CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3491/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 6632/2015, depositata in data 2 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TF9031300873 emesso, sulla base di un P.V.C. della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, nei Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2008 confronti della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Salento (SA), la direzione provinciale di Salerno accertava un maggior reddito d'impresa per l'anno 2008, determinato in € 883.212,00, a fronte dei dichiarati € 2.778,00. Trattandosi di società a ristretta base sociale, l'Ufficio, in virtù della presunzione di distribuzione occulta ai soci degli utili non contabilizzati dalla società, emetteva nei confronti della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], unica socia titolare del 100% dei diritti, l'avviso di accertamento n. TF9011300920 per il reddito di capitale omesso, pari a € 353.284,00. 2. Avverso quest’ultimo avviso proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Salerno; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 3469/06/2014, rigettava integralmente il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 6632/09/2015, depositata in data 2 luglio 2015, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ» la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare la circostanza secondo la quale l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non era poi stato allegato a quello emesso e notificato nei confronti del socio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 7, comma primo, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dell’avviso emesso nei confronti del socio all’avviso emesso nei confronti della società e non notificato al socio, nonostante la mancata allegazione al primo del secondo. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nonché artt. 24 e 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – divieto di motivazione successiva» la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha posto alla base della propria decisione, in quanto esibito in giudizio, il PVC notificato all’amministratore della società, anziché quello posto a base dell’accertamento alla società (non allegato all’avviso indirizzato alla contribuente), non prodotto in giudizio. 2. I tre motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione e l’affinità delle critiche sollevate, sono infondati; con essi, in particolare, si censura sostanzialmente come la C.t.r. non abbia considerato che l’avviso notificato alla contribuente/socio fosse unicamente motivato per relationem all’avviso indirizzato alla società e quest’ultimo non fosse stato allegato al primo, ciò con grave pregiudizio al corretto esercizio del diritto di difesa da parte dell’odierno ricorrente. 2.1. Preliminarmente, per la parte di censura che invoca la violazione del n. 5 dell’art. 360, primo coma, cod. proc. civ, la doglianza si profila inammissibile. Rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ. Tale nuova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l’atto di appello è stato depositato in data 6 ottobre 2014 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (12 settembre 2012). 2.2. Proseguendo nella disamina del ricorso, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ. (quindi con espresso richiamo alle società di persone), ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società (anche in relazione agli oneri di diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ.) e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (ex plurimis, Cass. n. 21126/2020; Cass. n. 3980/2020; Cass. n. 14275/2018 e Cass. n. 25296/2014). 2.3. Tale principio, peraltro, risulta confermato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alle società a responsabilità limitata aventi ristretta base partecipativa (di cui si ha riguardo nel caso di specie), mediante il richiamo al potere del socio di prendere visione dei documenti relativi alla società ex art. 2476 cod. civ. Invero, secondo l'insegnamento costante di questa Corte (da ultimo: Cass. 08/11/2023, n. 31129, precedute da altre di uguale tenore), in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in termini: Cass. 18/02/2020, n. 3980; Cass. 2/10/2020, n. 21126 nonché per la stessa società Cass.11/05/2021, n. 12441). 2.4. Orbene, deve ritenersi corretta la decisione della C.t.r. qui impugnata che, dopo aver compiutamente spiegato l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitale a ristretta base partecipativa, afferma anche che: «l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado deve ritenersi validamente assolto laddove si sia fatta menzione della natura dei rilievi a base dell'accertamento del maggior reddito d'impresa (nel caso di specie, costi non documentati e ricavi non dichiarati), dell'importo del maggior reddito d'impresa (nel caso di specie € 883.212,00), e principalmente della condizione di società a ristretta base (nel caso di specie società unipersonale)». Così statuendo, il Giudice di secondae curae correttamente ha ritenuto motivato l’avviso notificato alla contribuente/socio che richiamava l’avviso indirizzato alla società (con il PVC di riferimento), unici atti presupposti all’avviso di accertamento impugnato con il ricorso introduttivo della contribuente presi in considerazione dal Giudice del merito. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a