CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04442/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto, con esiti convergenti con la decisione del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa il riconoscimento della responsabilità del ricorrente per II reato ascsrtittiogli; ritenuto che la Corte ha confermato la adeguata motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere il caso di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 — evidenziando la non occasionalità della condotta, l'esistenza di collegamenti con i canali di approvvigionamento della droga, la rilevante quantità di sostanza stupefacente in vari modi detenuta a fini di spaccio come anche — per le stesse ragioni e in assenza di elementi di valutazione favorevole — le circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna . del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere estensore esidente