CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o; [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato lamentando violazione degli articoli 178 e 179 cod. proc. pen. in quanto l’imputato, detenuto per altra causa, aveva fatto richiesta di presenziare all’udienza, disattesa con provvedimento presidenziale del 31 ottobre 2024, con la motivazione che trattavasi di rito cartolare, posto che il difensore non aveva fatto richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la disciplina applicabile al caso in esame è quella di cui all'art 23-bis d.l. n. 137 del 2020, posto che l’art. 94, comma 2, d.l.gs. n. 150 del 2022, modificato con d.l. 22/06/2023, prevede che la disciplina emergenziale continui ad applicarsi per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 e, nel caso in esame, l’appello, come indicato nella sentenza impugnata, è stato proposto in data 02.04.2022. Tale disposizione prevedeva, al comma 4, che (il corsivo è del Collegio) «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza». La questione, controversa nella giurisprudenza di legittimità, relativa alla possibilità di ampliare in via interpretativa la portata applicativa del citato art. 23, in modo di consentire anche all'imputato detenuto la facoltà di richiedere personalmente la celebrazione dell’udienza in forma partecipata (nonostante la norma indicasse il solo difensore come soggetto legittimato a proporre l'istanza), è, nel caso in esame, irrilevante, posto che la richiesta di presenziare all’udienza non risulta essere stata proposta dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Essa era infatti fissata alla data del 5 novembre 24, laddove l’istanza dell’imputato risulta formulata solo in data 29 ottobre 24, ossia sei giorni prima. Questa Corte ritiene in proposito che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio. (Sez. 3, n. 3 del 21/09/2023, dep. 2024, Castaldi, Rv. 285696 - 01) Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 3. Alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore