CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Messina in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Messina fino al 9 novembre 2016 alla pena di mesi 6 di reclusione zà euro 600 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare la attribuibilità della condotta di reato (consistita nel furto di energia elettrica) alla ricorrente è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito e sollecita la Corte ad una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio. Il difensore non si è confrontato con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nella quale la Corte ha rilevato che solo l'imputata aveva interesse a fruire dei pagamenti ridotti in quanto la manomissione era stata attuata sul contatore della sua abitazione. Considerato che il secondo motivo del ricorso, volto a contestare la prova dell'avvenuta sottrazione di energia elettrica sotto il profilo che l'apparecchio utilizzato dall'Enel non era tarato e collaudato, non risulta dedotto in appello, secondo la non contestata elencazione contenuta nella sentenza impugnata. In ogni caso è motivo inammissibile in quanto non allega a sostegno dell ipotizzato malfunzionamento dell'apparecchio alcun concreto elemento. Rilevato che il terzo motivo, volto a contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la eccessività della pena, non risulta dedotto in appello, secondo la non contestata elencazione contenuta nella sentenza impugnata, e comunque non tiene conto che dette circostanze erano state invece riconosciute, e che la Corte ha formulato un, sia pure sintetico, giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio irrogato. Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9