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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30471/2026

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lla Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto la sussistenzadell’elemento materiale e psicologico del danneggiamento) non è consentito dallalegge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo non è consentito anche perché, senza indicarespecifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione esenza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ilquale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamenteesplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3-4), dovendosi ribadire cheesula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il motivo del ricorso, con il quale si contesta la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 dellasentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte (e di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dellarecidiva è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fattocorretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questirisultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto cheabbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "subiudice";[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto la sussistenzadell’elemento materiale e psicologico del danneggiamento) non è consentito dallalegge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo non è consentito anche perché, senza indicarespecifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione esenza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ilquale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamenteesplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3-4), dovendosi ribadire cheesula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il motivo del ricorso, con il quale si contesta la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 dellasentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte (e di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dellarecidiva è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fattocorretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questirisultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto cheabbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "subiudice";[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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