CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 08012/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04SLBAL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorrente deduce il vizio della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha accolto l'appello sul punto riducendo la pena base inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha ampiamente motivato la determinazione della pena base, cfr. pag. 3-4, su una pluralità di elementi ex art. 133 cod. pen. Il motivo, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, ripropone i motivi di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il t liere estensore Il