CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30684/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 29 aprile 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pordenone il 10 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa (sostituita con mesi 8 di libertà controllata), in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Sacile il 6 aprile 2020. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, ha ragionevolmente evidenziato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, come la cessione sia avvenuta dietro il pagamento di un corrispettivo di 100 euro, somma ritenuta non certo esigua e, comunque, tale da smentire le dichiarazioni rese dall'imputato, secondo cui la cessione della sostanza sarebbe stata dovuta a esigenze di mutualità amicale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. con argomentazioni non illogiche, ritenendo la condotta dell'imputato non particolarmente lieve, avendo egli ceduto a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo non trascurabile di sostanza di tipo "metadone" ricevuta per finalità terapeutiche, nell'ambito di un programma di trattamento pubblico, a ciò aggiungendosi che il ricorrente recava con sé altre due boccette di metadone con etichetta asportata, rispetto alla cui destinazione non è stata fornita alcuna adeguata spiegazione (pag. 5 e 6 della sentenza gravata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 a