CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 20688/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marinucci, che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMinistero dell'Economia E Delle Finanze, in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.307/2025depositata il 07/03/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino