CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3cntitc le conclusioni del PG ezrraillvs nICne. ‘C;:re..e T-àxrnorr kisl-o(\lt; . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Verona ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle seguenti sentenze: 1) condanna emessa dal Tribunale di Verona in data 13 dicembre 2018, irrevocabile il 28 febbraio 2020, per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 2, 61 n. 5 cod. pen. e il delitto di cui agli artt. 110, 337, 61 n. 2 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Morubio (VR) il 4 giugno 2018; 2) condanna emessa dal Tribunale di Verona in data 7 novembre 2019, irrevocabile il 2 luglio 2020, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 2 cod. pen., commesso in Nogara (VR), tra il 7 e il 10 maggio 2018. Il decidente ha ritenuto di negare l'invocato beneficio, in applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di reato continuato, "non apparendo nessun disegno criminoso che leghi i diversi episodi di reato tra loro". 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la totale assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata per non avere preso in esame quegli elementi, sussistenti nel caso di specie, che la giurisprudenza ritiene dimostrativi dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Inoltre, non ha tenuto conto della valutazione effettuata dai giudici della cognizione che avevano già riconosciuto la continuazione interna tra i reati in ragione della medesima natura delle violazioni, del loro oggetto, delle analoghe modalità esecutive, dell'arco temporale circoscritto e del medesimo contesto territoriale. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre nella specie un caso di motivazione apparente ad opera del giudice dell'esecuzione, il quale ha omesso di dar conto del ragionamento logico seguito per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra fatti commessi a distanza di un mese, nella stessa provincia, in violazione delle medesime norme incriminatrici. Inoltre, il riferimento, contenuto nell'ordinanza, alle pronunce giurisprudenziali relative alla differenza tra unicità del disegno criminoso e scelta di vita improntata al crimine, non è suffragato da alcuna argomentazione sul perché, nella specie, la commissione dei reati sia il frutto di una tendenza a delinquere.pu'r 2. Va ribadito - affinché il nuovo giudice dell'esecuzione dia compiuta motivazione della propria decisione, negativa o positiva che sia - che «Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, per rendere un provvedimento giurisdizionale dotato di motivazione effettiva, come richiede l'art. 111 della Costituzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona. Così deciso