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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30550/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CIRO ANGELILL1S c/fe ha concluso chiedendo 0k., .

An.e.AAA/l/:9-, \j< n12 1.1.<9" 021 lAS\g/t-: u96 il difensore e, i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alle ipotesi di cui ai punti al) e seguenti del capo

1.1. - assorbito in essi il fatto sub b) - e al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo

1.2. lett. d), cod. pen., condannandoli alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate, con l'applicazione delle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attraverso un unico articolato motivo, deduce il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa.

Evidenzia che col ricorso in appello si era innanzitutto avanzata richiesta di declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto di rigettare la richiesta perché anche se decorsi oltre 16 anni dal fatto, ossia dal 2005, l'aumento della pena edittale è della metà per l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 219

I. f. contestata sia sotto il profilo della molteplicità dei fatti che del danno di rilevante entità.

In realtà, anche se l'originario capo di imputazione prevedeva la contestazione dell'aggravante del danno di rilevante entità, avendo la sentenza di primo grado ridotto di gran lunga i capi di imputazione per una serie di assoluzioni, deve concludersi che in conseguenza di ciò si sia ridotto anche il danno cagionato con conseguente ripercussione sulla sussistenza dell'aggravante in argomento e quindi sul calcolo del termine di prescrizione.

Ciò posto, passando al merito osserva che, nonostante fosse emerso che [OSCURATO:PERSONA] fosse una mera testa di legno, e di tanto avesse dato atto la corte territoriale, questa ha confermato la pronuncia di condanna senza approfondire l'aspetto conoscitivo e volitivo del dolo che nel caso del mero amministratore formale presuppone non solo la percezione di segnali di allarme circa i comportamenti illeciti posti in essere dal dominus ma anche che essi siano stati percepiti come tali.

Solo allorquando si verificano tali due condizioni si fuoriesce dalla mera colpa - omissiva - e si fa ingresso nella sfera del dolo, anche nella forma eventuale.

Alla stregua di tali parametri si sarebbe, in particolare, dovuto valutare l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ascritta anche al ricorrente.La corte territoriale è altresì incorsa in travisamento probatorio nel valutare i contenuti di alcune deposizioni, in particolare quella resa dal commercialista della società, [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. 4.1.Col primo motivo deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per la omessa o irregolare notificazione del decreto di citazione in appello dell'imputato per essere in esso indicato l'indirizzo di Montesilvano alla via Chiarini n. 42 come domicilio dichiarato laddove esso è solo il luogo di residenza dell'imputato (residenza che è peraltro stata cancellata d'ufficio per iniziativa dell'ex convivente).

Ad ogni modo, da quanto risulta in atti, il decreto di citazione non è stato mai in alcun modo notificato all'imputato nè personalmente né tanto meno a mezzo posta in Montesilvano alla via Chiarini n. 42.

In nessun caso, poi, sarebbe stato rispettato il termine di venti giorni ex art. 601 del codice di rito.

La corte territoriale ha ignorato tali eccezioni nonostante esse fossero state ritualmente sollevate con la memoria conclusiva depositata. 4.2.Col secondo motivo deduce il vizio argomentativo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, lamentando la mancata declaratoria di prescrizione dei reati.

Osserva al riguardo che la mera contestazione dell'aggravante speciale non vale a prolungare il termine dì prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza.

La corte territoriale ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione senza spiegare però in che modo (soprattutto in relazione al quantum del denaro distratto) si fosse concretizzata l'aggravante speciale di cui all'art. 219 I.f.

In ogni caso la corte di appello non ha tenuto conto del giudizio di bilanciamento che ha eliso l'aggravante in parola. 4.3.Col terzo motivo deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla confermata distrazione del patrimonio della società fallita.

Nello specifico la corte territoriale ha ritenuto di confermare quanto dichiarato dal Tribunale di Pescara in ordine alla distrazione della somma di euro 500.000 ma tale aspetto della motivazione risulta contraddittorio perché, come emerge dalle risultanze processuali, la [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata venduta al prezzo di 500.000 euro; come analiticamente ricostruito nell'atto di appello, essa è stata, invece, ceduta in favore della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 1.000,00.

