CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 22670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20386/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense n. 104, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] 149 a r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1153/2016 depositata il12/7/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 25 ottobre 2007, rigettava l’azione di responsabilità proposta dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] 149 soc. cons. a r.l. nei confronti dell’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza non definitiva n. 241/2013 ( divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato avverso la stessa), riteneva fondata l’impugnazione nella parte in cui la curatela aveva lamentato il mancato riconoscimento della responsabilità del Napoli ex art. 2476 cod. civ., poiché questi non aveva richiesto l’autofallimento della compagine amministrata sin dal 1993 pur in presenza di una condizione di insolvenza, e rimetteva la causa sul ruolo ai fini della quantificazione del danno. 3. La medesima Corte distrettuale, con sentenza definitiva pubblicata in data 12 luglio 2016, evidenziava in via preliminare che doveva essere accertata soltanto la sussistenza e, in caso, positivo, il quantum del danno arrecato dal Napoli per non aver richiesto l’autofallimento della società sin dal 1993. Riteneva, una volta osservato che l’appellato non aveva indicato motivi che ostassero alla nomina, quale consulente tecnico d’ufficio, del medesimo professionista che già aveva prestato assistenza al giudice di primo grado, che il C.T.U. avesse correttamente utilizzato i dati esposti all’interno della relazione di primo grado, mai contestati dalle parti in causa anche sotto il profilo della legittimità dell’acquisizione di documenti avvenuta nel corso delle indagini peritali. Condannava il Napoli, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di secondo grado, al pagamento in favore della procedura appellante di € 124.231,76, oltre accessori, somma pari all’incremento delle passività , per interessi e spese, registrato fra il 1° gennaio 1994 e il 6 ottobre 1995, quando l’assemblea aveva posto in liquidazione la società e nominato quale liquidatore una diversa persona. 4. Per lacassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando sei motivi di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] 149 soc. cons. a r.l. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “A) nullità parziale della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. sulla pretesa sussistenza del giudicato interno in ordine all'accertamento della responsabilità dell'amministratore; B) nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa pronuncia o motivazione o, in subordine, per violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione agli artt. 112 e 132c.p.c.; C) violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 2393, 2394, 2486 (già 2449), 2697 c.c. e 5 l. fall., in ordine alla violazione dei doveri imposti agli amministratori”, contesta la sussistenza di un giudicato interno sulla responsabilità dell’amministratore, in quanto nel dispositivo della decisione non definitiva nulla erastato statuito a questo proposito. Né sussisterebbe, in tesi, un giudicato sostanziale interno sull’accertamento dell’illiceità della condotta dell’amministratore, perché la sentenza non definitiva ha omesso di esaminare e decidere sulle difese svolte dall’appellato in ordine alla mancata allegazione e dimostrazione dell’illiceità del comportamento dell’amministratore. Inoltre, l’assunto secondo cui, in presenza delle circostanze individuate dal C.T.U., sarebbe sorto un dovere per l’amministratore di dichiarare l’autofallimento contrasta –a dire del ricorrente – non solo con le risultanze di causa, dato che l’esistenza e la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza non risultava no dimostrat e , ma anche con il dato normativo, perché l’amministratore non era affatto tenuto a sollecitare l’autofallimento e non poteva , quindi, essere considerato responsabile per non aver tenuto una simile condotta. 6. Il motivo non è fondato. Il contenuto della statuizione non definitiva adottata dalla Corte d’appello non lascia dubbi sull’esistenza di un giudicato interno in ordine alla responsabilità dell’amministratore per non aver chiesto l’autofallimento della società. La sentenza n. 241/2013, infatti, spiega a chiare lettere che il Napoli, proprio perché i crediti nei confronti dei soci erano irrecuperabili, avrebbe dovuto svalutare le relative poste, con le inevitabili conseguenze in termini di azzeramento del capitale sociale e rivelazione di un deficit di bilancio, e richiedere l’autofallimento sin dal 1993 per contenere i danni, dato che l’ammontare dei debiti era indice manifesto di insolvenza. Non osta a questa constatazione il fatto che all’interno del dispositivo nulla sia stato espressamente statuito a questo proposito , se non che la causa fosse rimessa sul ruolo, al fine, come spiegato in motivazione, di quantificare il danno. In vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche integrando questo con la motivazione, sicché, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione (come nel caso in esame, in cui dispositivo e motivazione si integrano a vicenda, dato che l’uno dispone la remissione sul ruolo alla luce delle decisioni e per perseguire le finalità illustrate nell’altra), deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l'unica statuizione in esso contenuta (v. Cass.15088/2015, Cass. 12841/2016). 