CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 18446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29613/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat e e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1986/2014 pubblicata il05/12/2014, R.G. n. 2393/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le lavoratrici indicate in epigrafe, dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, in servizio presso aziende ospedaliere universitarie della stessa città, inquadrate nella VI qualifica funzionale (posizione economica C2 secondo il CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), esponevano di avere svolto mansioni che avrebbero dato titolo all'inquadramento nella (VII) qualifica superiore (C4), riconducibile al profilo professionale di Capo-sala e chiedevano riconoscersi il loro diritto all'inquadramento in tale ultima categoria, con condanna dell'Universitàal pagamento delle differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni superiori a partire dall'anno 1980, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale; 2. la Corte territoriale, con sentenza n. 1986 del 2014, ha preliminarmente rilevato chela questione del difetto di legittimazione passiva ( rectius , del difetto di titolarità passiva) sollevata con il primo motivo dell'appello proposto dall'Universitàera tardiva; in conformità alla pronuncia di primo grado, ha condannato l'Universitàal pagamento in favore delle ricorrenti delle differenze tra il trattamento retributivo della qualifica di appartenenza e quello della categoria superiore rivendicata, respingendo nel merito le rimanenti pretese; 3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo sulla base di tre motivi. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. La causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata a nuovo Relatore a seguito di pensionamento dell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 416, 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, avendo, la Corte territoriale, ritenuto erroneamente inammissibile l'eccezione di difetto dilegittimazione passiva sollevata per la prima volta in grado di appello dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dedotto che il soggetto titolare del rapporto di pubblico impiego con la ricorrente avrebbe dovuto essere individuato nell'Azienda UniversitariaPoliclinico "[OSCURATO:PERSONA]", ente autonomo dotato di distinta personalità giuridica. Le eccezioni, di regola, sono rilevabili d'ufficio mentre sono riservate alla parte solo quando la legge lo prevede e solo un esiguo numero di eccezioni resta escluso dal novero delle eccezioni nuove liberamente deducibili in appello. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52 in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, deducendosi l'irrilevanza dello svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente al di fuori di specifiche previsioni normative ed in mancanza dei presupposti successivamente individuati dalla legge quali il formale affidamento dell'incarico e la vacanza del posto. 3. Con il terzo motivo si prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, avendo, la Corte territoriale, omesso di motivare in ordine alla carenza dei presupposti e requisiti specifici enunciati al capo che precede, per il conseguimento delle spettanze rivendicate. 4. Il primo motivo di ricorso, articolato inmaniera esaustiva e specifica, è infondato. Al di là di ogni considerazione in ordine alla problematica inerente alla elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in tema di "legittimatio ad causam" e di titolarità del rapporto giuridico dedotto in lite - che ha rinvenuto un componimento negli approdi ai quali sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2951 del 2016, secondo cui la carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice, non costituendo la relativa prospettazione una eccezione in senso stretto ma una mera difesa -deve rammentarsi che la tematica qui delibata è stata oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite della Corte di legittimità la quale ha chiarito come la condizione di dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA], e quindi la sussistenza del rapporto di impiego, valga a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere le differenze retributive rivendicate in relazione alle mansioni svolte (vedi Cass. S.U. 29/5/2012 n. 8521, cui addeCass. S.U. 24/7/2013 n. 17928, Cass. 7/3/2014 n. 5325), secondo un meccanismo che prevede una provvista assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. cit. S.U. n. 8521/2012, Cass. S.U. n. 15/6/2000); con la precisazione che, accanto a questa, sussiste la legittimazione passiva dell'Azienda ospedaliera, alla quale deve ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'[OSCURATO:PERSONA] e che si qualifica per il diretto coinvolgimento dell'Azienda ospedaliere nella gestione dei rapporti di lavoro (vedi Cass. S.U. 29/5/2012 n. 8521) e si atteggia secondo il regime della solidarietà (cfr.Cass. 7/7/2015 n. 14047). Èstato al riguardo chiarito (vedi in motivazione Cass. 7/3/2014 n. 5325) che mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla R egione ed all'università per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici (v. Cass. cit. n. 8521/2012; da ultimo Cass. 29/10/2021, n.30831), che imposta i rapporti tra i due soggetti in termini di vera e propria cogestione. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non essendo state prospettate né sussistendo ragioni per discostarsi dal ricordato orientamento, e risultando la domanda correttamente dispiegata nei confronti dellaUniversità degli Studi incontestabilmente titolare del rapporto di impiego con le ricorrenti, deve pervenirsi alla reiezione della formulata censura ed alla conferma sul punto della pronuncia impugnata, alla stregua di principi non coincidenti con quelli affermati dal giudice del gravame, la cui decisione si palesa comunque nei propri esiti, conforme a diritto (cfr. Cass.13/8/2018 n. 20719). 5. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono fondati. Èinfatti principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ed al quale va data continuità, quello alla cui stregua in materia di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nelD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (vedi ex plurimis, Cass. 18/6/2010 n. 14775, Cass.7/8/2013 n. 18808, Cass. 24/1/2019 n. 2102). La giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, ha ripetutamente affermatol'applicabilità, anche nel pubblico impiego e nel lavoro pubblico in generale, dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale anche alla qualità del lavoro prestato (Corte Cost. sentenze nn. 57 del 1989,296 del 1990, 101 del 1995; ordinanze nn. 408 del 1990, 337 del 1993, 347 del 1996). Al principio enunciato consegue che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge - D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, - e pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi secondo la tesi accreditata da parte ricorrente. In tale prospettiva, gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito si sottraggono alle censure all'esame. Muovendo dal presupposto dello svolgimento da parte delle ricorrenti di mansioni superiori correlate alle funzioni di Capo-sala (esercitate peraltro da parte delle ricorrenti in virtù di documentate disposizioni di servizio della direzione della struttura universitaria), non oggetto di alcuna contestazione ex adverso(se non, tardivamente, in grado di appello), la Corte distrettuale ha, infatti, condiviso il convincimento espresso dal giudice di prima istanza in ordine al diritto delle dipendenti di percepire le differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle alle stesse ascritte, in coerenza con il ricordato e condiviso insegnamento giurisprudenziale. 6. In conclusione, il ricorso varespinto. La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata. 7. Deve essere respinta la domanda proposta dalle controricorrenti ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ., perché ai fini della responsabilità aggravata «il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamenteanormali.» (Cass . n. 27646/2018); del pari, non ricorrono le condizioni per applicare il comma 3, dell'art. 96 cod.proc.civ. giacché la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (vedi Cass. SU 20/4/2018 n. 9912). Nello specifico, la complessità delle questioni trattate che solo di recente hanno rinvenuto soluzione nella giurisprudenza di legittimità, ostano alla applicabilità della disposizione in esame. 8. Non sussistono infine, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento di tasse e imposte gravanti sul processo (vediCass. n. 1778 del 29/1/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da part