CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 00238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA-dater-avvis-o--affe-~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 luglio 2021 del Tribunale di Brescia di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/:_990., deducendo la mancanza di motivazione sulle cause di non punibilità ex ar:. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla le.!;ge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'es..prsione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen:enza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della nisura di sicurezza. Pertanto, è inammissibile, perché proposto per motivi diversi da culli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagai-lente delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ra g ione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga men:(: , delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] este