Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2024
ECLI:EU:C:2024:691
Testo integrale del provvedimento
62023CJ0249_INF
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024 – ClientEarth / Commissione
(causa C-249/23 P) (
1
)
«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2 – Regime comunitario di controllo della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Documenti relativi allo stato di attuazione del controllo della pesca in Francia e Danimarca – Rifiuto parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Invocazione dei principi di trasparenza e di democrazia – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punti 54, 55)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso
(Art. 258 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 3° trattino, e n. 1367/2006, art. 6, § 1)
(v. punti 59, 60)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo di un'organizzazione non governativa per la tutela dell'ambiente ad ottenere la divulgazione di documenti relativi a un'indagine della Commissione nel settore ambientale al fine di partecipare al processo legislativo riguardante un atto di diritto dell'Unione in tale settore – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punti 62-67)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Attività amministrativa della Commissione – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punto 68)
5.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell'obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, lett. m)]
(v. punti 75, 76)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La ClientEarth AISBL è condannata alle spese.
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GU C 235 del 3.7.2023
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