CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 ottobre 2022
Cassazione n. 18357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Nell'ordinanza erano riepilogati gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale nonché di esecutore materiale delle più gravi condotte criminali riferibili all'associazione, piena operatività del sodalizio e intatta capacità di controllo del territorio, persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti della cosca ancora in libertà - e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. Strangio, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione del citato art. 41-bis. L'ordinanza impugnata avrebbe avallato un provvedimento ministeriale stereotipato, che sarebbe stato invece da annullare alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in materia, siccome privo di elementi concreti a sostegno della permanenza attuale di un pericolo effettivo per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'ordinanza stessa, trascurando il doveroso approfondimento istruttorio e l'attualizzazione dei presunti sintomi di pericolosità, si sarebbe limitata a una mera riproposizione della biografia penale del condannato, evocando suggestivamente condotte risalenti a quindici anni or sono. Del pari immotivatamente enfatizzata la circostanza del trattenimento della corrispondenza inviata alla sorella, poiché la difesa ha dimostrato che la scrittura con penne di colori differenti era un'abitudine serbata dal ricorrente anche per comunicare con i difensori. Le negative informazioni a suo carico non sarebbero, dunque, state adeguatamente verificate soprattutto alla luce di un «definitivo azzeramento della consorteria di riferimento (...), unito a condotte d'indiscutibile dissociazione da parte di Strangio», anche alla luce della regolare e partecipativa condotta penitenziaria, ingiustamente ignorata. Nessuna specifica e recente risultanza consentirebbe di affermare la persistente operatività della cosca di stampo mafioso di pregressa affiliazione, né l'attualità del ruolo verticistico, anzi recisamente escluso dalla sentenza della Corte d'assise di Locri del 1.12.2013, di cui il ricorrente riporta in nota un breve stralcio, indicando la presenza in atti del provvedimento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 24 ottobre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso pone censure infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01). 3. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01). Si tratta di un ponderato apprezzamento dì merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). 4. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente nel gruppo di riferimento, secondo quanto già giudizialmente accertato oltre che secondo quanto posto in evidenza nelle relazioni della DNA e della DDA di [OSCURATO:PERSONA] con nota del 13 aprile 2021; evidenzia, poi, come il gruppo medesimo risulti, sulla base degli esiti delle investigazioni e attività di contrasto che hanno colpito affiliati e fiancheggiatori, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento; rimarca la significatività dei legami di familiari e di c.d. comparaggio; menziona, infine, la comprovata capacità del detenuto di mantenere il collegamento con l'organizzazione criminale di appartenenza, com'è dimostrato dal recente trattenimento della corrispondenza, inviata alla sorella, infarcita di parole, frasi e numeri sospetti siccome non intellegibili e non coerenti con il testo della missiva. Tale motivazione non può essere scalfita da rilievi genericamente confutativi, e controvalutativi, ovvero incidenti su circostanze non decisive, dei quali il proposto ricorso è ampiamente intessuto. In particolare la difesa, per un verso, dequota illogicamente la valenza degli elementi sin qui sintetizzati e, per altro verso, enfatizza la formale dichiarazione di dissociazione del novembre 2021 inviata da Strangio alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], mai seguita da alcuna seria volontà di collaborazione con la giustizia. Così come l'asserita assoluzione di alcuni soggetti originariamente reputati appartenenti alla cellula diretta da Strangio e l'altrettanto asserita assenza di riferimenti nella nota semestrale della Dia a operazioni recenti, riguardanti il gruppo Strangio-Janchi, vengono incongruamente elevatè a «definitivo azzeramento della consorteria di riferimento». 4. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla, sicché il ricorso, che non deduce alcuna «violazione di legge» ad altro titolo, deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente