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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26534/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali la valutazione prognostica circa la futura astensione della ricorrente alla commissione di altri fatti di reato e l'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, effettuando una valutazione di merito priva di illogicità; invero la Corte nel caso in esame, ha effettuato un giudio non limitato alla valorizzazione della astratta gravità del reato, ma ha esaminato l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato evidenziando aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali la valutazione prognostica circa la futura astensione della ricorrente alla commissione di altri fatti di reato e l'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, effettuando una valutazione di merito priva di illogicità; invero la Corte nel caso in esame, ha effettuato un giudio non limitato alla valorizzazione della astratta gravità del reato, ma ha esaminato l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato evidenziando aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 26534/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris