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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:783
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0795_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 ottobre 2023 – Direccion000 e a. (causa C‑795/22) «Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute dopo la fine del rapporto di lavoro – Termine di prescrizione di un anno – Informazione adeguata del lavoratore» Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione di un anno a decorrere dalla fine del periodo annuale di riferimento – Mancanza di previa verifica della possibilità per il lavoratore di esercitare effettivamente tale diritto – Inammissibilità – Omesso avvio, da parte del lavoratore, di un procedimento avente l’effetto di interrompere il termine di prescrizione – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7) (v. punti 45, 47 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a ferie annuali retribuite acquisito da un lavoratore si prescrive allo scadere del termine di un anno a decorrere dalla fine del periodo annuale di riferimento cui il congedo è correlato, quando il lavoratore non sia stato effettivamente posto dal suo datore di lavoro nelle condizioni di esercitare tale diritto, incluso il caso in cui detto lavoratore abbia omesso di avviare, prima della cessazione del rapporto di lavoro, un procedimento che ha l’effetto di interrompere il termine di prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0795_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 ottobre 2023 – Direccion000 e a. (causa C‑795/22) «Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute dopo la fine del rapporto di lavoro – Termine di prescrizione di un anno – Informazione adeguata del lavoratore» Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione di un anno a decorrere dalla fine del periodo annuale di riferimento – Mancanza di previa verifica della possibilità per il lavoratore di esercitare effettivamente tale diritto – Inammissibilità – Omesso avvio, da parte del lavoratore, di un procedimento avente l’effetto di interrompere il termine di prescrizione – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7) (v. punti 45, 47 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a ferie annuali retribuite acquisito da un lavoratore si prescrive allo scadere del termine di un anno a decorrere dalla fine del periodo annuale di riferimento cui il congedo è correlato, quando il lavoratore non sia stato effettivamente posto dal suo datore di lavoro nelle condizioni di esercitare tale diritto, incluso il caso in cui detto lavoratore abbia omesso di avviare, prima della cessazione del rapporto di lavoro, un procedimento che ha l’effetto di interrompere il termine di prescrizione.
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