La corte di appello ha affermato che il prezzo di euro 1.000,00 fosse irrisorio senza specificarne il motivo, laddove tale prezzo non era affatto un prezzo irrisorio in ragione del fatto che attraverso l'acquisto dell'azienda la [OSCURATO:PERSONA] acquisiva dalla CDC anche l'intero complesso di crediti e di debiti, ad esclusione di quelli non espressamente menzionati.

Né si potrebbe parlare, come invece fa la corte territoriale, di società interposte compiacenti dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] non è affatto una società compiacente atteso che non ha mai fatto parte delle società riconducibili alla famiglia Giansante.

La corte di merito non considera che il vero motivo dell'operazione, come indicato anche dal commercialista delle società, fu quello di mettere al riparo il patrimonio aziendale trasferito dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], tant'è che poi il punto vendita di Montesilvano veniva dato in fitto alla [OSCURATO:PERSONA] che così poteva continuare a svolgere la sua attività di vendita di carne all'ingrosso (mentre le altre attività di vendita al dettaglio delle carni e della vendita di prodotti ortofrutticoli rispettivamente passavano e rimanevano in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e si evitano così i rischi di esposizione della [OSCURATO:PERSONA] ad eventuali azioni esecutive mobiliari non essendo sue le attrezzature).

Tutto ciò che è stato fatto rientrava comunque in una strategia transitoria per fronteggiare la situazione indotta dal particolare periodo di contingenza creatosi (protrarsi degli effetti della mucca pazza che aveva fatto crollare le vendite). 4.4.Col quarto motivo deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione per non avere la corte di appello considerato che il ricorrente, come emerge da diverse risultanze probatorie, non ha avuto un ruolo gestorio e manageriale dell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ricoperto essenzialmente da [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dalla fidanzata [OSCURATO:PERSONA], sicchè è errata la sua qualificazione di amministratore di fatto recepita nella sentenza impugnata.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi quello di [OSCURATO:PERSONA]; il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando alle conclusioni rese dal P.G. osservando che l'eccezione, ignorata dalla corte territoriale, era stata validamente sollevata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili reiterando censure a cui la Corte di appello aveva già dato risposte precise ed esaustive; ciò nondimeno va rilevata l'illegalità delle pene accessorie, come quantificate. 1.1.Preliminarmente deve osservarsi, quanto al motivo sul termine di prescrizione comune ad entrambi i ricorsi, che esso non è ancora decorso, risultando contestata e ritenuta nelle sentenze di merito l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219 co.1 n. 1 L. fall., che ha, pacificamente, natura di circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale (Sez. 1, n. 34530 del 09/07/2015 Rv. 264297, Sez. 5, n. 17190 del 18/02/2009, dep. 22/04/2009 P.G. in proc.

Zaretti e altri, Rv. 243616; Sez. 3, n. 3613 del 22/10/1965, dep. 25/02/1966, Baldini, Rv. 100652); a ciò consegue che, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione è pari ad anni diciotto e mesi nove (anni quindici + 1/4) - dovendosi ai sensi dell'art. 157 cod. pen. tener conto dell'aumento massimo per la circostanza ad effetto speciale (fino alla metà della pena massima edittale di anni dieci prevista per la bancarotta fraudolenta) perché ai fini del calcolo del termine di prescrizione ai sensi del medesimo disposto normativo che lo disciplina non opera il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. (cfr. al riguardo, per tutte, Rv. 264297, sopra citata) - con la conseguenza che esso, decorrendo dalla data di dichiarazione del fallimento - dichiarato nel caso di specie con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 18.4.2007 e in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - non è ancora scaduto.

Né potrebbero assumere rilievo le tardive, e in ogni caso generiche, censure svolte, solo col ricorso in scrutinio, sulla sussistenza dell'aggravante in argomento, non risultando in appello articolato alcun rilievo al riguardo, e non potendo essere devoluto a questo Corte l'accertamento sulle circostanze di fatto che la verifica dell'aggravante del danno di rilevante gravità comporta (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651).

