CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/02/2021 della Corte di appello di Messina, che ha riformato la sentenza in data 16/10/2019 del Tribunale di Messina, ritenendo l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. prevalente sulla recidiva e rideterminando la pena inflittagli per il reato di ricettazione di caprini. Deduce: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt. 648 e 712 c.p.) in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 c.p. [Vizio riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p.r. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha soddisfatto l'obbligo di motivazione con riguardo alla doglianza con cui si assumeva la configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen.. A tale riguardo osserva che la mancanza delle marche auricolari e la mancanza della documentazione sanitaria dei caprini non è sufficiente a integrare la consapevolezza della provenienza delittuosa dei caprini. «Difatti -scrive la difesa- non è risultato che agli animali fosse stato tolto il contrassegno identificativo, il che necessariamente implica che essi non ne fossero mai dotati». Da tale evenienza il ricorrente fa discendere la configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen.. 1.2. "Motivo II. Mancanza di motivazione in ordine a uno specifico motivo di appello (specificamente in ordine al '[OSCURATO:PERSONA]. Il principio del ne bis in idem: illegittimità, a fronte di una medesima condotta, di due sanzioni appartenenti al genere penale e a quello amministrativo. Sproporzionalità della pena complessivamente irrogata'). [Vizio riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.]". In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sul motivo di gravame con cui aveva eccepito la violazione del divieto di bis in idem, che si assume configurato in relazione alle sanzioni amministrative irrogate a Genovese, per un importo complessivo pari a euro 8.598,00, corrispondenti a 34 giorni di reclusione. La doglianza viene, dunque, riproposta in questa sede e a tal proposito si osserva come le richiamate sanzioni amministrative -in virtù della pregnante punitività risultante dal loro cumulo- assumessero il carattere di sanzioni di natura sostanzialmente penale irrogate per il medesimo fatto storico. A tale proposito, richiamando i principi fissati dalla sentenza A e B contro [OSCURATO:PERSONA] della Grande Camera della Corte EDU del 15 novembre 2016, assume che nel caso in esame è mancata una stretta connessione temporale e sostanziale fra i due procedimenti con la conseguenza che, secondo la giurisprudenza della CEDU, non poteva operare un doppio binario sanzionatorio. Aggiunge che il giudice, ai fini della determinazione della pena, doveva tenere conto della sanzione pecuniaria già irrogata per il medesimo fatto storico, scomputandola dalla pena inflitta. Si assume, dunque, che la Corte di appello non ha dato risposta alla doglianza, perché l'ha disattesa osservando che il delitto presupposto non poteva essere individuato nella violazione delle regole in tema di marchi auricolari e ./. ...k../, n,---.__ identificazione dei caprini, che trova applicazione solo nei casi in cui il fatto non costituisca più grave reato. Secondo la difesa tale motivazione dimostra che i giudici hanno equivocato il reale contenuto della doglianza. 1.3. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale (art.131 bis c.p.). [Vizio riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p.r. A questo proposito si sostiene che la Corte di appello non ha riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.pen. con un generico riferimento al numero e al valore dei caprini e senza operare una valutazione complessiva del fatto, per come richiesto dalla norma. 1.4. "Violazione e falsa applicazione di leggi penali artt. 2, 62 bis, 133 cp, 546 co. 1, lett. e) c.p.p. nonché omessa motivazione di specifico motivo di appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; erronea commisurazione della pena [vizio riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p.r. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche si assume il vizio di omessa motivazione, perché sono state negate sulla base di un generico riferimento all'assenza di elementi positivi di valutazione. Da ciò si fa discendere il vizio di omessa motivazione anche con riguardo al trattamento sanzionatorio. A tale ultimo proposito si rimarca come il giudice non abbia tenuto conto della sanzione già irrogata in sede amministrativa, che avrebbe dovuto scomputare dalla pena finale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha spiegato che gli elementi emersi dal dibattimento facevano ritenere sussistente il reato di ricettazione e non quello di incauto acquisto, in ragione della mancata indicazione di qualsiasi forma di legittima provenienza, così facendo emergere il dolo previsto per la configurazione del reato di cui all'art. 648 cod.pen. e non quello di cui all'art. 712 cod.pen.. La Corte di appello ha anche precisato che l'esame della diligenza nella ricezione degli oggetti di provenienza illecita si basa sulla esatta ricostruzione delle modalità di ricevimento, «che nel caso in esame è mancata del tutto». La Corte ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non /L Dc."