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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 51066/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05XOTJE) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ritenuto che il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309 potesse essere riqualificato nell'ipotesi del comma 5 (c.d. fatto lieve), dichiarava fondata la richiesta difensiva della concessione della messa alla prova dell'imputato ex art. 168-bis cod. pen., richiedendo all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (U.D.E.P.E.) di formulare un programma di trattamento.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato il Pubblico Ministero deducendo: inammissibilità della messa alla prova, stante il reato contestato; errata qualificazione del fatto; carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha operato la riqualificazione del fatto in lieve alla luce «della natura, della quantità, delle dosi ricavabili, della quantità di principio attivo, considerato altresì le modalità della condotta», senza motivare su ciascuno dei parametri richiamati (natura; quantità, dosi ricavabili; quantità di principio attivo; modalità della condotta) e, dunque, con motivazione soltanto apparente.

D'altronde, la quantità di droga in rapporto alla quale si procede consente di ottenere in 815 dosi medie, equivalenti ad almeno 1000 assunzioni efficaci (spinelli da 20 mg), sicché la qualificazione del fatto come lieve avrebbe dovuto essere esclusa o comunque motivata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Anche l'imputato, per il tramite del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], eccepisce, in una memoria scritta, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.).

Infatti, è vero che, ai sensi dell'art. 464- quater, comma 7, cod. proc. pen., contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova è possibile ricorrere per cassazione.

Tuttavia, nel caso di specie, il Giudice per l'udienza preliminare non ha emesso ordinanza di ammissione al rito di cui all'art. 168-bis c.p., ma si è limitato a ritenere ammissibile, in astratto, la riqualificazione del reato e la sospensione del processo con messa alla prova, inviando gli atti all'U.D.E.P.E. per l'elaborazione di un programma.

Né, si aggiunge, il Giudice sarebbe venuto meno all'obbligo di motivare le ragioni a sostegno della riqualificazione del reato in "fatto lieve", avendone, seppur sinteticamente, spiegato le ragioni attraverso il richiamo ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità (quantità e qualità della sostanza ed elementi concernenti all'azione).

D'altronde, l'imputato era stato trovato in possesso di 94,82 gr. di hashish, corrispondente a 20377,5 mg e a 815 dosi medie (rientrante nel range cui fa riferimento Cass. pen. Sez.

VI, Sent. 25.11.2022. n. 45061), ma non anche di denaro, bilancini di precisione, bustine di plastica ecc.; lo stupefacente non era suddiviso in dosi; l'imputato non era organizzato per sfuggire a un eventuale intervento delle Forze dell'Ordine; nulla faceva per rendere difficoltoso il rinvenimento dello stupefacente.

Inoltre, intercettato telefonicamente per un lungo periodo dopo il sequestro dell'hashish, non sono emersi elementi da cui desumere che fosse dedito al traffico stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, nel giudizio in oggetto, la domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.), previa riqualificazione giuridica del delitto di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 09/10/1990, n. 309) nel c.d.

"fatto lieve" di cui al comma 5 del medesimo articolo, era stata ritualmente sollecitata dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare.

2. Ciò detto, è vero che, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero può ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova.

Occorre tuttavia che decisione ci sia stata.

3. Nel caso di specie, come anche osservato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale di questa Corte, al momento in cui il Pubblico Ministero ha presentato il ricorso, il Giudice per le indagini preliminari non aveva invece ancora deliberato in ordine all'istanza di sospensione.

Nel verbale di udienza, infatti, il Giudice si è limitato a dare atto che la suddetta riqualificazione è possibile, contestualmente chiedendo all'U.D.E.P.E. di Trieste di elaborare il programma di trattamento (la cui durata viene fissata da subito in sette mesi) e disponendo la separazione del procedimento relativo all'imputato nonché il rinvio ad altra udienza.D'altronde, l'art. 464-quater cod. proc. pen. presuppone che un programma di trattamento sia già stato stilato, là dove subordina la concessione della messa alla prova (in base ai consueti parametri di cui all'art. 133 cod. pen.) alla valutazione della sua idoneità (comma 3) e prevede, inoltre, la possibilità che sia integrato o modificato con il consenso dell'imputato (comma 4).

4. Deve desumersi che, nel caso di specie difetta il provvedimento impugnabile, con la conseguenza che manca pure l'interesse a ricorrere.

5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05XOTJE) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ritenuto che il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309 potesse essere riqualificato nell'ipotesi del comma 5 (c.d. fatto lieve), dichiarava fondata la richiesta difensiva della concessione della messa alla prova dell'imputato ex art. 168-bis cod. pen., richiedendo all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (U.D.E.P.E.) di formulare un programma di trattamento. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato il Pubblico Ministero deducendo: inammissibilità della messa alla prova, stante il reato contestato; errata qualificazione del fatto; carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha operato la riqualificazione del fatto in lieve alla luce «della natura, della quantità, delle dosi ricavabili, della quantità di principio attivo, considerato altresì le modalità della condotta», senza motivare su ciascuno dei parametri richiamati (natura; quantità, dosi ricavabili; quantità di principio attivo; modalità della condotta) e, dunque, con motivazione soltanto apparente. D'altronde, la quantità di droga in rapporto alla quale si procede consente di ottenere in 815 dosi medie, equivalenti ad almeno 1000 assunzioni efficaci (spinelli da 20 mg), sicché la qualificazione del fatto come lieve avrebbe dovuto essere esclusa o comunque motivata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Anche l'imputato, per il tramite del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], eccepisce, in una memoria scritta, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.). Infatti, è vero che, ai sensi dell'art. 464- quater, comma 7, cod. proc. pen., contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova è possibile ricorrere per cassazione. Tuttavia, nel caso di specie, il Giudice per l'udienza preliminare non ha emesso ordinanza di ammissione al rito di cui all'art. 168-bis c.p., ma si è limitato a ritenere ammissibile, in astratto, la riqualificazione del reato e la sospensione del processo con messa alla prova, inviando gli atti all'U.D.E.P.E. per l'elaborazione di un programma. Né, si aggiunge, il Giudice sarebbe venuto meno all'obbligo di motivare le ragioni a sostegno della riqualificazione del reato in "fatto lieve", avendone, seppur sinteticamente, spiegato le ragioni attraverso il richiamo ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità (quantità e qualità della sostanza ed elementi concernenti all'azione). D'altronde, l'imputato era stato trovato in possesso di 94,82 gr. di hashish, corrispondente a 20377,5 mg e a 815 dosi medie (rientrante nel range cui fa riferimento Cass. pen. Sez. VI, Sent. 25.11.2022. n. 45061), ma non anche di denaro, bilancini di precisione, bustine di plastica ecc.; lo stupefacente non era suddiviso in dosi; l'imputato non era organizzato per sfuggire a un eventuale intervento delle Forze dell'Ordine; nulla faceva per rendere difficoltoso il rinvenimento dello stupefacente. Inoltre, intercettato telefonicamente per un lungo periodo dopo il sequestro dell'hashish, non sono emersi elementi da cui desumere che fosse dedito al traffico stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, nel giudizio in oggetto, la domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.), previa riqualificazione giuridica del delitto di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 09/10/1990, n. 309) nel c.d. "fatto lieve" di cui al comma 5 del medesimo articolo, era stata ritualmente sollecitata dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare. 2. Ciò detto, è vero che, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero può ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova. Occorre tuttavia che decisione ci sia stata. 3. Nel caso di specie, come anche osservato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale di questa Corte, al momento in cui il Pubblico Ministero ha presentato il ricorso, il Giudice per le indagini preliminari non aveva invece ancora deliberato in ordine all'istanza di sospensione. Nel verbale di udienza, infatti, il Giudice si è limitato a dare atto che la suddetta riqualificazione è possibile, contestualmente chiedendo all'U.D.E.P.E. di Trieste di elaborare il programma di trattamento (la cui durata viene fissata da subito in sette mesi) e disponendo la separazione del procedimento relativo all'imputato nonché il rinvio ad altra udienza.D'altronde, l'art. 464-quater cod. proc. pen. presuppone che un programma di trattamento sia già stato stilato, là dove subordina la concessione della messa alla prova (in base ai consueti parametri di cui all'art. 133 cod. pen.) alla valutazione della sua idoneità (comma 3) e prevede, inoltre, la possibilità che sia integrato o modificato con il consenso dell'imputato (comma 4). 4. Deve desumersi che, nel caso di specie difetta il provvedimento impugnabile, con la conseguenza che manca pure l'interesse a ricorrere. 5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
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