione alprocesso in condizioni di parità (conformeSez. 3 n. 11825 del 05/05/2025, per la qualel'integrazione del contraddittorio si tradurrebbe in un aggravio di spese ein un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senzacomportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei dirittiprocessuali delle parti).Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la “memoria”dell’intimato [OSCURATO:PERSONA] ASI - costituito nel presente giudizio ai soli finidella partecipazione all'eventuale udienza, avuto riguardo al principio percui, nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c.,alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto nonNumero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/2026qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenzialiprevisti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza deltermine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanzacamerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta allacostituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensidegli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (cfr. Sez. 5 n. 17030 del 16/06/2021, cheha dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi si era costituitoai soli fini di partecipare all'udienza di discussione).1. Con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1326, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369,2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 156 II co.c.p.c.), art. 12 preleggi, artt. 3 e 23 della L. R. Sicilia n. 1/84, art. 111Cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. In particolare, la Corte diappello, nell’escludere la sussistenza dell’obbligo a contrarre in capo alConsorzio ASI, avrebbe malamente applicato i canoni ermeneutici delleindicate norme, attribuendo rilievo dirimente alla mancata consegna dellapolizza fideiussoria e dei due assegni, laddove la L.R. 1/84 nonprevederebbe detti requisiti e laddove, dallo scambio epistolare tra leparti, emergerebbe chiaramente che l’unica condizione per la stipula delcontratto era l'assunzione del rischio del contenzioso al Tar con lo [OSCURATO:PERSONA],che il [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a comunicare all’ASI. Erroneamente, laCorte territoriale avrebbe ritenuto non esaurita la fase amministrativa e laconseguenziale insorgenza dell’obbligo a stipulare in dipendenza dellamissiva del 21.12.2001 prot. 3486, dove si dichiarava che la propostapoteva essere accettata; ancora, vi sarebbe la violazione dell’art. 1366c.c., nell’interpretare lo scambio epistolare secondo buona fede, posto chela comunicazione dell’allora direttore generale (nota 11.11.2004 prot.2233) integrerebbe una arbitraria interruzione dei rapporti, laddove ilConsorzio aveva già comunicato il nominativo del notaio dinanzi al qualeprocedere alla stipula.Numero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/20262. Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 156II co. c.p.c.), art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. Inparticolare, la Corte di appello avrebbe erroneamente inteso la fattispecieallorché ha ritenuto che nessuna assegnazione si fosse perfezionata neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], laddove invece questi era inserito nellagraduatoria, attendendo unicamente la stipula del contratto (diconseguenza, rivelandosi del tutto illegittimo il rifiuto del direttoregenerale di concludere il contratto).I motivi, che per la evidente interdipendenza vanno esaminaticongiuntamente, sono infondati.Deve premettersi che la valutazione delle risultanze istruttorie rientranell’ambito dell’esclusivo, prudente apprezzamento del giudice del merito,in quanto tale insindacabile in sede di legittimità, salvo che ricorra il viziodi omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. Cionondimeno, l’omesso esame - come è stato di recente ribadito daCass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25305 del 16/09/2025 - deve avere peroggetto «un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico naturalistico» (Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), undato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Sez. U, Sentenza n.5745 del 23/03/2015). Esulano, dunque, dalla nozione di “fatto”, il cuiomesso esame possa integrare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,le argomentazioni o le deduzioni difensive (Sez. 2, Sentenza n. 14802 del14/06/2017), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze,ovvero il «vario insieme dei materiali di causa» (Sez. 2, Ordinanza n.27415 del 29/10/2018).Questa Corte, quale Giudice di legittimità, non può sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella operata dai giudici del merito, né puòrivalutare i fatti storici della causa, essendo limitato il suo sindacato allasola verifica della sussistenza di una motivazione idonea, non meramenteNumero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/2026apparente, perplessa o insanabilmente contraddittoria (cfr. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. 3, Sentenza n. 3267 del12/02/2008; da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 8872 del 03/04/2025; Sez.1, Ordinanza n. 6964 del 16/03/2025). Nel caso che occupa, le censureveicolate dal ricorrente mirano a contrapporre una propria valutazionedell’assetto probatorio, diversa da quella operata dalla Corte di merito,non conforme alle sue aspettative (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del20/10/2005), sollecitando a questa Corte di legittimità una rivalutazionedel detto corredo istruttorio, che sia alternativa a quella compiuta dalgiudice del merito - pur se a questi riservata, e in quanto tale nonsindacabile, nel suo intrinseco contenuto fattuale, in questa sede - facendoassurgere il giudizio di legittimità a giudizio di merito di terzo grado (in talsenso, ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024).La corrispondenza, cui parte ricorrente attribuisce la valenza di contrattopreliminare (per la sussistenza di uno scambio proposta – accettazione) edin relazione alla quale lamenta la non corretta applicazione dei canoni diermeneutica contrattuale nella sentenza impugnata, è stata congruamentevalutata dalla Corte di appello che, al riguardo, ha indicato - nellamotivazione - gli elementi che l’hanno condotta ad escludere laconfigurabilità in capo alla odierna ricorrente di un diritto alla stipula delcontratto definitivo e del corrispondente obbligo a contrarre in capo alConsorzio ASI. In particolare, la Corte di appello ha disatteso l’eccezionedi difetto di giurisdizione, pur evidenziando come l’iter procedimentalediretto all’assegnazione del lotto oggetto di causa in capo al ConsorzioAutotrasportatori del Golfo non fosse concluso; inoltre, confermando laqualificazione operata dal primo giudice della domanda proposta dalConsorzio ASI in termini di rivendicazione, ha escluso che lo scambioepistolare tra le parti potesse aver determinato l’insorgenza di un obbligoa contrarre in capo all’intimato, dal momento che l’appellante (odiernoricorrente) non aveva dato prova di aver ottemperato alla nota prot. 3486Numero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/2026del 21.12.2001, con la quale ai fini della propedeutica “assegnazionedefinitiva” si richiedeva la polizza fideiussoria di lire 60.000 x mq delladurata minima di mesi 36 dalla data di assegnazione, unitamente ad unassegno circolare di lire 5.000.000 quale penale in caso di rinuncia allastipula dell’atto (da portare in detrazione del prezzo di vendita) e ad altrodi lire 7.280.000 quale contributo dovuto per la superficie prevista nelprogetto da realizzare, concludendo nel senso che lo scambio epistolaredovesse piuttosto ricondursi all’interno dell’iter preliminare alprovvedimenti assegnazione, che non risulta essere stato emesso nonavendo ottemperato a quanto richiesto dal Regolamento che disciplina ilfunzionamento dell’Ente. A tale conclusione la Corte territoriale giungeapprezzando le emergenze del materiale probatorio offerto, del quale inquesta sede il ricorrente chiede la rivalutazione alla Corte, senza chepossa ravvisarsi il lamentato vizio di violazione della legge né sotto ilprofilo dell’errata applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale néquanto alla falsa applicazione della l. Regione Sicilia n. 1/1984, artt. 3 e23, quanto ai criteri di assegnazione e vendita dei terreni da parte deiConsorzi per le aree di sviluppo industriale.La Corte d’appello ha, invero, escluso la sussistenza dell’obbligo acontrarre sul presupposto che l’iter procedimentale che portava all’“assegnazione definitiva” non fosse completato a causa dellainottemperanza da parte dell’odierno ricorrente alle condizioni impostedall’art. 6 del Regolamento di gara, più volte richiamate nellacorrispondenza intercorsa con l’ASI, e tanto ha fatto sulla scorta di unavalutazione del materiale istruttorio offerto dalle parti che, in questa sedee per quanto si è detto, non è ripetibile. Il rilascio della polizza fideiussoriae la consegna di due assegni (uno quale penale per l’ipotesi di rifiuto astipulare l’atto di cessione e l’altro quale acconto sul prezzo di vendita)rappresentavano, a mente dell’art. 6 del Regolamento richiamato nellenote del [OSCURATO:PERSONA], condizioni per l’assegnazione definitiva del lotto,Numero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/2026ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge Regione Sicilia1/84 e come tali vincolanti per il [OSCURATO:PERSONA] odierno ricorrente ai finidell’insorgenza del diritto alla stipula dell’atto di cessione. Dalla lettura deltesto dell’art. 23 della L.R. Sicilia 1/84 si ricava altresì che quelle previstedall’art. 6 del Regolamento erano precondizioni rispetto alla stipuladell’atto di cessione, posto che la detta norma disciplina gli obblighidiscendenti dalla detta stipula ed il cui inadempimento legittima la revocadell’atto di cessione. Con la nota prot. 3486 del 21.12.2001 l’ASIrichiedeva la polizza fideiussoria unitamente ad un assegno circolare di lire5.000.000 quale penale in caso di rinuncia alla stipula dell’atto ed altro dilire 7.280.000 quale contributo dovuto per la superficie prevista nelprogetto da realizzare, il tutto ai fini dell’assegnazione definitiva: gravava,dunque, sull’odierno ricorrente l’onere di dimostrare di aver assolto alledette condizioni, in mancanza non potendosi configurare in capo all’ASIalcun obbligo a contrarre.Il primo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.Il secondo motivo è, altrettanto, da rigettare, in quanto la affermatainsussistenza dell’obbligo a contrarre in capo al [OSCURATO:PERSONA] ASI, posto chela mancata realizzazione delle indicate condizioni da parte dell’odiernoricorrente ha impedito l’assegnazione definitiva del lotto, priva di rilevanzail comportamento dell’allora Direttore Generale, cui il ConsorzioAutotrasportatori del Golfo attribuisce la responsabilità di averbruscamente interrotto le trattative contrattuali con una condottapalesemente contraria a buona fede, allorché richiede il rilascio del terrenolamentandone l’illecita occupazione da parte del ConsorzioAutotrasportatori.Il ricorso va in definitiva rigettato.Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 7716/2023Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 22467/2026Data pubblicazione 30/06/2026dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e delricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro Mocci