CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41138/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. M.G. Fodaroni , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 7/7/2020, pur riducen- dogli la pena, avendo escluso le circostanze aggravanti contestate, confermava l'affermazione di responsabilità operata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186 co. 7 cod. strada commesso in Palermo il 13/5/2015. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo/ il ricorrente lamenta violazione degli artt. 157, 159 cod. pen. e 83 d.l. 83/20/assumendo che, allorquando la Corte territoriale si è pronunciata, diversamente da quanto si legge in sentenza, era decorso il termine massimo di prescrizione. Ciò perché, diversamente da quanto indicato in sentenza, la prima udienza era stata fissata direttamente dopo il periodo di emergenza Covid che in ogni caso non potrebbe essere retroattiva. Evidenzia, in ogni caso, che il reato è prescritto oggi. Con un secondo motivo/ lamenta violazione degli artt. 62bis e 69 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, quanto al primo motivo, va rilevato come sia manifestamente infondata la tesi che fosse già maturata la prescrizione alla data del 7/7/2020, di pronuncia della sentenza impugnata. Ciò in quanto, a fronte di reato commesso il 13/5/2015, l'aggiunta di giorni 6/3/ per rinvio dell'udienza già fissata per il 10/3/2020, correlato alla sospensione covid, comportava lo spostamento, oltre la data della pronuncia di appello, del termine quinquennale massimo di sospensione (cfr. Sez. Un., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).Quanto poi alla questione di costituzionalità dell'art. 83 co. 4 D.L.83/2020, per violazione del principio di irretroattività della disposizione penale più sfavore- vole di cui all'art. 25 co. 2 Cost., proposta peraltro in termini abbastanza confusi e generici, va rilevato che corrispondente questione, rimessa alla Corte costituzio- nale, è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 140/2021, dopo essere stata dichiarata infondata con la sentenza n. 278/2000. L'illegittimità costituzionale è stata pronunciata con sentenza n. 140/2021 solo con riferimento alla diversa - e in questa sede non pertinente e non proposta - questione concernente l'art. 83 co. 9 D.L. 18/2000, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione "per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020", dunque, limitatamente al correlarsi della prescrizione alla fa- coltà demandata al capo dell'ufficio di rinviare e sospendere i processi per la mera pendenza di essi presso l'ufficio. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale -con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e che, pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità- ritenuto di confermare il giudizio di non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che l'odierno ricorrente ha tenuto un atteggiamento ostruzionistico che ha impedito l'effettuazione del test, che circolava alla guida di un'autovettura, non coperta da assicurazione, senza essere munito del titolo abilitativo. E che, peraltro, si tratta di soggetto avente plurimi precedenti penali per gravi reati (rapina, ricet- tazione, falso, invasione di edifici che manifestano la sua particolare tendenza a delinquere). Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 4. Né può porsi in questa sede la questione 5.di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rap- porto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Utir n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescri- zione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ri- corso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2021 I