CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 19461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. //f [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia in carcere, applicata per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 629 cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, laddove ha escluso la rilevanza, quale elemento di novità tale da comportare una rivalutazione del quadro cautelare, del tempo trascorso in stato di detenzione non appare in linea con la giurisprudenza di legittimità, in particolare con Sez. 6, n. 39924 del 2015, la cui motivazione viene riportata nel ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca e sostituzione della misura, impone la costante verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello status libertatis, a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonché per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017 - dep. 27/07/2017, Sciacovelli, Rv. 270795). 5. Si rammenta, inoltre, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, dep. 23/04/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, dep. 03/11/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, dep. 21/12/2011, Pantano, Rv. 252050). Di conseguenza, il mero decorso del tempo, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, non è elemento di per sé solo rilevante ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, perché la valenza di tale fattore si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (da ultimo, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, dep. 07/05/2020, Casalini, Rv. 278866). Risulta infatti impossibile conferire, al mero decorso del tempo in regime inframurario, connotazioni autonomamente ed univocamente apprezzabili in chiave prognostica, salvo che - ovviamente - tale decorso non sia accompagnato dall'insorgenza di situazioni concretamente idonee a segnalare l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari il venir meno delle esigenze (cfr. Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780). 6. Nel caso in esame, oltre al mero decorso del tempo, il ricorrente non ha indicato alcun fatto sopravvenuto che consenta di superare la presunzione iuris tamtum di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione la quale dispiega i suoi effetti non solo nel momento applicativo della misura cautelare, ma durante tutto il procedimento, fino a quando, appunto, siano dedotti elementi concreti in grado di superarla, ciò che, nella specie, non è dato ravvisare. 7. Inconferente è il richiamo a Sez. 6, n. 39924 del 2015 (non massimata), la quale si riferisce alla diversa ipotesi in cui la misura applicata (sin dall'inizio, o a seguito di sostituzione) sia quella degli arresti domiciliari (e non, come nel caso in esame, della custodia in carcere), situazione in cui, secondo un orientamento, entro certi limiti, può assumere rilevanza il "fattore tempo" ai fini della valutazione del quadro cautelare. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3 [OSCURATO:PERSONA] alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 27/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]