CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 33021/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dai lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che in parziale accoglimento del ricorso proposto dalle medesime, aveva riconosciuto il loro diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio fin dal primo contratto di assunzione a tempo determinato ai fini della rideterminazione del TFR e del trattamento pensionistico ed ha invece respinto le domande dirette ad accertare il possesso delle specifiche anzianità di servizio di volta in volta utili per partecipare alle procedure selettive ai fini delle progressioni economiche orizzontali indette dall’ente durante il periodo pre-ruolo (2000-2017); gli originari ricorrenti, insegnanti scuola dell’infanzia, educatrici asilo nido, istruttori amministrativi, istruttori di polizia locale, geometri e assistenti sociali alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] erano stati immessi in ruolo dopo anni di contratti a tempo determinato senza il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata presso l’Ente; 2.la Corte territoriale ha escluso che la mancata partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alle suddette progressioni si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE, essendo questa differenziazione giustificata da ragioni oggettive, derivanti dalle caratteristiche strutturali delle progressioni stesse, legate all’espletamento di vere e proprie procedure selettive (non svolte nel caso di specie e comunque non provate), e non unicamente all’anzianità di servizio; 3. ha in particolare evidenziato che l’accesso a dette progressioni, che costituiscono vere e proprie procedure selettive senza carattere automatico con l’obiettivo di incentivare la carriera dei soli dipendenti di ruolo, non dipende dal solo possesso dell’anzianità di servizio; 4. pur a fronte di un riconoscimento integrale dell’anzianità pre-ruolo delle appellanti, ha pertanto escluso il loro diritto all’ammissione alle procedure di progressione economica dedotte in giudizio e alla consequenziale attribuzione della progressione economica rivendicata, difettando il requisito della valutazione positiva della loro prestazione di lavoro e dei titoli culturali e formativi posseduti, indispensabile ad entrambi i fini; 5. ha rilevato che la contrattazione collettiva ha individuato in un primo passaggiouna platea ridotta di potenziali beneficiari sulla base dell’anzianità nel livello retributivo non inferiore a due annied ha previsto un secondo passaggio della selezione basato sui punteggi individuali conseguiti secondo i vari fattori di valutazione; in sede di contrattazione decentrata era stato aggiunto il criterio selettivo della sussistenza di un rapporto di lavoro atempo indeterminato; 6. ha escluso l’equivalenza delle valutazioni finalizzate al conseguimento del premio di produttività, peraltro indimostrate nel caso di specie,alle valutazioni finalizzate alle progressioni economiche orizzontali; 7.ha ritenuto assorbite le censure riguardanti la prescrizione e la debenza dell’indennità di specifica responsabilità; 8. avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; 9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminatodi cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli artt. 5 e 6 del CCNL del 31.3.2000 ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso il diritto alle progressioni economiche orizzontali delle ricorrenti durante i rapporti a tempo determinato; 2. con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale travisato la domanda proposta dalle originarie ricorrenti; addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto precluso alle ricorrenti il conseguimento delle progressioni economiche orizzontali in quanto non era stata a suo tempo effettuata la valutazione necessaria a tal fine; evidenzia che i ricorrenti non hanno chiesto l’attribuzione diretta del livello economico superiore e la condanna alle differenze retributive conseguenti, ma il riconoscimento del loro diritto a partecipare alle progressioni economiche orizzontali e ad ottenere la valutazione a tal fine necessaria da parte di [OSCURATO:PERSONA] (valutazione che era stata loro preclusa a causa della illegittima esclusione a monte dalla partecipazione alle procedure selettive); precisa che su tale diritto poteva pronunciarsi il giudice ordinario, che non avrebbe dovuto sostituirsi all’amministrazione, ma “ordinare” a quest’ultima di effettuare le “valutazioni” a suo tempo omesse; 3. rileva il Collegio che questa Corte non si è ancora pronunciata sul diritto dei lavoratori al riconoscimento dell’anzianità di servizio nei periodi di lavoro a tempo determinato, ai fini delle progressioni economiche; 4. considerato che viene in rilievo la questione della sussistenza di ragioni oggettive idonee giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato riguardo alle progressionieconomiche, in relazione all’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE; 5. è opportuno che l’esame di tale questione interpretativa, di rilievo eurounitario, all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto; 6. è del pari opportuno che la trattazione del presente procedimento avvenga congiuntamente a quella di altri proc. aventi analogo oggetto (n. 23613/2023; r.g. 10842/2024; r.g. 16986/2024; r.g. 21266/2024); P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de