Ed invero, il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità non opera rispetto a determinate censure, tranne quando la violazione denunciata, ancorché afferente a censure deducibili in ogni stato e grado, richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello (Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, Rv. 280045; conforme Sez. 3, n. 2253 del 21/01/1972 Rv. 120734?01). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta adeguatamente con la ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito che in maniera conforme hanno puntualmente evidenziato che quello ricoperto dal ricorrente non è stato un ruolo di mero prestanome, avendo piuttosto egli affiancato il padre nella gestione societaria condividendola col genitore - assunto riscontrato dalle deposizioni testimoniali evidenziate dalla Corte tra le quali anche quella del commercialista delle società - sicchè l'impostazione seguita in ricorso, che fonda le doglianze sulla mera natura formale della carica rivestita dal ricorrente, non risulta centrata sul contenuto effettivo della pronuncia impugnata.

Nè d'altronde la circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti sarebbe stato poco più che ventenne e ciò nonostante avrebbe avuto la proprietà dei nove punti vendita facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA], oggetto delle cessioni incriminate, potrebbe assumere rilievo decisivo, disarticolante ai fini che occupano, e ciò al di là del fatto che egli essendo nato nel 1977 aveva in realtà quasi trent'anni all'epoca degli atti di cessione dei punti vendita e relativi affitti intervenuti nel 2005; atti negoziali che sono oggetto di incriminazione perché avvenuti, nel medesimo giorno, in favore di altre società riconducibili sempre alla famiglia Giansante, e ai danni della [OSCURATO:PERSONA], che veniva privata di tutte le sue attività per soli euro 1.000,00 (laddove i medesimi beni saranno poi ceduti ad altra società al prezzo di euro 500.000,00) e della [OSCURATO:PERSONA], anch'essa dichiarata fallita, su cui era confluito e di fatto rimasto il debito per il pagamento del Tfr.

La corte territoriale ha invero congruamente precisato, quanto al ruolo del ricorrente, che egli è stato già a partire dal 1996 socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla sua dichiarazione di fallimento (2007) e per quanto attiene alla [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 2003, lo stesso aveva svolto il ruolo di preposto assumendo funzioni operative gestorie della società; e, quanto alla cessione dei punti vendita della s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], ai quali evidentemente il ricorrente prese parte diretta nella rivestita qualità di socio accomandatario, ha altresì evidenziato, la corte di appello, come a fronte di tale atto intervenuto al prezzo vile di euro 1.000 la società era rimasta anche gravata dagli elevati debiti facenti capo a Equitalia e Inps che ne avevano comportato il fallimento.

Sicchè in definitiva tutte le operazioni di cessione ed affitto dei supermercati risultavano finalizzate alla riscossione del reale prezzo delle aziende (500.000 €) da parte della [OSCURATO:PERSONA] in danno della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. destinata al fallimento.

Su tali basi, il giudice di merito ha ritenuto infine adeguato il trattamento sanzionatorio riservato anche al ricorrente, qui genericamente contestato. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso aspecifico e, a tratti manifestamente infondato.

3.1. Il primo motivo è del tutto destituito di fondamento.

Ed invero, a ben vedere, il ricorrente non lamenta l'omessa notificazione del decreto di citazione in appello ma unicamente che in tale decreto si sia erroneamente indicato come domicilio dichiarato quello di Montesilvano alla via Chiarini n. 42 in luogo di quello corretto di Sant'Angelo, via

V. Cilli n. 19, e che in ogni caso in Montesilvano non risulta notificata la citazione in giudizio; ebbene, appare evidente che una siffatta eccezione, che lamenta, in buona sostanza, la mancata notificazione del decreto in luogo ove in realtà esso non andava notificato, risultando il domicilio dichiarato - ove quindi andava notificato l'atto - coincidente con altra località, è del tutto inconferente ai fini prospettati, limitandosi essa ad evidenziare un errore contenuto nel decreto di citazione a cui, secondo quanto segnala lo stesso ricorrente, non ha poi fatto seguito la effettiva notificazione nel luogo erroneamente indicato.

Il ricorrente lamenta unicamente che il decreto non sia stato notificato nel luogo da lui stesso definito errato né all'imputato personalmente, laddove la notificazione del decreto di citazione in appello non deve essere recapitata necessariamente nelle mani dell'imputato.

