CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di CUNEOlato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'appello trasmesso per competenza dalla Corte di Appello di Torino a Codesta Corte, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all' art. 659 cod. pen., è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5000 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente