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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 47737/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/03/2022 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 16 marzo 2022 il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., siccome reiterativa di altra già presentata in data 30 marzo 2021 e respinta con ordinanza 2 novembre 2021.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.

Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione del decreto impugnato.

Il ricorrente aveva proposto l'istanza, che era reiterativa di precedente già esaminata con ordinanza in data 2 novembre 2021, ma dopo che era stato emesso, in data 21 dicembre 2021, provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

In particolare, la precedente ordinanza aveva respinto la richiesta sul rilievo che la pena era già stata espiata e dunque non vi era interesse a ottenere il riconoscimento della continuazione.

Con il menzionato provvedimento di cumulo erano state cumulate le pene di cui alle sentenze, oggetto della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., con la pena inflitta con ulteriore condanna sopravvenuta, e detta circostanza evidenziava l'interesse della parte a ottenere la continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento del decreto impugnato.

A norma dell'art. 666 cod. proc. pen., è consentita la dichiarazione de plano dell'inammissibilità della richiesta proposta al giudice dell'esecuzione solo se "appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera ripro posizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".

Il decreto impugnato ha motivato la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che "trattasi di mera reiterazione, con la medesima motivazione, dell'istanza depositata in data 30.3.2021 ... rigettata con ordinanza del 2.11.2021".

Ora, non viene in rilievo il merito della precedente decisione sulla richiesta di continuazione né se la sussistenza di un rapporto esecutivo nei confronti del ricorrente radichi nel medesimo un interesse ad ottenere il riconoscimento della continuazione fra reati, bensì se, a fronte di decisione che aveva ritenuto esperibile la procedura ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. solo nel caso di rapporto esecutivo in atto, la motivazione di una nuova richiesta, reiterativa nell'oggetto, che evidenziasse la sopravvenienza di un ordine di esecuzione costituisca un novum che rende ammissibile la riproposizione dell'istanza.

Si tratta evidentemente di un elemento nuovo, valorizzato proprio in antitesi al precedente provvedimento negativo, e che dunque doveva comportare l'esame nel merito dell'istanza, previa instaurazione del contraddittorio.

Si deve aggiungere che nell'esame della nuova istanza il giudice dell'esecuzione non sarà vincolato dal precedente decisum - che non aveva fatto applicazione dei principi affermati, sul punto, in giurisprudenza (Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, Silecchia, Rv. 264893)

5. Va dunque pronunciato annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/03/2022 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 16 marzo 2022 il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., siccome reiterativa di altra già presentata in data 30 marzo 2021 e respinta con ordinanza 2 novembre 2021. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione del decreto impugnato. Il ricorrente aveva proposto l'istanza, che era reiterativa di precedente già esaminata con ordinanza in data 2 novembre 2021, ma dopo che era stato emesso, in data 21 dicembre 2021, provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. In particolare, la precedente ordinanza aveva respinto la richiesta sul rilievo che la pena era già stata espiata e dunque non vi era interesse a ottenere il riconoscimento della continuazione. Con il menzionato provvedimento di cumulo erano state cumulate le pene di cui alle sentenze, oggetto della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., con la pena inflitta con ulteriore condanna sopravvenuta, e detta circostanza evidenziava l'interesse della parte a ottenere la continuazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento del decreto impugnato. A norma dell'art. 666 cod. proc. pen., è consentita la dichiarazione de plano dell'inammissibilità della richiesta proposta al giudice dell'esecuzione solo se "appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera ripro posizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Il decreto impugnato ha motivato la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che "trattasi di mera reiterazione, con la medesima motivazione, dell'istanza depositata in data 30.3.2021 ... rigettata con ordinanza del 2.11.2021". Ora, non viene in rilievo il merito della precedente decisione sulla richiesta di continuazione né se la sussistenza di un rapporto esecutivo nei confronti del ricorrente radichi nel medesimo un interesse ad ottenere il riconoscimento della continuazione fra reati, bensì se, a fronte di decisione che aveva ritenuto esperibile la procedura ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. solo nel caso di rapporto esecutivo in atto, la motivazione di una nuova richiesta, reiterativa nell'oggetto, che evidenziasse la sopravvenienza di un ordine di esecuzione costituisca un novum che rende ammissibile la riproposizione dell'istanza. Si tratta evidentemente di un elemento nuovo, valorizzato proprio in antitesi al precedente provvedimento negativo, e che dunque doveva comportare l'esame nel merito dell'istanza, previa instaurazione del contraddittorio. Si deve aggiungere che nell'esame della nuova istanza il giudice dell'esecuzione non sarà vincolato dal precedente decisum - che non aveva fatto applicazione dei principi affermati, sul punto, in giurisprudenza (Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, Silecchia, Rv. 264893) 5. Va dunque pronunciato annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerat
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