- ,-1n ,......f costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa)», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01). Il principio di diritto è stato ulteriormente specificato, chiarendosi che non «si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017, Sarr., Rv. 270179 - 01). Onere di allegazione del tutto disatteso nel caso in esame, dove non si rinviene nessuna indicazione circa la provenienza dei caprini, sulle modalità del loro acquisto o sulle condizioni del loro offerente o sull'entità del prezzo eventualmente pagato, così mancando ogni possibilità di valutare se al momento del loro acquisto o della loro ricezione vi fossero o meno le condizioni per sospettare della loro provenienza da reato. In tal senso, infatti, va rimarcato come il legislatore, nel richiedere all'agente il previo accertamento della legittima provenienza delle cose ricevute o acquistate, correli l'insorgenza del sospetto della loro provenienza da reato alla qualità delle stesse, alla condizione di chi le offre e all'entità del prezzo eventualmente pagato, così che la mancata prospettazione di elementi riconducibili ad alcuno di tali parametri depriva il giudizio di un riferimento indispensabile al fine della verifica della diligenza prestata dall'agente al momento dell'acquisto o della ricezione, giacché è la stessa struttura del reato che fa delle modalità acquisitive della res un elemento imprescindibile al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Per accedere alla questione sollevata in relazione alla violazione del divieto di bis in idem occorre preliminarmente verificare se le sanzioni amministrative e la sanzione penale siano state irrogate per lo stesso fatto. Relativamente alla questione della sostanziale identità dei fatti alla base del nuovo procedimento e di quelli che sono stati oggetto del precedente pronunciamento definitivo, va osservato che, dai principi enunciati dalla Grande Camera della Corte EDU nella causa [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], risulta che occorre stabilire se le condotte ascritte all'agente in sede amministrativa e dinanzi ai giudici penali fossero sostanzialmente e naturalisticamente le stesse, atteso che l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU vieta «di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi» (Grande Camera, Corte EDU, 10/02/2009, Zolotoukhine c. [OSCURATO:PERSONA], § 82). La giurisprudenza di legittimità -dal suo canto-, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha affermato che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387-01; Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 , P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799) nello stesso senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518-01). 2.1. Sulla base di tale assetto ermeneutico e secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della triade condotta - nesso causale - evento. Alla luce di tali coordinate, nel caso in esame non si rinviene nessun contatto tra la condotta di ricettazione così come contestata nel capo d'imputazione e gli illeciti amministrativi richiamati. A tal fine basti rilevare che il reato di cui all'art. 648 cod.pen. punisce -per quello che qui interessa- il fatto di ricevere un bene di provenienza delittuosa, mentre le condotte colpite in via amministrativa sono affatto estranee alla struttura del reato di ricettazione, in quanto viene sanzionato (non la ricezione, ma) il trasporto di animali vivi in sè, prescindendosi dalla loro eventuale provenienza da reato, che risulta indifferente ai fini della configurabilità degli illeciti amministrativi in questione, che sono: il trasporto di animali vivi senza la prescritta autorizzazione; il trasporto di animali vivi senza il certificato di idoneità a tal fine richiesto per il conduttore; il trasporto di animali vivi senza il prescritto documento di provenienza e destinazione; il trasporto di animali vivi senza rispettare le modalità a tal fine previste; il trasporto di animali vivi senza il prescritto marchio auricolare di identificazione. Tanto fa emergere come le condotte ascritte al ricorrente in via amministrativa e quella che gli viene contestata nella sede penale sono sostanzialmente e naturalisticamente diverse. Da qui la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, non essendovi margini per ritenere che la sanzione penale e la sanzione amministrativa siano state irrogate per lo stesso fatto, con conseguente assorbimento delle questioni relative alla eventuale natura sostanzialmente penale di quest'ultima. 3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati e perché si risolvono in questioni di merito non deducibili in sede di legittimità, oltre che aspecifici. 3.1. La Corte di appello ha negato la causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. ritenendo che non si potesse ritenere configurata la particolare tenuità del fatto avendo riguardo al numero e al valore dei caprini e all'esposizione al pericolo della collettività con l'immissione sul mercato di animali non sottoposti ai necessari controlli sanitari. La presenza di una motivazione adeguata e che non si mostra affetta da manifesta illogicità o da patologica contraddittorietà smentisce la denuncia di omessa motivazione, così che -per ciò solo- il motivo è inammissibile in questo senso. Per il resto il motivo si risolve in un'astratta enunciazione di omessa "complessiva valutazione del fatto", senza che siano indicati quali elementi dotati della decisività eventualmente rappresentati dalla difesa con l'atto di appello e trascurati dalla Corte di appello, così che il motivo si mostra aspecifico sul punto. A ciò si aggiunga le ulteriori argomentazioni spese nel motivo si presentano quali valutazioni di merito che non hanno accesso al giudizio di legittimità. 3.2. Anche il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 1, n. 4200 del 25/01/1985, Fasoli, Rv. 168995; Sez. 6, n. 10690 del 05/06/1985, Costa, Rv. 171077; Sez. 6, n. 6724 del 01/02/1989, Ventura, Rv. 181253). I magistrati dell'appello -in conformità al principio di diritto ora enunciato- non hanno ravvisato elementi favorevoli e hanno sottolineato -anzi- l'esistenza di precedenti penali ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche. Nel motivo di impugnazione, d'altro canto, neanche vengono enunciati eventuali elementi potenzialmente valutabili in favore dell'imputato. 3.3. Con riguardo, infine, al trattamento sanzionatorio, il ricorrente si duole del mancato scomputo della misura della sanzione amministrativa. La manifesta infondatezza del motivo esaminato al § 2 si traduce nella manifesta infondatezza della doglianza in esame, a esso strettamente correlato. Le ulteriori argomentazioni spese nel motivo con riguardo alla congruità della pena si presentano quali valutazioni di merito che non hanno accesso al giudizio di legittimità. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei mot