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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2024

ECLI:EU:C:2024:691
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0249_INF

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024 – ClientEarth / Commissione (causa C-249/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2 – Regime comunitario di controllo della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Documenti relativi allo stato di attuazione del controllo della pesca in Francia e Danimarca – Rifiuto parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Invocazione dei principi di trasparenza e di democrazia – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 54, 55)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso (Art. 258 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 3° trattino, e n. 1367/2006, art. 6, § 1) (v. punti 59, 60)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo di un'organizzazione non governativa per la tutela dell'ambiente ad ottenere la divulgazione di documenti relativi a un'indagine della Commissione nel settore ambientale al fine di partecipare al processo legislativo riguardante un atto di diritto dell'Unione in tale settore – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 62-67)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Attività amministrativa della Commissione – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punto 68)

5. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell'obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, lett. m)] (v. punti 75, 76) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La ClientEarth AISBL è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 235 del 3.7.2023 .

62023CJ0249_INF Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024 – ClientEarth / Commissione (causa C-249/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2 – Regime comunitario di controllo della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Documenti relativi allo stato di attuazione del controllo della pesca in Francia e Danimarca – Rifiuto parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Invocazione dei principi di trasparenza e di democrazia – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 54, 55) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso (Art. 258 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 3° trattino, e n. 1367/2006, art. 6, § 1) (v. punti 59, 60) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo di un'organizzazione non governativa per la tutela dell'ambiente ad ottenere la divulgazione di documenti relativi a un'indagine della Commissione nel settore ambientale al fine di partecipare al processo legislativo riguardante un atto di diritto dell'Unione in tale settore – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 62-67) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Attività amministrativa della Commissione – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punto 68) 5. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell'obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, lett. m)] (v. punti 75, 76) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La ClientEarth AISBL è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 235 del 3.7.2023 .
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