CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., l'ecc:essività della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ari:. 365, comma quarto, cod. pen., sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il primo motivo, oltre ad essere articolato in fatto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 2-3 con riferimento alle modalità della condotta, alla durata dell'allontanamento e alla irrilevanza dello stato emotivo dell'imputato); considerato che anche il secondo motivo è generico, essendo inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che il terzo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e non è, pertanto, deducibile per la prima volta in questa sede (non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il