7.1 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “A) nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa pronunzia o in subordine omessa motivazione o, in gradato subordine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., 1223 e 2697 c.c., con riguardo alla mancata allegazione e dimostrazione del danno causalmente connesso alla responsabilità dell'amministratore; B) nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa motivazione o, in subordine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli articoli 132 c.p.c., 1223 e 2697 c.c. o, in gradato subordine, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.) con riguardo alla mancata allegazione del momento iniziale e finale dell'arco temporale in cui sussisterebbe il danno causalmente connesso alla responsabilità dell'amministratore”, lamenta che la sentenza impugnata, nel ritenere che dovesse essere accertata soltanto la sussistenza del danno, ha omesso di prendere in esame le difese dell’appellato con cui non solo era stato osservato che il preteso danno causalmente rilevante non era mai stato allegato né dimostrato dalla curatela, ma era stato anche contestato che e sistesse un nesso causale fra il preteso illecito e il danno reclamato. 7.2 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa pronunzia e in subordine omessa motivazione o, in gradato subordine, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 1223, 2393, 2394 c.c. o, in ulteriore subordine, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), in ordine alla sussistenza in thesi di un danno causalmente connesso con la responsabilità dell'amministratore”, si duole del fatto che la decisione impugnata non abbia preso in esame le difese del Napoli in punto di insussistenza di un danno causalmente connesso con la responsabilità dell’amministratore, dato che il patrimonio della società consortile aveva già perduto il suo intero valore sin dal 1993. 8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. L'impostazione logico-giuridica della pronuncia impugnata dimostra come la Corte d’appello, nell’affidare l’incarico per lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio volta a quantificare l’aumento dei debiti determinato dalla mancata richiesta di autofallimento da parte del Napoli sin dal 1993 e, soprattutto, nel recepire le risultanze di una simile attività peritale, abbia implicitamente riscontrato che la condotta illecita dell’amministratore oggetto della statuizione non definitiva aveva procurato alla società un danno, in termini di aumento dell’esposizione debitoria determinato dalla somma degli oneri finanziari e delle spese maturati dal 1° gennaio 1994 al 6 ottobre 1995, data in cui l’assemblea aveva posto in liquidazione la società e nominato quale liquidatore una diversa persona. Questa constatazione, del resto, risulta confermata dal rigetto del “rilievo formulato al fine di spostare in avanti la data a partire dalla quale poteva essere considerato l’aumento degli oneri finanziari e delle spese” (pag. 5), giacché una simile statuizione conferma, espressamente, la data di decorrenza del pregiudizio accertato, ribadendo, implicitamente, la sussistenza dello stesso. Il risultato dell’accertamento, che nel suo profilo fattuale rientra nel giudizio demandato alla Corte di merito, non si presta a critiche di sortain diritto. L’amministratore, infatti, può cagionare alla società, attraverso l'omissione di atti di gestione, un danno quantificabile nella sua entità anche avendo riguardo al colpevole protrarsi di un'attività implicante l'assunzione di maggiori debiti (cfr. Cass. 21730/2020); cosicché la Corte d’appello ha correttamente valorizzato l’omissione da parte dell’amministratore di una dichiarazione di scienza doverosa, quale è la domanda di autofallimento, che, oltre a costituire una condotta penalmente sanzi onata, si impone affinché l’organo non risponda dell'eventuale aggravamento del passivo (cfr. Cass. 24123/2022). 9. Il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) e/o violazione falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione agli articoli 183 c.p.c., 1223, 1226 e 2697 c.c., sulla mancata allegazione dimostrazione della quantificazione del danno anche per la tardività della produzione documentale”, sostiene che il danno causalmente rilevante sia stato determinato in maniera inattendibile, poiché il C.T.U. incaricato non solo non aveva potuto utilizzare la documentazione contabile della società, mai prodotta ritualmente in giudizio, ma aveva fatto ricorso a dati estrapolati da una tabella riportata nella relazione peritale redatta nel corso del primo grado di giudizio e stilata sulla base di documentazione che era stata illegittimamente acquisita. I dati della consulenza tecnica di primo grado,perciò, non potevano essere trasfusi e utilizzati nell’ambito delle operazioni peritali svoltesi in grado di appello, in ragione del vizio originario relativo alla loro acquisizione, che la Corte distrettuale poteva rilevare anche d’ufficio. 10. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. La Corte d’appello ha rilevato, rispetto alla documentazione utilizzata ai fini della predisposizione della relazione tecnica, che “… nel corso di tale giudizio” -ossia di quello di primo grado –“nessuna delle parti si [era] opposta all’esame ed all’acquisizione di detti documenti ” (stato passivo con istanze di ammissione tempestive e tardive rinvenuti nel fascicolo del fallimento), osservando poi che il proprio consulente si era avvalso dei dati esposti nella relazione di consulenza tecnica svolta in primo grado, i quali nella loro realtà fattuale non erano stati mai contestati dall’appellato nel giudizio di primo grado o al momento della costituzione del giudizio di appello, ma solo in comparsa conclusionale (pag. 6). I giudici distrettuali, inoltre, hanno evidenziato che un’eventuale nullità della consulenza tecnica espletata sarebbe stata soggetta al regime di cui all’art. 157 cod. proc. civ. e sarebbe risultata sanata dal fatto che il vizio non era stato fatto valere tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente. Nessuno di questi rilievi si presta a critiche di sorta. La decisione impugnata, in vero, ha fatto corretta applicazione, da un lato, del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", a mente del quale il fatto storico rappresentato nei documenti prodotti si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio (Cass., Sez. U., 4835/2023), dall’altro della regola secondo cui, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (v. Cass., Sez. U., 3086/2022). Infine, quanto alla contestazione concernente il fatto che la stima compiuta dal C.T.U. potesse fondarsi solo sui dati contabili e non sugli esiti dello stato passivo, è sufficiente richiamare il principio secondo cui spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 331/2020, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). 11. Il quinto motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in ordine a) all’ammissibilità della CTU e B) alla ricusazione del consulente incaricato per l’accertamento del danno”, assume che i giudici distrettuali, disponendo il compimento di una nuova consulenza tecnica senza che nessuna delle parti avesse presentato una richiesta in tal senso, siano andati ultra petita. Peraltro, la Corte distrettuale doveva ritenere, da un lato, che la ragione di ricusazione del consulente nominato, per avere egli ricoperto lo stesso incarico in primo grado, fosse generale ed assoluta, dall’altro che l’ufficio di curatore di una società consorziata e debitrice nei confronti del fallimento di S. Panagia svolto dal medesimo consulente determinasse un evidente conflitto di interessi e costituisse un motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 12. Il motivo non è fondato. 12.1 Non assume alcun rilievo il fatto che la Corte di merito abbia assunto l’iniziativa di disporre consulenza tecnica senza che –in tesi (dato che dallo stesso contenuto della censura in esame si ricava che, in realtà, il difensore della curatela si era soltanto opposto alla modifica dell’incarico conferito al C.T.U.) - le parti avessero sollecitato lo svolgimento di tale attività, addirittura opponendovisi. Rientra, infatti, nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini e l'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa; l’esercizio di questo potere non è perciò sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, nel caso in esame non contestata (cfr. Cass. 2103/2019, Cass. 7622/2010, Cass.27247/2008). 12.2 Il disposto degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 63, comma 2, cod. proc. civ. prevede che l'obbligo di astensione del consulente tecnico d’ufficio e la possibilità della sua ricusazione sussistono per il solo fatto che egli abbia già prestato assistenza in tale veste in altro grado del processo, indipendentemente dall'identità o meno dell'oggetto dell'indagine commessagli, mirando la norma a creare le condizioni migliori perché il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti e condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed imparzialità (Cass. 3835/1994). La decisione impugnata non è perciò esatta –e va corretta, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. – laddove ritiene che la ricusazione del C.T.U. che aveva già ricoperto lo stesso incarico nel corso del giudizio di primo grado fosse possibile soltantose l’istanza di ricusazione fosse stata accompagnata da argomenti che potessero mettere in dubbio l’obiettività e l’imparzialità del consulente. Ciò nondimeno, l’istanza di ricusazione fu (pacificamente) depositata “pochi giorni prima della scadenza del termine fissato per il deposito della consulenza” (pag. 3 della decisione impugnata), malgrado la Corte di merito, già con l’ordinanza del 5 febbraio 2013 che aveva disposto la rimessione della causa sul ruolo dopo la pronunzia della sentenza parziale, avesse affidato l’incarico di quantificare l’aumento dell’esposizione debitoria determinato dalla mancata richiesta di autofallimento allo stesso consulente d’ufficio che aveva espletato la prima consulenza tecnica. Tale istanza era irrimediabilmente tardivar ispetto a ogni motivo di ricusazione prospettato, dato che fu presentata quando ormai le operazioni peritali volgevano al termine. 13. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., perché la decisione, compensando le spese soltanto per un terzo e condannando il Napoli a corrispondere la residua parte in favore del fallimento appellante, non ha tenuto conto del criterio della soccombenza reciproca. 14. Il motivo è inammissibile. In vero, in sede di legittimità non possono essere censurat e né la pronuncia di parziale compensazione delle spese, né la determinazione delle quote in cui le spese processuali sono state ripartite. Difatti, la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che nelle altre ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 34234/2022, Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017). Allo stesso modo la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (Cass.14459/2021, Cass. 30952/2017, Cass. 2149/2014). 15. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 200