CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 05501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, parzialmente riformando la pronuncia emessa il 13 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza per avere concesso il beneficio della non menzione, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Rilevato che il ricorso è costituito da un unico motivo (vizio di motivazione), con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere e