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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29726/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di MILANO4at‘`-a,P.4igrere+fe'r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3213_23 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA], è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. alla data di deposito dell'impugnazione, posto che questa è stata presentata il 13 maggio 2021, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] risulta iscritto nell'[OSCURATO:PERSONA] il 15 luglio 2022, non rilevando che l'atto sia stato denominato appello e poi convertito in ricorso per cassazione, in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, non potendo inoltre il vizio essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998-01; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di MILANO4at‘`-a,P.4igrere+fe'r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3213_23 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA], è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. alla data di deposito dell'impugnazione, posto che questa è stata presentata il 13 maggio 2021, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] risulta iscritto nell'[OSCURATO:PERSONA] il 15 luglio 2022, non rilevando che l'atto sia stato denominato appello e poi convertito in ricorso per cassazione, in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, non potendo inoltre il vizio essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998-01; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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