CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8842-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti NICCOLO’ ANDREONO e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2001/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento del confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti e la condanna della convenuta al rilascio di una porzione di terreno da essa occupata. Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione dell’area controversa. Con sentenza n. 581/2016 il Tribunale, ritenuto che i titoli allegati dalle parti non offrissero elementi utili ai fini della certificazione dei confini, li determinava in relazione alle risultanze catastali ed accoglieva la domanda riconvenzionale, rigettando la principale. Interponeva appello avverso detta decisione la Kurti e la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 2001/2019, rigettava il gravame, confermando la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., ambo le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 950, 1159 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato l’intervenuta formazione del giudicato interno sull’accertamento del confine e sull’occupazione dell’area controversa; 2) violazione degli artt. 1159, 1346 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che l’attodi compravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale la Faggiano aveva acquistato la sua proprietà, costituisse titolo astrattamente idoneo a trasferire il predetto diritto reale; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la motivazione resa dalla Corte di merito sarebbe affetta da intrinseca contraddittorietà; 4) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che il possesso dell’area controversa in capo alla Faggiano era stato contestato dall’odierna ricorrente. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso, avente ad oggetto statuizione di regolamento del confine ed accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione dell’area occupata dalla originaria convenuta. Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché lamenta la violazione del giudicato interno, che deriverebbe dalla mancata impugnazione del capo della sentenza di prime cure che, accogliendo la domanda di regolamento del confine, aveva accertato che l’area oggetto di causa ricadeva all’interno della proprietà della parte attrice. In realtà, il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale di usucapione dell’area contesa e l’odierna ricorrente aveva proposto appello avverso tale statuizione, così devolvendo al giudice di seconde cure l’intera questione concernente l’accertamento della proprietà del resede controverso. Va ribadito, sul punto, che il cd. punto autonomo di statuizione, suscettibile di passare in giudicato, è costituito dalla sequenza logica articolata in fatto, norma ed effetto finale, che nella specie sono rappresentati, rispettivamente, dallo sconfinamento e dal possesso continuativo dell’area oggetto di causa, esercitato dalla controricorrente (fatto), dall’art. 1158 c.c. (norma) e dal riconoscimento dell’usucapione (effetto finale). La semplice statuizione preliminare, secondo cui l’area occupata dalla Foggiano rientrava ab origine nella proprietà della Kurti non costituisce statuizione autonoma, ma semplice presupposto logico-giuridico del sillogismo all’esito del quale il giudice di merito è pervenuto all’accoglimento della domanda di usucapione proposta, in via riconvenzionale, dalla Foggiano. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “Costituisce capo autonomo della sentenza –come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno– solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018 , Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 22863del 30/10/2007 , Rv. 599955). Infatti “ La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione” (Cass. Sez.L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L , Sentenza n. 2217 del 04/02/2016,Rv. 638957). Secondo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché attinge l’interpretazione dei titoli di provenienza, in punto di individuazione del confine tra le proprietà delle parti del giudizio. Ad avviso della ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente affermato che il titolo di provenienza della Faggiano era astrattamente idoneo a trasferirela proprietà dell’area contesa, poiché allo stesso non era stata allegata alcuna planimetria, sottoscritta dalle parti e richiamata in atto. In realtà, la Corte territoriale da atto che il titolo in esame richiama la variazione catastale E01124/98, riscontrata anche dal C.T.U. e presente agli atti del giudizio, e che tra la planimetria allegata a detta variazione e la descrizione del bene contenuta nell’atto non sussistesse alcuna discrasia (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Non si configura, dunque, alcuna violazione di legge, avendo il giudice di merito individuato il confine in coerenza con le risultanze dei titoli di provenienza delle parti e, in difetto, secondo le mappe catastali. Terzo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sull’interpretazione delle risultanze istruttorie e non tiene conto del principio secondo cui la valutazione delle prove e “… la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Quarto motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge la statuizione con la quale la Corte di merito ha ravvisato la prova del possesso esclusivo decennale, idonea ad integrare la fattispecie acquisitiva di cui all’art. 1159 c.c., in capo alla Foggiano. Al riguardo, si rinvia alle stesse considerazioni esposte in occasione dello scrutinio del terzo motivo di ricorso”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, incluse iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo