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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08007/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 2702/17 depositata il 15 giugno 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente per l’anno d’imposta 2008 deduceva dal reddito dichiarato le spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2007 e da ripartirsi in tre annualità, documentate da bolle, fatture e bonifici.

L’Ufficio, in sede di controllo automatico, disconosceva la deduzione per mancato invio della comunicazione all’ENEA.

In entrambi gradi di merito il contribuente risultava soccombente, e pertanto lo stesso propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorsoe da ultimo ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 4 d.m. 19 febbraio 2007 e 1, commi 344 e 349 l. 27 dicembre 2006, n. 296, assumendo che né le norme di legge prevedevano la natura decadenziale del termine di 90 giorni, individuato peraltro solo dal decreto ministeriale, né che la mancata ottemperanza dell’invio condizionasse la spettanza del beneficio.

2. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente.

3. Principiando dal motivo condizionante la validità del provvedimento impugnato, lo stesso si palesa fondato.

3.1. La motivazione non è infatti idonea nella specie a soddisfare il c.d.

“minimo costituzionale”, tale cioè da rendere ragione dell’iter logico seguito dal giudice, perché si limita a riportare le ragioni espresse dall’Ufficio che puramente e semplicemente, ma appunto senza alcuna parvenza di motivazione, la CTR ritiene “corrette”, avallando così un recupero che peraltro, nel merito, non trova alcun riscontro nell’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. da ultimo Cass. 7657/24).

4. L’accoglimento del motivo in esame determina l’assorbimento dell’altro, la cassazione della sentenza ed il rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 2702/17 depositata il 15 giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente per l’anno d’imposta 2008 deduceva dal reddito dichiarato le spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2007 e da ripartirsi in tre annualità, documentate da bolle, fatture e bonifici. L’Ufficio, in sede di controllo automatico, disconosceva la deduzione per mancato invio della comunicazione all’ENEA. In entrambi gradi di merito il contribuente risultava soccombente, e pertanto lo stesso propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorsoe da ultimo ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 4 d.m. 19 febbraio 2007 e 1, commi 344 e 349 l. 27 dicembre 2006, n. 296, assumendo che né le norme di legge prevedevano la natura decadenziale del termine di 90 giorni, individuato peraltro solo dal decreto ministeriale, né che la mancata ottemperanza dell’invio condizionasse la spettanza del beneficio. 2. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente. 3. Principiando dal motivo condizionante la validità del provvedimento impugnato, lo stesso si palesa fondato. 3.1. La motivazione non è infatti idonea nella specie a soddisfare il c.d. “minimo costituzionale”, tale cioè da rendere ragione dell’iter logico seguito dal giudice, perché si limita a riportare le ragioni espresse dall’Ufficio che puramente e semplicemente, ma appunto senza alcuna parvenza di motivazione, la CTR ritiene “corrette”, avallando così un recupero che peraltro, nel merito, non trova alcun riscontro nell’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. da ultimo Cass. 7657/24). 4. L’accoglimento del motivo in esame determina l’assorbimento dell’altro, la cassazione della sentenza ed il rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudi
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