Ritiene quindi il Collegio che una siffatta formulazione dell'eccezione sia del tutto generica e non conducente, non mettendo essa stessa in discussione la notificazione dell'atto, tant'è che poi - sulla base di tale premessa - lamenta piuttosto il mancato rispetto del termine di venti giorni intercorrente tra la citazione e la comparizione, presupponendo appunto l'intervenuta citazione; tale ultima eccezione però non può trovare ingresso in questa sede perché non formulata in appello, non essendo assoluta la nullità derivante dal mancato rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 601, comma 3, del codice di rito (secondo l'indirizzo prevalente di questa Corte trattasi di nullità a regime intermedio, cfr. per tutte, Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, Rv. 282220 che ha affermato che in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello; mentre per quello minoritario è una nullità relativa).

3.2. Quanto al secondo motivo, sulla prescrizione, non possono che valere le considerazioni già svolte in premessa.

3.3. Anche in relazione al terzo motivo devono richiamarsi gli argomenti svolti, al punto 2 che precede, con riferimento alle questioni analoghe proposte dall'altro ricorrente.

Occorre solo precisare che il motivo nella parte in cui assume che il prezzo di cessione di euro 1.000,00 non è irrisorio in ragione del fatto che attraverso l'acquisto dell'azienda la [OSCURATO:PERSONA] acquisiva dalla CDC anche l'intero complesso di crediti e di debiti è generico, facendo esso stesso riferimento ad un'assunzione di debiti con esclusione di quelli non espressamente menzionati - senza peraltro indicarli - laddove i giudici di merito avevano, tra l'altro, già chiarito che la s.a.s. era in ogni caso rimasta gravata dagli elevati debiti facenti capo a Equitalia e Inps che ne avevano comportato il fallimento.

Né potrebbe assumere rilievo il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non appartenesse al gruppo di società facenti capo alla famiglia Giansante dal momento che la ricostruzione recepita nelle pronunce di merito tende ad evidenziare proprio come le cessioni antecedenti fossero finalizzate a quella finale intervenuta in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] per il corrispettivo di euro 500.000,00.

Né, tanto meno, potrebbero assumere valore scriminante o giustificativo le indicate ragioni di opportunità che avrebbero indotto gli imputati a realizzare l'operazione incriminata.

Sicchè il motivo in parte qua è anche manifestamente infondato.

3.4. Il quarto motivo è aspecifico, alla luce delle plurime circostanze di fatto evidenziate dalle conformi pronunce di merito in relazione alla posizione del ricorrente, indicato quale dominus indiscusso delle diverse società che si sono interfacciate nell'ambito della complessiva vicenda, e in un caso, come amministratore anche formale di una di esse (cfr., in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in cui, sulla base delle testimonianze acquisite, tra le quali anche quella dello stesso commercialista delle società del gruppo Giansante si è ricostruito il ruolo del ricorrente, oltre che quello del figlio, evidenziando proprio come essi avessero agito in simbiosi e come le rispettive strategie difensive tentassero, ora, invece di scaricare la responsabilità dei fatti l'una sull'altro).

4. Rimane il profilo delle pene accessorie applicate per la durata di anni dieci - di cui al secondo motivo del ricorso - che, com'è noto, è stato affrontato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate possano rientrare o meno nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale, di talchè s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.

Sorge allora la necessità di indicare al giudice del rinvio il criterio cui attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria non più fissa (dieci anni), ma indicata solo nel massimo ("fino a dieci anni").

Soccorre al riguardo la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite del 28.2.2019, n. 28910 (Rv. 276286), a cui è stata rimessa la questione in ordine all'individuazione del criterio di commisurazione di tali pene accessorie, (se quello di cui all'art. 37 cod. pen. secondo cui la pena accessoria va commisurata alla pena principale o se, in applicazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatori, quello di cui art. 133 cod. pen.), che si è espressa condividendo il criterio improntato alla discrezionalità valutativa del giudice che consente una maggiore personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma della legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.

Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità degli imputati, quantificazione della pena principale.

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CIRO ANGELILL1S c/fe ha concluso chiedendo 0k., . An.e.AAA/l/:9-, \j< n12 1.1.<9" 021 lAS\g/t-: u96 il difensore e, i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alle ipotesi di cui ai punti al) e seguenti del capo 1.1. - assorbito in essi il fatto sub b) - e al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.2. lett. d), cod. pen., condannandoli alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate, con l'applicazione delle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attraverso un unico articolato motivo, deduce il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. Evidenzia che col ricorso in appello si era innanzitutto avanzata richiesta di declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto di rigettare la richiesta perché anche se decorsi oltre 16 anni dal fatto, ossia dal 2005, l'aumento della pena edittale è della metà per l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 219 I. f. contestata sia sotto il profilo della molteplicità dei fatti che del danno di rilevante entità. In realtà, anche se l'originario capo di imputazione prevedeva la contestazione dell'aggravante del danno di rilevante entità, avendo la sentenza di primo grado ridotto di gran lunga i capi di imputazione per una serie di assoluzioni, deve concludersi che in conseguenza di ciò si sia ridotto anche il danno cagionato con conseguente ripercussione sulla sussistenza dell'aggravante in argomento e quindi sul calcolo del termine di prescrizione. Ciò posto, passando al merito osserva che, nonostante fosse emerso che [OSCURATO:PERSONA] fosse una mera testa di legno, e di tanto avesse dato atto la corte territoriale, questa ha confermato la pronuncia di condanna senza approfondire l'aspetto conoscitivo e volitivo del dolo che nel caso del mero amministratore formale presuppone non solo la percezione di segnali di allarme circa i comportamenti illeciti posti in essere dal dominus ma anche che essi siano stati percepiti come tali. Solo allorquando si verificano tali due condizioni si fuoriesce dalla mera colpa - omissiva - e si fa ingresso nella sfera del dolo, anche nella forma eventuale. Alla stregua di tali parametri si sarebbe, in particolare, dovuto valutare l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ascritta anche al ricorrente.La corte territoriale è altresì incorsa in travisamento probatorio nel valutare i contenuti di alcune deposizioni, in particolare quella resa dal commercialista della società, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. 4.1.Col primo motivo deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per la omessa o irregolare notificazione del decreto di citazione in appello dell'imputato per essere in esso indicato l'indirizzo di Montesilvano alla via Chiarini n. 42 come domicilio dichiarato laddove esso è solo il luogo di residenza dell'imputato (residenza che è peraltro stata cancellata d'ufficio per iniziativa dell'ex convivente). Ad ogni modo, da quanto risulta in atti, il decreto di citazione non è stato mai in alcun modo notificato all'imputato nè personalmente né tanto meno a mezzo posta in Montesilvano alla via Chiarini n. 42. In nessun caso, poi, sarebbe stato rispettato il termine di venti giorni ex art. 601 del codice di rito. La corte territoriale ha ignorato tali eccezioni nonostante esse fossero state ritualmente sollevate con la memoria conclusiva depositata. 4.2.Col secondo motivo deduce il vizio argomentativo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, lamentando la mancata declaratoria di prescrizione dei reati. Osserva al riguardo che la mera contestazione dell'aggravante speciale non vale a prolungare il termine dì prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza. La corte territoriale ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione senza spiegare però in che modo (soprattutto in relazione al quantum del denaro distratto) si fosse concretizzata l'aggravante speciale di cui all'art. 219 I.f. In ogni caso la corte di appello non ha tenuto conto del giudizio di bilanciamento che ha eliso l'aggravante in parola. 4.3.Col terzo motivo deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla confermata distrazione del patrimonio della società fallita. Nello specifico la corte territoriale ha ritenuto di confermare quanto dichiarato dal Tribunale di Pescara in ordine alla distrazione della somma di euro 500.000 ma tale aspetto della motivazione risulta contraddittorio perché, come emerge dalle risultanze processuali, la [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata venduta al prezzo di 500.000 euro; come analiticamente ricostruito nell'atto di appello, essa è stata, invece, ceduta in favore della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 1.000,00. La corte di appello ha affermato che il prezzo di euro 1.000,00 fosse irrisorio senza specificarne il motivo, laddove tale prezzo non era affatto un prezzo irrisorio in ragione del fatto che attraverso l'acquisto dell'azienda la [OSCURATO:PERSONA] acquisiva dalla CDC anche l'intero complesso di crediti e di debiti, ad esclusione di quelli non espressamente menzionati. Né si potrebbe parlare, come invece fa la corte territoriale, di società interposte compiacenti dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] non è affatto una società compiacente atteso che non ha mai fatto parte delle società riconducibili alla famiglia Giansante. La corte di merito non considera che il vero motivo dell'operazione, come indicato anche dal commercialista delle società, fu quello di mettere al riparo il patrimonio aziendale trasferito dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], tant'è che poi il punto vendita di Montesilvano veniva dato in fitto alla [OSCURATO:PERSONA] che così poteva continuare a svolgere la sua attività di vendita di carne all'ingrosso (mentre le altre attività di vendita al dettaglio delle carni e della vendita di prodotti ortofrutticoli rispettivamente passavano e rimanevano in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e si evitano così i rischi di esposizione della [OSCURATO:PERSONA] ad eventuali azioni esecutive mobiliari non essendo sue le attrezzature). Tutto ciò che è stato fatto rientrava comunque in una strategia transitoria per fronteggiare la situazione indotta dal particolare periodo di contingenza creatosi (protrarsi degli effetti della mucca pazza che aveva fatto crollare le vendite). 4.4.Col quarto motivo deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione per non avere la corte di appello considerato che il ricorrente, come emerge da diverse risultanze probatorie, non ha avuto un ruolo gestorio e manageriale dell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ricoperto essenzialmente da [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dalla fidanzata [OSCURATO:PERSONA], sicchè è errata la sua qualificazione di amministratore di fatto recepita nella sentenza impugnata. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi quello di [OSCURATO:PERSONA]; il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando alle conclusioni rese dal P.G. osservando che l'eccezione, ignorata dalla corte territoriale, era stata validamente sollevata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili reiterando censure a cui la Corte di appello aveva già dato risposte precise ed esaustive; ciò nondimeno va rilevata l'illegalità delle pene accessorie, come quantificate. 1.1.Preliminarmente deve osservarsi, quanto al motivo sul termine di prescrizione comune ad entrambi i ricorsi, che esso non è ancora decorso, risultando contestata e ritenuta nelle sentenze di merito l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219 co.1 n. 1 L. fall., che ha, pacificamente, natura di circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale (Sez. 1, n. 34530 del 09/07/2015 Rv. 264297, Sez. 5, n. 17190 del 18/02/2009, dep. 22/04/2009 P.G. in proc. Zaretti e altri, Rv. 243616; Sez. 3, n. 3613 del 22/10/1965, dep. 25/02/1966, Baldini, Rv. 100652); a ciò consegue che, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione è pari ad anni diciotto e mesi nove (anni quindici + 1/4) - dovendosi ai sensi dell'art. 157 cod. pen. tener conto dell'aumento massimo per la circostanza ad effetto speciale (fino alla metà della pena massima edittale di anni dieci prevista per la bancarotta fraudolenta) perché ai fini del calcolo del termine di prescrizione ai sensi del medesimo disposto normativo che lo disciplina non opera il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. (cfr. al riguardo, per tutte, Rv. 264297, sopra citata) - con la conseguenza che esso, decorrendo dalla data di dichiarazione del fallimento - dichiarato nel caso di specie con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 18.4.2007 e in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - non è ancora scaduto. Né potrebbero assumere rilievo le tardive, e in ogni caso generiche, censure svolte, solo col ricorso in scrutinio, sulla sussistenza dell'aggravante in argomento, non risultando in appello articolato alcun rilievo al riguardo, e non potendo essere devoluto a questo Corte l'accertamento sulle circostanze di fatto che la verifica dell'aggravante del danno di rilevante gravità comporta (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651). Ed invero, il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità non opera rispetto a determinate censure, tranne quando la violazione denunciata, ancorché afferente a censure deducibili in ogni stato e grado, richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello (Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, Rv. 280045; conforme Sez. 3, n. 2253 del 21/01/1972 Rv. 120734?01). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta adeguatamente con la ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito che in maniera conforme hanno puntualmente evidenziato che quello ricoperto dal ricorrente non è stato un ruolo di mero prestanome, avendo piuttosto egli affiancato il padre nella gestione societaria condividendola col genitore - assunto riscontrato dalle deposizioni testimoniali evidenziate dalla Corte tra le quali anche quella del commercialista delle società - sicchè l'impostazione seguita in ricorso, che fonda le doglianze sulla mera natura formale della carica rivestita dal ricorrente, non risulta centrata sul contenuto effettivo della pronuncia impugnata. Nè d'altronde la circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti sarebbe stato poco più che ventenne e ciò nonostante avrebbe avuto la proprietà dei nove punti vendita facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA], oggetto delle cessioni incriminate, potrebbe assumere rilievo decisivo, disarticolante ai fini che occupano, e ciò al di là del fatto che egli essendo nato nel 1977 aveva in realtà quasi trent'anni all'epoca degli atti di cessione dei punti vendita e relativi affitti intervenuti nel 2005; atti negoziali che sono oggetto di incriminazione perché avvenuti, nel medesimo giorno, in favore di altre società riconducibili sempre alla famiglia Giansante, e ai danni della [OSCURATO:PERSONA], che veniva privata di tutte le sue attività per soli euro 1.000,00 (laddove i medesimi beni saranno poi ceduti ad altra società al prezzo di euro 500.000,00) e della [OSCURATO:PERSONA], anch'essa dichiarata fallita, su cui era confluito e di fatto rimasto il debito per il pagamento del Tfr. La corte territoriale ha invero congruamente precisato, quanto al ruolo del ricorrente, che egli è stato già a partire dal 1996 socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla sua dichiarazione di fallimento (2007) e per quanto attiene alla [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 2003, lo stesso aveva svolto il ruolo di preposto assumendo funzioni operative gestorie della società; e, quanto alla cessione dei punti vendita della s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], ai quali evidentemente il ricorrente prese parte diretta nella rivestita qualità di socio accomandatario, ha altresì evidenziato, la corte di appello, come a fronte di tale atto intervenuto al prezzo vile di euro 1.000 la società era rimasta anche gravata dagli elevati debiti facenti capo a Equitalia e Inps che ne avevano comportato il fallimento. Sicchè in definitiva tutte le operazioni di cessione ed affitto dei supermercati risultavano finalizzate alla riscossione del reale prezzo delle aziende (500.000 €) da parte della [OSCURATO:PERSONA] in danno della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. destinata al fallimento. Su tali basi, il giudice di merito ha ritenuto infine adeguato il trattamento sanzionatorio riservato anche al ricorrente, qui genericamente contestato. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso aspecifico e, a tratti manifestamente infondato. 3.1. Il primo motivo è del tutto destituito di fondamento. Ed invero, a ben vedere, il ricorrente non lamenta l'omessa notificazione del decreto di citazione in appello ma unicamente che in tale decreto si sia erroneamente indicato come domicilio dichiarato quello di Montesilvano alla via Chiarini n. 42 in luogo di quello corretto di Sant'Angelo, via V. Cilli n. 19, e che in ogni caso in Montesilvano non risulta notificata la citazione in giudizio; ebbene, appare evidente che una siffatta eccezione, che lamenta, in buona sostanza, la mancata notificazione del decreto in luogo ove in realtà esso non andava notificato, risultando il domicilio dichiarato - ove quindi andava notificato l'atto - coincidente con altra località, è del tutto inconferente ai fini prospettati, limitandosi essa ad evidenziare un errore contenuto nel decreto di citazione a cui, secondo quanto segnala lo stesso ricorrente, non ha poi fatto seguito la effettiva notificazione nel luogo erroneamente indicato. Il ricorrente lamenta unicamente che il decreto non sia stato notificato nel luogo da lui stesso definito errato né all'imputato personalmente, laddove la notificazione del decreto di citazione in appello non deve essere recapitata necessariamente nelle mani dell'imputato. Ritiene quindi il Collegio che una siffatta formulazione dell'eccezione sia del tutto generica e non conducente, non mettendo essa stessa in discussione la notificazione dell'atto, tant'è che poi - sulla base di tale premessa - lamenta piuttosto il mancato rispetto del termine di venti giorni intercorrente tra la citazione e la comparizione, presupponendo appunto l'intervenuta citazione; tale ultima eccezione però non può trovare ingresso in questa sede perché non formulata in appello, non essendo assoluta la nullità derivante dal mancato rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 601, comma 3, del codice di rito (secondo l'indirizzo prevalente di questa Corte trattasi di nullità a regime intermedio, cfr. per tutte, Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, Rv. 282220 che ha affermato che in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello; mentre per quello minoritario è una nullità relativa). 3.2. Quanto al secondo motivo, sulla prescrizione, non possono che valere le considerazioni già svolte in premessa. 3.3. Anche in relazione al terzo motivo devono richiamarsi gli argomenti svolti, al punto 2 che precede, con riferimento alle questioni analoghe proposte dall'altro ricorrente. Occorre solo precisare che il motivo nella parte in cui assume che il prezzo di cessione di euro 1.000,00 non è irrisorio in ragione del fatto che attraverso l'acquisto dell'azienda la [OSCURATO:PERSONA] acquisiva dalla CDC anche l'intero complesso di crediti e di debiti è generico, facendo esso stesso riferimento ad un'assunzione di debiti con esclusione di quelli non espressamente menzionati - senza peraltro indicarli - laddove i giudici di merito avevano, tra l'altro, già chiarito che la s.a.s. era in ogni caso rimasta gravata dagli elevati debiti facenti capo a Equitalia e Inps che ne avevano comportato il fallimento. Né potrebbe assumere rilievo il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non appartenesse al gruppo di società facenti capo alla famiglia Giansante dal momento che la ricostruzione recepita nelle pronunce di merito tende ad evidenziare proprio come le cessioni antecedenti fossero finalizzate a quella finale intervenuta in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] per il corrispettivo di euro 500.000,00. Né, tanto meno, potrebbero assumere valore scriminante o giustificativo le indicate ragioni di opportunità che avrebbero indotto gli imputati a realizzare l'operazione incriminata. Sicchè il motivo in parte qua è anche manifestamente infondato. 3.4. Il quarto motivo è aspecifico, alla luce delle plurime circostanze di fatto evidenziate dalle conformi pronunce di merito in relazione alla posizione del ricorrente, indicato quale dominus indiscusso delle diverse società che si sono interfacciate nell'ambito della complessiva vicenda, e in un caso, come amministratore anche formale di una di esse (cfr., in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in cui, sulla base delle testimonianze acquisite, tra le quali anche quella dello stesso commercialista delle società del gruppo Giansante si è ricostruito il ruolo del ricorrente, oltre che quello del figlio, evidenziando proprio come essi avessero agito in simbiosi e come le rispettive strategie difensive tentassero, ora, invece di scaricare la responsabilità dei fatti l'una sull'altro). 4. Rimane il profilo delle pene accessorie applicate per la durata di anni dieci - di cui al secondo motivo del ricorso - che, com'è noto, è stato affrontato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate possano rientrare o meno nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale, di talchè s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua. Sorge allora la necessità di indicare al giudice del rinvio il criterio cui attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria non più fissa (dieci anni), ma indicata solo nel massimo ("fino a dieci anni"). Soccorre al riguardo la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite del 28.2.2019, n. 28910 (Rv. 276286), a cui è stata rimessa la questione in ordine all'individuazione del criterio di commisurazione di tali pene accessorie, (se quello di cui all'art. 37 cod. pen. secondo cui la pena accessoria va commisurata alla pena principale o se, in applicazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatori, quello di cui art. 133 cod. pen.), che si è espressa condividendo il criterio improntato alla discrezionalità valutativa del giudice che consente una maggiore personalizzazione del trattamento sanzionatorio. 5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma della legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità degli imputati, quantificazione della pena principale. P.Q.M. Annulla
Sentenza Cassazione n. 30550/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris