CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07438/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OR DINANZAsul ricorso n. 5465-2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Modena,difesa in proprio da sé medesima ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale comeda indirizzo PEC iscritto nel ReGIndE monica.rustichelli@ordineavvmodena.it- ricorrente -contrononché del socio accomandatario [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),ambedue correnti in Concordia sulla Secchia (Mo) via Provinciale perMirandola n. 24, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso il decreto reso inter partes ed emesso dal Tribunale di Modena, indata 22 dicembre 2021;Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Modena - decidendosull’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] promossa da [OSCURATO:PERSONA] - ha rigettato la propostaimpugnazione, confermando il provvedimento del g.d.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato aveva infatti ammesso al passivo parzialmente il creditoprofessionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pretese connesse alladomanda concordataria, per l’importo di € 50.000,00.3. Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha osservato e rilevatoche: (i) in relazione al profilo della eccepita nullità della clausoladeterminativa del compenso e sulla questione della revocabilità della relativapattuizione, le clausole pattuite per la determinazione del compenso eranocontrarie al disposto dell’art. 2233, comma 2, c.c., posto che, nel caso dispecie, il parametro dell’adeguatezza non era stato rispettato in ragione delfatto che la somma pattuita con riguardo ad un’attività semplice, come quelladi predisporre un ricorso c.d. “in bianco”, era stata determinata in euro40.000 che - considerata la circostanza che il medesimo importo era statoprevisto anche per il Dott. [OSCURATO:PERSONA] - corrispondeva ad un compensocomplessivo pari ad euro 80.000; (ii) era inoltre evidente non solo lasproporzione, ma anche la natura a forfait della clausola di determinazionedel compenso; (iii) era dunque chiaro come il compenso non fosse in alcunmodo parametrato alle prestazioni poste in essere, precedenti o successive,e tantomeno all’importanza dell’opera; (iv) la stessa considerazione dovevaessere ripetuta per la pattuizione di “Euro 260.000,00” per il deposito delricorso di concordato definitivo, da corrispondersi successivamente allapresentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di cui all’art 161L.F”; (v) anche in tal caso, sebbene non potesse dubitarsi della maggiorecomplessità della prestazione ivi contemplata, la stessa non era in alcun modocorrelata all’esito o agli eventuali sviluppi successivi alla fase di ammissione,essendo il relativo compenso stato determinato in maniera fissa; (vi) dovevaNumero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026considerarsi nulla anche l’ulteriore previsione contrattuale in base alla qualel’importo per l’attività di assistenza nella ricerca di potenziali acquirentisarebbe stato “da corrispondersi a prescindere dall’esito positivo delle attivitàprestate in unica soluzione entro e non oltre il mese di gennaio 2018”; (vii)le predette clausole, pertanto, non solo contrastavano con il principio diimprescindibile correlazione fra prestazione e corrispettivo, ma “dissonavano”con la “causa concreta” che ispirava l’intera pattuizione negoziale; (viii) adabundantiam, doveva ritenersi fondata altresì l’eccezione revocatoriafallimentare ex art. 67, comma 2, L.F. formulata dalla curatela, posto che,nella fattispecie in esame, era stata pacifica la stipulazione del contratto diprestazione d’opera da cui traeva origine la pretesa creditoria nel semestreanteriore alla dichiarazione di fallimento come anche la scientia decotionis (inre ipsa, nell’oggetto dell’incarico ed espressamente ammessa dallo stessoopponente); (ix) poteva dunque essere incidentalmente accertata - con effettilimitati al giudizio di accertamento del passivo - la revocabilità del contrattodi conferimento di incarico professionale, con conseguente inefficacia deltitolo su cui si fondava il credito nei confronti della massa dei creditori; (x) inordine alla natura dell’incarico, non potevano sorgere dubbi sulla unitarietàdella prestazione posta in essere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], inquanto era priva di pregio la tesi della distinzione tra l’attività di assistenza,rappresentanza, consulenza e difesa per la predisposizione della domanda diconcordato preventivo e quella di assistenza e consulenza nell’attività diricerca, redazione contratti, trattative con potenziali investitori e acquirenti,ciò altresì in ragione della dirimente argomentazione che il piano era basatosulla cessione o l’affitto dell’azienda; (xi) le due prestazioni non potevanopertanto che essere coessenziali, in quanto - in assenza di soggettipotenzialmente interessati all’affitto o all’acquisto - il piano non avrebbepotuto essere presentato, con la conseguenza che, alla luce di ciò, le ulterioridi una “autonoma rilevanza” rispetto all’attività giudiziale (art. 20, d.m. n.55/2014); (xii) al fine, poi, di quantificare il compenso, dovendosi prescinderedal contratto di conferimento incarico professionale per le ragioni sopraesposte, non si potevano che prendere a riferimento i parametri tariffariNumero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026previsti per gli avvocati dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, nonessendo comprensibile la ragione per la quale avrebbero dovuto essereconsiderati i parametri dettati per i compensi dei dottori commercialisti(segnatamente, art. 27 d.m. n. 140/2012), quando, in realtà, l’art. 3 del d.m.n. 55/2014, citato anche dall’opponente, prevede che “nell'ambitodell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi nonregolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presentedecreto che regolano fattispecie analoghe”; (xiii) al fine, poi, di individuare ilcompenso dell’avvocato (art. 5 d.m. n. 55/2014) si tiene conto “dellecaratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell’attività prestata,dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dellecondizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e dellacomplessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; (xv) sebbene laprestazione fosse certamente complessa, i risultati dell’attività svolta nonpotevano essere valutati positivamente, considerato che l’aggiudicatario siera rifiutato di procedere all’acquisto del ramo di azienda e alla stipula deicontratti connessi; (xiv) quanto al pregio dell’opera prestata, il fallimentoresistente aveva eccepito l’inesatto adempimento del professionistaincaricato, questione che rilevava ai fini della determinazione del compensoe che non poteva ritenersi coperta dal giudicato endofallimentare, ciò inquanto non solo il giudice delegato aveva rilevato il non completoadempimento della prestazione, ma ciò che aveva espressamente escluso erasolo un totale inadempimento (in termini di “radicale mancanza di funzionalitàdell’opera”); (xv) a carico del professionista - al di fuori di una obbligazionedi risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l’onere didimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della suacondotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dallasituazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione afattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa dellaprocedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvatagiudizialmente) e nel conseguente fallimento (così, richiamando: Cass., Sez.Un., 14/11/2021, n. 42093); (xvi) a fronte di una tale ripartizione dell’oneredella prova, il curatore aveva eccepito la non corretta esecuzione dellaNumero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026prestazione, nonché l’incompleto adempimento, mentre sarebbe così ricadutosull’opponente dimostrare il proprio corretto adempimento; (xvii)l’opponente si era limitato a ribaltare - erroneamente - l’onere della prova delproprio inadempimento sul curatore, quando in realtà l’eccezione dellacuratela era sufficientemente circostanziata in termini di allegazione; (xviii)nel caso di specie, i profili di criticità della proposta e del piano di concordatonon si limitavano alla manifesta inettitudine sotto il profilo economico,causalmente in parte riconducibile all’inadempimento dell’aggiudicataria maesistevano diversi profili di inammissibilità anche dal punto di vista giuridico;(xix) in buona sostanza, se anche Coemar si fosse resa acquirente del ramodi azienda, ciò sarebbe avvenuto sulla base di valori ben inferiori rispetto aquelli previsti nel piano (fondato sulla necessità di un’offerta ma non sui suoivalori effettivi) e avrebbe riguardato un solo ramo di azienda, rendendo cosìdifficile ipotizzare la fattibilità del concordato; (xx) ciò doveva essereconsiderato al fine di determinare il quantum del compenso, con l’ulterioreprecisazione che l’incarico era stato conferito con identico contenuto e in paridata altresì al Dott. [OSCURATO:PERSONA]; (xxi) in ragione di tutte le suindicate circostanze,non ci si doveva discostare dai parametri minimi, non potendo, tuttavia,procedersi ad una liquidazione, al di sotto di quanto riconosciuto dal giudicedelegato, in ragione del giudicato endofallimentare formatosi sul punto indiscussione; (xxii) l’art. 21 d.m. n. 55/2014 (riguardante l’attivitàstragiudiziale, ma applicabile anch’esso quantomeno in via analogica perdeterminare il valore della controversia ex art. 3, medesimo decreto) prevedeinfatti che “per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudizialisi ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivodel cliente debitore”; (xxiii) avendo riguardo al passivo del debitore,quantificato in base all’ultimo bilancio in euro 37.401.027,54, il compensoriconosciuto dal giudice delegato si attestava sui valori massimi della tabellavolontaria giurisdizione.4. La sentenza, pubblicata il 22 dicembre 2021, è stata impugnata dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cuiaccomandatario [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418e 1419 c.c., 2233, comma 2°, c.c., nonché degli artt. 1325, 1343 e segg.c.c., per avere il Tribunale ritenuto nullo l’intero contratto inter partesanziché, semmai, ritenere parzialmente nulla la sola clausola contrattuale dicui al punto b) del mandato professionale, che predeterminava, relativamentealle attività relative alla cessione dell’azienda, l’individuazione di un compensoa forfait svincolandolo dalla valutazione della reale attività svolta dalprofessionista in favore della cliente.1.1 Il motivo è inammissibile perché la doglianza è completamente decentratarispetto alla ratio decidendi che sostiene - sul profilo qui in esame - ilprovvedimento impugnato. Ed invero, non corrisponde al vero - come invecepredicato dalla parte ricorrente - che il Tribunale avesse dichiarato la nullitàdell’intero contratto di opera professionale intercorso tra le parti, madiversamente e come auspicato dalla stessa ricorrente, la declaratoria dinullità, per contrarietà all’art. 2233, comma 2°, c.c., ha riguardato le soleclausole negoziali afferenti la determinazione del compenso per lasproporzione dello stesso ed in ragione della sua determinazione a forfait,senza alcun riferimento alla tipologia di prestazione offerta dai professionisti.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c.,nonché degli artt. 2233 c.c. e 36 Cost., per avere il Tribunale interpretato ilmandato professionale come prevedente un incarico unitario, anziché duedistinte prestazioni. Deduce, inoltre, la ricorrente vizio di “omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.)”, per non aver il Tribunale esaminato alcuni fattiritualmente allegati dal ricorrente, nella specie la redazione di contrattoestimatorio, di contratto di cessione d’azienda, di contratto di affittod’azienda, di contratto di locazione e di cinquantasei accordi sindacali, tuttioggetto di contraddittorio tra le parti.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1 Anche il secondo motivo - così articolato - risulta palesementeinammissibile.2.1.1 Da un lato, le doglianze pretendono un nuovo apprezzamento delcontenuto delle clausole negoziali previste nel contratto di operaprofessionale stipulato tra le parti, in punto di determinazione unitaria o menodelle prestazioni concordate, scrutinio quest’ultimo che, riguardandol’apprezzamento sul merito della controversia, esula dal sindacato del giudicedi legittimità.Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressada questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce soloalla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza elogicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ognicritica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di meritoche si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto daquesti esaminati (Sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciòva aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoniermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legalidi interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concretoviolati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i qualiil giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità edautosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale dellaregolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione,ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo inparte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione deldiverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. ancheSez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di unaclausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede dilegittimità del fatto che ne è stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1,Sentenza n. 4178 del 2007).Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1.2 Ma anche le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente sotto l’egidaapplicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,non superano il vaglio di ammissibilità, perché declinate fuori dal paradigmadelineato dalla norma processuale da ultimo menzionata, per comeperimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass, Sez., Un. n.8053/2014). Ed invero, la ricorrente - lungi dall’indicare i “fatti storici”,decisivi ed oggetto di dibattito processuale, nel cui omesso esame sarebbeincorso il giudicante del merito - si è invece limitata ad elencare una serie diargomentazioni difensive che - secondo il suo parere - non sarebbero stateadeguatamente apprezzate dal Tribunale nel suo percorso decisionale.Si tratta con evidenza della richiesta di un nuovo apprezzamento dellaquaestio facti, come tale inibita a questa Corte di legittimità.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 67 L.F. e 2697 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenutorevocabile il mandato professionale.3.1 Il terzo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha interessead impugnare quella parte della motivazione sopra indicata (e riguardante ladeclaratoria di revoca, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F., delcontratto di mandato professionale) che è stata resa, in realtà, dal Tribunaleespressamente ad abundantiam, non integrando la stessa, dunque, una ratiodecidendi autonomamente impugnabile (Cass, Sez. Un. n. 8087/2007).4. Il quarto mezzo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96,98 e 99 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere ilTribunale ritenuto inammissibile l’eccezione di inadempimento formulata dallaCuratela nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 l.fall, inquanto coperta da giudicato endofallimentare, stante la mancataimpugnazione dello stato passivo sul punto da parte della Curatela”.4.1 Il quarto motivo è infondato.Sostiene in buona sostanza il ricorrente che il Tribunale avrebbe accoltol’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela invece “coperta” dalgiudicato endofallimentare per la mancata impugnazione, sul punto qui indiscussione, dello stato passivo da parte della curatela fallimentare.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Tuttavia le carte processuali, e ciò con particolare riferimento allaricostruzione della vicenda processuale contenuta nel decreto qui impugnato,descrivono un percorso delle questioni trattate, tra udienza di verifica deicrediti e successiva impugnazione, diverso da quello predicato dall’odiernoricorrente.In realtà, il Tribunale ha spiegato - senza ricevere una smentita articolata intermini di autosufficienza da parte del ricorrente - che il g.d. si erapronunciato (rigettandola) sull’eccezione di inadempimento “integrale” dellaprestazione sollevata dalla curatela fallimentare, e cioè sulla dedotta mancataesecuzione della prestazione professionale per il sopraggiungere delfallimento. Mentre in sede di opposizione allo stato passivo - precisa sempreil Tribunale, nella sua ricostruzione della vicenda processuale - la curatelafallimentare aveva sollevato la diversa eccezione di “inesatto”inadempimento, che rappresentava, dunque, un’eccezione ontologicamentenuova (e diversa) rispetto a quella sollevata in sede di verifica (ed oggetto dipronuncia da parte del g.d., poi non impugnata dalla curatela), eccezionecome tale deducibile in sede di opposizione allo stato passivo per la mancanzadel divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. nel giudizio oppositivo (v. Sez.6-1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 27902del 04/12/2020; vedi anche Cass. n. 19003/2017) e non coperta, pertanto,da alcun giudicato endofallimentare.5. Il quinto mezzo declina vizio di “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1256 e 2697 c.c., nonché Violazione e falsa applicazione degli artt.2223, 2234, 1458 c.c. in relazione all’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto provato l’inadempimentodel professionista ricorrente, benché il Fallimento resistente non abbiasoddisfatto l’onere probatorio a suo carico”.5.1 Il quinto motivo presenta, allo stesso tempo, profili di infondatezza e diinammissibilità.5.1.1 Quanto ai primi, va subito detto che il Tribunale ha correttamenteapplicato (espressamente richiamandoli) i principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità in punto di ripartizione degli oneri probatori, nellamateria qui in esame.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai fermanell’affermare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, ilcreditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento deldanno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negozialeo legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione delfatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, odall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018: principi affermati in tema diopposizione allo stato passivo; vedi anche: Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 5847del 03/03/2021 che ha espressamente affermato che ”Il procedimento diopposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero eproprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regolegenerali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente ètenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto dicredito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fattimodificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione”; vedi anche: Cass. Sez.Un. n. 13533/2001; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 13/02/2024).Ciò posto, il provvedimento qui in esame non si è discostato dai principi quisopra ricordati e dai suoi corollari applicativi in tema di “inesattoadempimento” della prestazione, eccezione quest’ultima che - per quantosopra ricordato - è stata sollevata (ammissibilmente) dalla curatela in sededi costituzione nel relativo giudizio di opposizione allo stato passivo.5.1.2 Sotto altro profilo, va osservato che le ulteriori censure - sollevate,peraltro, dalla parte ricorrente sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - risultano all’evidenza inammissibili,in quanto tentano di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivisitazionedalla quaestio facti sul profilo, ampiamente argomentato dal Tribunale,dell’inesatto adempimento del professionista alle obbligazioni discendenti dalcontratto di mandato professionale, cercando di sovvertirne, in questogiudizio di cassazione, l’esito decisorio (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Del pari inammissibile, perché versata in fatto, la censura in ordine al profilo- esaurientemente affrontato dal Tribunale dal punto di vista argomentativonel decreto qui impugnato (e sopra riassunto in premessa) - della descrizione,adeguatamente dettagliata, da parte della curatela della inesattezza degliinadempimenti contestati in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo.6. Il sesto mezzo articola vizio di “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.36 Cost. e 2233 c.c., nonché del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la liquidazione delcompenso del professionista che aveva prestato assistenza e consulenza infavore della società poi fallita in sede di proposizione della domanda diconcordato rimanesse regolata unicamente dalle disposizioni concernentil’attività giudiziale di cui al D.M. 55/2014 e non dall’art. 27 del D.M.140/2012, senza considerare che le attività professionali, alcune delle qualidi carattere prettamente stragiudiziale, altre invece certamente giudiziali,erano duplici e distinte e di conseguenza dovevano essere apprezzate eliquidate singolarmente”.6. Il sesto motivo è inammissibile.Anche in tal caso le doglianze articolate dalla ricorrente risultano versate infatto e volte ad attingere ancora una volta lo scrutinio della quaestio facti,questa volta però in relazione all’individuazione della tipologia di prestazionesvolta dai due professionisti, unitariamente incaricati di predisporre glistrumenti negoziali di soluzione della crisi di impresa, al fine di “sussumere”tali prestazioni nell’una ovvero nell’altra delle tabelle professionali sopraindicate in rubrica.Sul punto non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione- il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delNumero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, n. 3340/2019, cit. supra; cfr. anche Cass., n. 24155/2017, cit.supra).Nel caso di specie la parte ricorrente pretenderebbe proprio una nuovaricognizione della fattispecie concreta in merito alla tipologia di prestazionesvolta, operazione quest’ultima che rientra tipicamente (ed esclusivamente)nel giudizio di merito.7. Si articola anche un settimo motivo col quale si denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 21 D.M. 55/2014 e art. 27 D.M. 140/2012 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale determinatoi compensi del professionista utilizzando le passività inserite nel bilancio al31/12/2016 anziché il valore del passivo indicato nel piano concordatario”.7.1 Anche per il settimo motivo possono essere richiamate integralmente leconsiderazioni spese in relazione al motivo che precede per decretarne, anchein questo caso, l’inammissibilità.Si contesta, cioè, da parte della ricorrente il ragionamento in fatto operatodal Tribunale per l’accertamento dell’entità del passivo sulla cui base calcolareil compenso del professionista, sulla base della regola tabellare.Accertamento quest’ultimo che esula dal sindacato di legittimità, per lo menonei termini esposti nel motivo di ricorso qui in esame.8. La ricorrente denuncia, infine, la “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2, 3 e 20 del D.M. 55/2014, nonché degli artt. 36 Cost. e 2233 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale errato nelconfermare quanto liquidato al ricorrente dal Giudice delegato, in quanto intal modo non sono state retribuite alcune prestazioni effettuate dalprofessionista in favore della cliente”.8.1 L’ultimo motivo è anch’esso inammissibile perché richiede un nuovoscrutinio della quaestio facti, questa volta in riferimento al profilo delladeterminazione dell’entità del compenso.Possono anche in questo caso essere richiamati i principi già sopra affermatiin punto di perimetrazione del sindacato del giudizio di legittimità.Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019).Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati OggettoOpposizione statopassivo; creditoDott. [OSCURATO:PERSONA] professionale;Dott. [OSCURATO:PERSONA] eccezioneinadempimentoDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteOR DINANZAsul ricorso n. 5465-2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Modena,difesa in proprio da sé medesima ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale comeda indirizzo PEC iscritto nel ReGIndE monica.rustichelli@ordineavvmodena.it- ricorrente -contrononché del socio accomandatario [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),ambedue correnti in Concordia sulla Secchia (Mo) via Provinciale perMirandola n. 24, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso il decreto reso inter partes ed emesso dal Tribunale di Modena, indata 22 dicembre 2021;Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Modena - decidendosull’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] promossa da [OSCURATO:PERSONA] - ha rigettato la propostaimpugnazione, confermando il provvedimento del g.d.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato aveva infatti ammesso al passivo parzialmente il creditoprofessionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pretese connesse alladomanda concordataria, per l’importo di € 50.000,00.3. Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha osservato e rilevatoche: (i) in relazione al profilo della eccepita nullità della clausoladeterminativa del compenso e sulla questione della revocabilità della relativapattuizione, le clausole pattuite per la determinazione del compenso eranocontrarie al disposto dell’art. 2233, comma 2, c.c., posto che, nel caso dispecie, il parametro dell’adeguatezza non era stato rispettato in ragione delfatto che la somma pattuita con riguardo ad un’attività semplice, come quelladi predisporre un ricorso c.d. “in bianco”, era stata determinata in euro40.000 che - considerata la circostanza che il medesimo importo era statoprevisto anche per il Dott. [OSCURATO:PERSONA] - corrispondeva ad un compensocomplessivo pari ad euro 80.000; (ii) era inoltre evidente non solo lasproporzione, ma anche la natura a forfait della clausola di determinazionedel compenso; (iii) era dunque chiaro come il compenso non fosse in alcunmodo parametrato alle prestazioni poste in essere, precedenti o successive,e tantomeno all’importanza dell’opera; (iv) la stessa considerazione dovevaessere ripetuta per la pattuizione di “Euro 260.000,00” per il deposito delricorso di concordato definitivo, da corrispondersi successivamente allapresentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di cui all’art 161L.F”; (v) anche in tal caso, sebbene non potesse dubitarsi della maggiorecomplessità della prestazione ivi contemplata, la stessa non era in alcun modocorrelata all’esito o agli eventuali sviluppi successivi alla fase di ammissione,essendo il relativo compenso stato determinato in maniera fissa; (vi) dovevaNumero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026considerarsi nulla anche l’ulteriore previsione contrattuale in base alla qualel’importo per l’attività di assistenza nella ricerca di potenziali acquirentisarebbe stato “da corrispondersi a prescindere dall’esito positivo delle attivitàprestate in unica soluzione entro e non oltre il mese di gennaio 2018”; (vii)le predette clausole, pertanto, non solo contrastavano con il principio diimprescindibile correlazione fra prestazione e corrispettivo, ma “dissonavano”con la “causa concreta” che ispirava l’intera pattuizione negoziale; (viii) adabundantiam, doveva ritenersi fondata altresì l’eccezione revocatoriafallimentare ex art. 67, comma 2, L.F. formulata dalla curatela, posto che,nella fattispecie in esame, era stata pacifica la stipulazione del contratto diprestazione d’opera da cui traeva origine la pretesa creditoria nel semestreanteriore alla dichiarazione di fallimento come anche la scientia decotionis (inre ipsa, nell’oggetto dell’incarico ed espressamente ammessa dallo stessoopponente); (ix) poteva dunque essere incidentalmente accertata - con effettilimitati al giudizio di accertamento del passivo - la revocabilità del contrattodi conferimento di incarico professionale, con conseguente inefficacia deltitolo su cui si fondava il credito nei confronti della massa dei creditori; (x) inordine alla natura dell’incarico, non potevano sorgere dubbi sulla unitarietàdella prestazione posta in essere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], inquanto era priva di pregio la tesi della distinzione tra l’attività di assistenza,rappresentanza, consulenza e difesa per la predisposizione della domanda diconcordato preventivo e quella di assistenza e consulenza nell’attività diricerca, redazione contratti, trattative con potenziali investitori e acquirenti,ciò altresì in ragione della dirimente argomentazione che il piano era basatosulla cessione o l’affitto dell’azienda; (xi) le due prestazioni non potevanopertanto che essere coessenziali, in quanto - in assenza di soggettipotenzialmente interessati all’affitto o all’acquisto - il piano non avrebbepotuto essere presentato, con la conseguenza che, alla luce di ciò, le ulterioridi una “autonoma rilevanza” rispetto all’attività giudiziale (art. 20, d.m. n.55/2014); (xii) al fine, poi, di quantificare il compenso, dovendosi prescinderedal contratto di conferimento incarico professionale per le ragioni sopraesposte, non si potevano che prendere a riferimento i parametri tariffariNumero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026previsti per gli avvocati dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, nonessendo comprensibile la ragione per la quale avrebbero dovuto essereconsiderati i parametri dettati per i compensi dei dottori commercialisti(segnatamente, art. 27 d.m. n. 140/2012), quando, in realtà, l’art. 3 del d.m.n. 55/2014, citato anche dall’opponente, prevede che “nell'ambitodell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi nonregolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presentedecreto che regolano fattispecie analoghe”; (xiii) al fine, poi, di individuare ilcompenso dell’avvocato (art. 5 d.m. n. 55/2014) si tiene conto “dellecaratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell’attività prestata,dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dellecondizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e dellacomplessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; (xv) sebbene laprestazione fosse certamente complessa, i risultati dell’attività svolta nonpotevano essere valutati positivamente, considerato che l’aggiudicatario siera rifiutato di procedere all’acquisto del ramo di azienda e alla stipula deicontratti connessi; (xiv) quanto al pregio dell’opera prestata, il fallimentoresistente aveva eccepito l’inesatto adempimento del professionistaincaricato, questione che rilevava ai fini della determinazione del compensoe che non poteva ritenersi coperta dal giudicato endofallimentare, ciò inquanto non solo il giudice delegato aveva rilevato il non completoadempimento della prestazione, ma ciò che aveva espressamente escluso erasolo un totale inadempimento (in termini di “radicale mancanza di funzionalitàdell’opera”); (xv) a carico del professionista - al di fuori di una obbligazionedi risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l’onere didimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della suacondotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dallasituazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione afattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa dellaprocedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvatagiudizialmente) e nel conseguente fallimento (così, richiamando: Cass., Sez.Un., 14/11/2021, n. 42093); (xvi) a fronte di una tale ripartizione dell’oneredella prova, il curatore aveva eccepito la non corretta esecuzione dellaNumero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026prestazione, nonché l’incompleto adempimento, mentre sarebbe così ricadutosull’opponente dimostrare il proprio corretto adempimento; (xvii)l’opponente si era limitato a ribaltare - erroneamente - l’onere della prova delproprio inadempimento sul curatore, quando in realtà l’eccezione dellacuratela era sufficientemente circostanziata in termini di allegazione; (xviii)nel caso di specie, i profili di criticità della proposta e del piano di concordatonon si limitavano alla manifesta inettitudine sotto il profilo economico,causalmente in parte riconducibile all’inadempimento dell’aggiudicataria maesistevano diversi profili di inammissibilità anche dal punto di vista giuridico;(xix) in buona sostanza, se anche Coemar si fosse resa acquirente del ramodi azienda, ciò sarebbe avvenuto sulla base di valori ben inferiori rispetto aquelli previsti nel piano (fondato sulla necessità di un’offerta ma non sui suoivalori effettivi) e avrebbe riguardato un solo ramo di azienda, rendendo cosìdifficile ipotizzare la fattibilità del concordato; (xx) ciò doveva essereconsiderato al fine di determinare il quantum del compenso, con l’ulterioreprecisazione che l’incarico era stato conferito con identico contenuto e in paridata altresì al Dott. [OSCURATO:PERSONA]; (xxi) in ragione di tutte le suindicate circostanze,non ci si doveva discostare dai parametri minimi, non potendo, tuttavia,procedersi ad una liquidazione, al di sotto di quanto riconosciuto dal giudicedelegato, in ragione del giudicato endofallimentare formatosi sul punto indiscussione; (xxii) l’art. 21 d.m. n. 55/2014 (riguardante l’attivitàstragiudiziale, ma applicabile anch’esso quantomeno in via analogica perdeterminare il valore della controversia ex art. 3, medesimo decreto) prevedeinfatti che “per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudizialisi ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivodel cliente debitore”; (xxiii) avendo riguardo al passivo del debitore,quantificato in base all’ultimo bilancio in euro 37.401.027,54, il compensoriconosciuto dal giudice delegato si attestava sui valori massimi della tabellavolontaria giurisdizione.4. La sentenza, pubblicata il 22 dicembre 2021, è stata impugnata dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cuiaccomandatario [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418e 1419 c.c., 2233, comma 2°, c.c., nonché degli artt. 1325, 1343 e segg.c.c., per avere il Tribunale ritenuto nullo l’intero contratto inter partesanziché, semmai, ritenere parzialmente nulla la sola clausola contrattuale dicui al punto b) del mandato professionale, che predeterminava, relativamentealle attività relative alla cessione dell’azienda, l’individuazione di un compensoa forfait svincolandolo dalla valutazione della reale attività svolta dalprofessionista in favore della cliente.1.1 Il motivo è inammissibile perché la doglianza è completamente decentratarispetto alla ratio decidendi che sostiene - sul profilo qui in esame - ilprovvedimento impugnato. Ed invero, non corrisponde al vero - come invecepredicato dalla parte ricorrente - che il Tribunale avesse dichiarato la nullitàdell’intero contratto di opera professionale intercorso tra le parti, madiversamente e come auspicato dalla stessa ricorrente, la declaratoria dinullità, per contrarietà all’art. 2233, comma 2°, c.c., ha riguardato le soleclausole negoziali afferenti la determinazione del compenso per lasproporzione dello stesso ed in ragione della sua determinazione a forfait,senza alcun riferimento alla tipologia di prestazione offerta dai professionisti.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c.,nonché degli artt. 2233 c.c. e 36 Cost., per avere il Tribunale interpretato ilmandato professionale come prevedente un incarico unitario, anziché duedistinte prestazioni. Deduce, inoltre, la ricorrente vizio di “omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.)”, per non aver il Tribunale esaminato alcuni fattiritualmente allegati dal ricorrente, nella specie la redazione di contrattoestimatorio, di contratto di cessione d’azienda, di contratto di affittod’azienda, di contratto di locazione e di cinquantasei accordi sindacali, tuttioggetto di contraddittorio tra le parti.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1 Anche il secondo motivo - così articolato - risulta palesementeinammissibile.2.1.1 Da un lato, le doglianze pretendono un nuovo apprezzamento delcontenuto delle clausole negoziali previste nel contratto di operaprofessionale stipulato tra le parti, in punto di determinazione unitaria o menodelle prestazioni concordate, scrutinio quest’ultimo che, riguardandol’apprezzamento sul merito della controversia, esula dal sindacato del giudicedi legittimità.Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressada questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce soloalla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza elogicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ognicritica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di meritoche si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto daquesti esaminati (Sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciòva aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoniermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legalidi interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concretoviolati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i qualiil giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità edautosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale dellaregolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione,ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo inparte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione deldiverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. ancheSez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di unaclausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede dilegittimità del fatto che ne è stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1,Sentenza n. 4178 del 2007).Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1.2 Ma anche le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente sotto l’egidaapplicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,non superano il vaglio di ammissibilità, perché declinate fuori dal paradigmadelineato dalla norma processuale da ultimo menzionata, per comeperimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass, Sez., Un. n.8053/2014). Ed invero, la ricorrente - lungi dall’indicare i “fatti storici”,decisivi ed oggetto di dibattito processuale, nel cui omesso esame sarebbeincorso il giudicante del merito - si è invece limitata ad elencare una serie diargomentazioni difensive che - secondo il suo parere - non sarebbero stateadeguatamente apprezzate dal Tribunale nel suo percorso decisionale.Si tratta con evidenza della richiesta di un nuovo apprezzamento dellaquaestio facti, come tale inibita a questa Corte di legittimità.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 67 L.F. e 2697 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenutorevocabile il mandato professionale.3.1 Il terzo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha interessead impugnare quella parte della motivazione sopra indicata (e riguardante ladeclaratoria di revoca, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F., delcontratto di mandato professionale) che è stata resa, in realtà, dal Tribunaleespressamente ad abundantiam, non integrando la stessa, dunque, una ratiodecidendi autonomamente impugnabile (Cass, Sez. Un. n. 8087/2007).4. Il quarto mezzo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96,98 e 99 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere ilTribunale ritenuto inammissibile l’eccezione di inadempimento formulata dallaCuratela nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 l.fall, inquanto coperta da giudicato endofallimentare, stante la mancataimpugnazione dello stato passivo sul punto da parte della Curatela”.4.1 Il quarto motivo è infondato.Sostiene in buona sostanza il ricorrente che il Tribunale avrebbe accoltol’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela invece “coperta” dalgiudicato endofallimentare per la mancata impugnazione, sul punto qui indiscussione, dello stato passivo da parte della curatela fallimentare.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Tuttavia le carte processuali, e ciò con particolare riferimento allaricostruzione della vicenda processuale contenuta nel decreto qui impugnato,descrivono un percorso delle questioni trattate, tra udienza di verifica deicrediti e successiva impugnazione, diverso da quello predicato dall’odiernoricorrente.In realtà, il Tribunale ha spiegato - senza ricevere una smentita articolata intermini di autosufficienza da parte del ricorrente - che il g.d. si erapronunciato (rigettandola) sull’eccezione di inadempimento “integrale” dellaprestazione sollevata dalla curatela fallimentare, e cioè sulla dedotta mancataesecuzione della prestazione professionale per il sopraggiungere delfallimento. Mentre in sede di opposizione allo stato passivo - precisa sempreil Tribunale, nella sua ricostruzione della vicenda processuale - la curatelafallimentare aveva sollevato la diversa eccezione di “inesatto”inadempimento, che rappresentava, dunque, un’eccezione ontologicamentenuova (e diversa) rispetto a quella sollevata in sede di verifica (ed oggetto dipronuncia da parte del g.d., poi non impugnata dalla curatela), eccezionecome tale deducibile in sede di opposizione allo stato passivo per la mancanzadel divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. nel giudizio oppositivo (v. Sez.6-1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 27902del 04/12/2020; vedi anche Cass. n. 19003/2017) e non coperta, pertanto,da alcun giudicato endofallimentare.5. Il quinto mezzo declina vizio di “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1256 e 2697 c.c., nonché Violazione e falsa applicazione degli artt.2223, 2234, 1458 c.c. in relazione all’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto provato l’inadempimentodel professionista ricorrente, benché il Fallimento resistente non abbiasoddisfatto l’onere probatorio a suo carico”.5.1 Il quinto motivo presenta, allo stesso tempo, profili di infondatezza e diinammissibilità.5.1.1 Quanto ai primi, va subito detto che il Tribunale ha correttamenteapplicato (espressamente richiamandoli) i principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità in punto di ripartizione degli oneri probatori, nellamateria qui in esame.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai fermanell’affermare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, ilcreditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento deldanno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negozialeo legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione delfatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, odall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018: principi affermati in tema diopposizione allo stato passivo; vedi anche: Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 5847del 03/03/2021 che ha espressamente affermato che ”Il procedimento diopposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero eproprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regolegenerali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente ètenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto dicredito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fattimodificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione”; vedi anche: Cass. Sez.Un. n. 13533/2001; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 13/02/2024).Ciò posto, il provvedimento qui in esame non si è discostato dai principi quisopra ricordati e dai suoi corollari applicativi in tema di “inesattoadempimento” della prestazione, eccezione quest’ultima che - per quantosopra ricordato - è stata sollevata (ammissibilmente) dalla curatela in sededi costituzione nel relativo giudizio di opposizione allo stato passivo.5.1.2 Sotto altro profilo, va osservato che le ulteriori censure - sollevate,peraltro, dalla parte ricorrente sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - risultano all’evidenza inammissibili,in quanto tentano di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivisitazionedalla quaestio facti sul profilo, ampiamente argomentato dal Tribunale,dell’inesatto adempimento del professionista alle obbligazioni discendenti dalcontratto di mandato professionale, cercando di sovvertirne, in questogiudizio di cassazione, l’esito decisorio (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Del pari inammissibile, perché versata in fatto, la censura in ordine al profilo- esaurientemente affrontato dal Tribunale dal punto di vista argomentativonel decreto qui impugnato (e sopra riassunto in premessa) - della descrizione,adeguatamente dettagliata, da parte della curatela della inesattezza degliinadempimenti contestati in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo.6. Il sesto mezzo articola vizio di “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.36 Cost. e 2233 c.c., nonché del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la liquidazione delcompenso del professionista che aveva prestato assistenza e consulenza infavore della società poi fallita in sede di proposizione della domanda diconcordato rimanesse regolata unicamente dalle disposizioni concernentil’attività giudiziale di cui al D.M. 55/2014 e non dall’art. 27 del D.M.140/2012, senza considerare che le attività professionali, alcune delle qualidi carattere prettamente stragiudiziale, altre invece certamente giudiziali,erano duplici e distinte e di conseguenza dovevano essere apprezzate eliquidate singolarmente”.6. Il sesto motivo è inammissibile.Anche in tal caso le doglianze articolate dalla ricorrente risultano versate infatto e volte ad attingere ancora una volta lo scrutinio della quaestio facti,questa volta però in relazione all’individuazione della tipologia di prestazionesvolta dai due professionisti, unitariamente incaricati di predisporre glistrumenti negoziali di soluzione della crisi di impresa, al fine di “sussumere”tali prestazioni nell’una ovvero nell’altra delle tabelle professionali sopraindicate in rubrica.Sul punto non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione- il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delNumero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, n. 3340/2019, cit. supra; cfr. anche Cass., n. 24155/2017, cit.supra).Nel caso di specie la parte ricorrente pretenderebbe proprio una nuovaricognizione della fattispecie concreta in merito alla tipologia di prestazionesvolta, operazione quest’ultima che rientra tipicamente (ed esclusivamente)nel giudizio di merito.7. Si articola anche un settimo motivo col quale si denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 21 D.M. 55/2014 e art. 27 D.M. 140/2012 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale determinatoi compensi del professionista utilizzando le passività inserite nel bilancio al31/12/2016 anziché il valore del passivo indicato nel piano concordatario”.7.1 Anche per il settimo motivo possono essere richiamate integralmente leconsiderazioni spese in relazione al motivo che precede per decretarne, anchein questo caso, l’inammissibilità.Si contesta, cioè, da parte della ricorrente il ragionamento in fatto operatodal Tribunale per l’accertamento dell’entità del passivo sulla cui base calcolareil compenso del professionista, sulla base della regola tabellare.Accertamento quest’ultimo che esula dal sindacato di legittimità, per lo menonei termini esposti nel motivo di ricorso qui in esame.8. La ricorrente denuncia, infine, la “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2, 3 e 20 del D.M. 55/2014, nonché degli artt. 36 Cost. e 2233 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale errato nelconfermare quanto liquidato al ricorrente dal Giudice delegato, in quanto intal modo non sono state retribuite alcune prestazioni effettuate dalprofessionista in favore della cliente”.8.1 L’ultimo motivo è anch’esso inammissibile perché richiede un nuovoscrutinio della quaestio facti, questa volta in riferimento al profilo delladeterminazione dell’entità del compenso.Possono anche in questo caso essere richiamati i principi già sopra affermatiin punto di perimetrazione del sindacato del giudizio di legittimità.Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.Numero registro generale 5465/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 7438/2026Data pubblicazione 28/03/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026Il PresidenteP.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026Il Presidente