CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Verona, in Col. Fincato n. 210, elettivamente si domicilia ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Verona, in persona del prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei portoghesi, n. 12 si domicilia -resistente- Ministero dell’interno, Procura generale presso la Corte suprema di Cassazione -intimati- Oggetto: Espulsione. Difetto di autosufficienza del ricorso.RG n5490/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Verona depositata in data 7 febbraio 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023. Rilevato che: il giudice di pace di Verona ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, non appartenente quindi a uno degli Stati dell’Unione europea; a fondamento della decisione il giudice di pace ha sottolineato, per i profili ancora d’interesse, che l’opponente è entrato in Italia nel 2007 e che vi si è trattenuto in posizione irregolare da diversi anni, sia pure in maniera discontinua, nonché che è privo di permesso di soggiorno e che non poteva essere concessa una misura alternativa alla luce di quanto dichiarato nel foglio notizie; contro quest’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la [OSCURATO:PERSONA] si limita a replicare con un atto volto a consentirne la partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che: - c on l’unico motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. B), del d.lgs. n. 286/98, in relazione all’art. 1, comma 3, della l. n. 68/07 e del reg. CE n. 539/01, così come emendato con risoluzione n. 50/10 del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa in data 28 ottobre 2010, perché il giudice di pace non avrebbe considerato che il ricorrente aveva lasciato il territorio italiano nel 2008 per farvi rientro solo sporadicamente, che i timbri sul passaporto dimostravano che egli aveva fatto ingresso nell’area Schengen in data 19 ottobre 2021, di modo che aveva diritto di permanere in Italia sino al decorso del termine di novanta giorni, e che il RG n5490/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore ricorrente neanche aveva violato il termine di otto giorni dall’ingresso in Italia per la presentazione della dichiarazione di presenza, posto che era stato tratto in arresto mentre era intento a lasciare il territorio italiano dalla frontiera aerea di Verona, presso la quale la polizia di frontiera aveva apposto sul passaporto il timbro di uscita, di fatto impedita dall’esecuzione dell’ordine di carcerazione; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità , e comunque di rilevanza; - di tutte le circostanze di fatto menzionate in ricorso effettivamente non v’è alcuna menzione nell’ordinanza impugnata; - ne l ricorso odierno , tuttavia, il ricorrente non ha trascritto gli stralci di quello proposto al giudice di pace e non risulta che lo abbia allegato (posto che non compare nell’elenco dei documenti indicati in calce al ricorso dinanzi a questa Corte); né ha specificamente indicato quando e cosa ha prodotto in primo grado, limitandosi ad affermare, in riferimento alla “documentazione proveniente dalla polizia di Stato albanese”, di averla prodotta nel giudizio dinanzi al giudice di pace, ma senza fornire prova, anche mediante allegazione del foliario vistato, di quanto asserito; - qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto– non risult i trattata in alcun modo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione (tra varie, Cass. n. 907/18; n. 20518/18; n. 2038/19); - va, inoltre ribadito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al RG n5490/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, o anche offrendo in allegazione i documenti e gli atti in questione (cfr. Cass. n. 12481/22; conf. sez. un., n. 8950/22; da ultimo, Cass. n. 411/23); - il ricorrente, inoltre, pur allegando al ricorso, sub 2), la “documentazione proveniente dalla polizia di Stato albanese ”, concernente gli ingressi in Albania, ha dedotto fatti non rilevanti, e in quanto tali inidonei a orientare diversamente la decisione, posto che dall’attestazione non emergono affatto i soggiorni brevissimi su cui egli fa leva (basti la considera zione che , di là da ogni accertamento di merito, che non compete a questa Corte, dall’attestazione risulta che a seguito dell’ingresso in Albania del 2009, il successivo risulta avvenuto nel 2016e poi, dopo l’ingresso in Albania di agosto 2019, risulta unaltro ad agosto 2021); - l’inammissibilità delle deduzioni in fatto , per novità e irrilevanza, rende ininfluentequella di violazione di legge; - il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità del motivo in cui è articolato, senza statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva; - non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il30 marzo 2023